COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 24/11/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale FROG MILANO – SENAGO CALCIO

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 24/11/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale FROG MILANO - SENAGO CALCIO Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 33 del 17.11.2016 questo Giudice ha deciso di sospendere l’omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società Frog Milano. Con il reclamo, regolarmente presentato, la citata società sostiene che la società Senago ha violato la normativa riguardante il limite di partecipazione (alla gara) di calciatori in relazione all’età essendo rimasta, a seguito delle sostituzioni ed in particolare della sostituzione del proprio n° 2 col n° 13 avvenuta al 21° del 2° t. e del n°8 col n° 16 avvenuta al 23° del 2° t. “ ....è rimasta con due soli calciatori rientranti nei limiti di età in luogo dei tre previsti …”; pertanto chiede a carico della società citata l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara. La società Senago con nota del 15-11-16 comunica che al 21° del 2° tempo in sostituzione del n° 2 Molteni Andrea (1992) entra il n° 18 Zanco Marco (1997) e non il 13 come trascritto sul foglio consegnato dall’arbitro a fine gara. Il direttore di gara in proposito sentito, con supplemento di rapporto in data 15-11-16 riconosce di aver erroneamente trascritto (sia sul rapporto sia sul foglio notizie consegnato alle società senza tuttavia aver avuto segnalazioni di errore), la sostituzione avvenuta al 21° del 2° t della società Senago: infatti, scusandosi per l’errore, conferma che al 21° del 2° tempo in sostituzione del n° 2 Molteni Andrea (1992) entra il n° 18 Zanco Marco (1997) e non il 13 Donghi. Quindi dagli atti ufficiali di gara risulta che la società Senago, ha dato inizio alla gara con i calciatori “giovani” n° 8 Bruno Marco nato il 15-2-95; n° 9 Motterlini Tommaso nato il 10-9-97; n° 11 Rojas Brayam nato il 6-3-97. Al 13° del 2° tempo ha sostituito il calciatore n° 4 Sanvito Mirko (1986) col n° 14 Martini Daniele (1986); al 21° minuto del 2° tempo ha sostituito il calciatore n° 2 Molteni Andrea (1992) col n° 19 18 Zanco Marco (1997) così come da correzione del direttore di gara al 23° minuto del 2° tempo ha sostituito il calciatore n° 8 Bruno Marco (1995) col n°16 Schiavone Sergio (1980). Pertanto è stata osservata la vigente normativa riferita all’utilizzo di giovani calciatori e la gara quindi si è disputata regolarmente. Da quanto su descritto risulta chiaramente che a fronte di evidente errore arbitrale nel riferire e trascrivere le sostituzioni effettivamente avvenute in gara mediante segnalazione alle società col foglio notizie, foglio che peraltro risulta debitamente sottoscritto per presa visione dai dirigenti responsabili di entrambe le società, nessuno di essi si sia presa la briga di verificare quanto riportato e di conseguenza segnalare prontamente l'errore al direttore di gara mettendolo in tal modo in condizione di evitarlo: ciò in osservanza alla norma di comportamento prevista dal CGS art 1bis che prevede appunto che ogni tesserato si comporti secondo i principi di lealtà, probità e correttezza in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. Infatti le sostituzioni realmente ed effettivamente avvenute sul terreno di gioco non possono essere sfuggite alla puntuale ed attenta osservazione dei dirigenti accompagnatori ufficiali presenti sulle panchine delle due società. PQM DELIBERA Di omologare il risultato conseguito sul campo: Frog Milano - Senago calcio 1 - 1. Di ammonire i dirigenti responsabili delle società Frog Milano e Senago Calcio Signori Cappelletti Erberto e Bruno Luigi. Di addebitare alla ricorrente la tassa reclamo, se non versata.
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