COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 17/11/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale CALCIO SUZZARA – CASTELVETRO INCROCIATELLO

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 17/11/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale CALCIO SUZZARA - CASTELVETRO INCROCIATELLO Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 31 10/11/2016 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società Suzzara. Con il reclamo, regolarmente presentato, la citata società sostiene che la società avversaria ha violato la normativa vigente perché alla gara in oggetto ha fatto partecipare il calciatore Allevi Enrico nato il 10-4-89, in posizione irregolare in quanto squalificato come da CU del CRL nº67 del 5-5-2016. Infatti tale calciatore essendo stato ammonito nella gara Marmirolo - Pieve 010 del 29-4-16, militando allora nella società Pieve, risulta squalificato per una gara per recidiva in ammonizioni (5^) come da CU del CRL nº67 del 5-5-2016 e tale sanzione, residuo della scorsa stagione, doveva essere scontata nel presente campionato. Non risulta che tale sanzione sia stata scontata. Dagli atti di gara risulta inoltre che effettivamente la società Castelvetro Incrociatello ha utilizzato il calciatore citato nella gara in oggetto che vi ha preso parte col nº 7. Pertanto il calciatore in questione non aveva titolo a partecipare alla gara. La società Castelvetro non ha fatto pervenire controdeduzioni. Visti gli artt.17-22 e 46 del CGS. DELIBERA In accoglimento del reclamo come sopra proposto: a) di comminare alla società Castelvetro Incrociatello la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3; b) di comminare alla società Castelvetro Incrociatello l'ammenda di Euro 100,00 così determinata dalla categoria di appartenenza; c) di squalificare il calciatore Allevi Enrico della società Castelvetro Incrociatello per una ulteriore gara; d) di inibire per mesi uno vale a dire fino al 14/12/2016 il dirigente accompagnatore sig. Azzali Fausto della società Castelvetro Incrociatello; e) si dispone inoltre l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata. Si trasmettono gli atti alla Procura federale per quanto di eventuale competenza.
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