COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 10/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società CPC SAN LAZZARO – Camp. JUNIORES Reg. B Gara del 22/10/2016 tra CPC San Lazzaro / Roncadelle C.U. n. 27 del CRL datato 27.10.2016

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 10/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società CPC SAN LAZZARO - Camp. JUNIORES Reg. B Gara del 22/10/2016 tra CPC San Lazzaro / Roncadelle C.U. n. 27 del CRL datato 27.10.2016 La Società CPC SAN LAZZARO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore, PARMA Lorenzo per quattro gare per aver tenuto a fine gara un comportamento offensivo nei confronti di un calciatore avversario con il quale scambiava spinte e calci, sostenendo essersi trattato di uno scambio di persona il quanto il calciatore squalificato al momento dei fatti aveva già abbandonato l’impianto di gioco. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto della regolarità del reclamo osserva. Dal rapporto arbitrale fonte primaria e privilegiata di prova e sentito il Direttore di gara si è potuto accertare e confermare che proprio il calciatore PARMA Lorenzo è stato il protagonista dell’episodio accertato dal Direttore di gara. Tuttavia la gravità del comportamento, valutata applicando gli abituali criteri adottati da questa Corte secondo equità, giustifica una riduzione della squalifica a carico del calciatore PARMA Lorenzo che pertanto merita di essere ridotta a n. 3 giornate di squalifica. Tanto premesso e ritenuto Corte Sportiva d’Appello Territoriale ACCOGLIE parzialmente il reclamo proposto determinando in n. 3 giornate la squalifica a carico del calciatore PARMA Lorenzo e dispone l’accredito della relativa tassa.
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