COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 24/11/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 19.10.2016 a carico di VICENTINI Cristian, per violazione dell’Art. 1 bis commi 1 e 5 CGS in relazione al disposto di cui al punto 2.6 del CU n. 1 del SGS per la stagione sportiva 2015/2016 per avere organizzato un raduno-stage di giovani calciatori tesserati FIGC riservato ai nati negli anni 2002/2003, tenutosi in Brescia il 7.3.2016, utilizzando personale tecnico tesserato FIGC, omettendo di provvedere all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni da rilasciarsi a cura degli organi Federali territorialmente competenti ed al controllo sull’effettiva regolarità dello stesso e sulle necessarie garanzie spettanti ai minori partecipanti;.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 24/11/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 19.10.2016 a carico di VICENTINI Cristian, per violazione dell'Art. 1 bis commi 1 e 5 CGS in relazione al disposto di cui al punto 2.6 del CU n. 1 del SGS per la stagione sportiva 2015/2016 per avere organizzato un raduno-stage di giovani calciatori tesserati FIGC riservato ai nati negli anni 2002/2003, tenutosi in Brescia il 7.3.2016, utilizzando personale tecnico tesserato FIGC, omettendo di provvedere all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni da rilasciarsi a cura degli organi Federali territorialmente competenti ed al controllo sull'effettiva regolarità dello stesso e sulle necessarie garanzie spettanti ai minori partecipanti;. Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito, - preso atto che all’udienza fissata per il giorno 17.11.2016, il Rappresentante della Procura chiedeva la condanna del deferito a mesi uno di inibizione; - rilevato che nessuno è comparso per il deferito, nonostante la regolarità dell'invio della convocazione, comunicata a mezzo telefax; Osserva dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale emerge la responsabilità del deferito VICENTINI Cristian che effettivamente ha organizzato il raduno stage indicato in epigrafe senza avere chiesto la necessaria autorizzazione in violazione del disposto di cui al punto 2.6 del CU n. 1 del SGS per la stagione sportiva 2015/2016, nonché dell'Art. 1 bis commi 1 e 5 CGS. La gravità del comportamento giustifica la condanna del deferito nei termini di seguito indicati. condanna VICENTINI Cristian all'inibizione di 20 giorni. Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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