COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 17/11/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale CELLATICA – CALCIO VALCALEPIO SRL

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 17/11/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale CELLATICA - CALCIO VALCALEPIO SRL Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 31 10/11/2016 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società Cellatica. Con il reclamo, regolarmente presentato, la citata società sostiene che la società Valcalepio al 40º del 2º tempo ha provveduto a sostituire il calciatore nº 1 Cruz Stefano con l'assistente di parte Sora Matteo il quale peraltro figura nell'elenco di gara quale calciatore di riserva nº 12. Per tal motivo in applicazione della regola 6 del giuoco del Calcio chiede a carico della controparte l'applicazione della relativa sanzione. Dagli atti ufficiali di gara risulta che la società Valcalepio nell'elenco di gara ha inserito quale riserva nº 12 il calciatore Sora Matteo nato il 11-05-01 riconosciuto con documento nº AT 6815743 e quale assistente di parte Sora Matteo riconosciuto con documento nº AT6815743. Al 40ºdel 2º tempo il citato calciatore è entrato sul terreno di giuoco partecipando alla gara in sostituzione del calciatore nº 1 Cruz Stefano. In tal modo è stata violata la regola 6 del giuoco del Calcio - decisioni ufficiali della FIGC. La gara si è quindi svolta irregolarmente. La società Valcalepio non ha fatto pervenire proprie controdeduzioni PQM DELIBERA a) di comminare alla Società Valcalepio la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 - 3. e) di accreditare la tassa reclamo, se versata.
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