COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 24/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società BADALASCO – Camp. Juniores prov. Gir. F Gara del 29.10.2016 tra Badalasco / Verdellinese C.U. n. 16 della Delegazione di Bergamo datato 4.11.2016
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 35 del 24/11/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Reclamo società BADALASCO – Camp. Juniores prov. Gir. F
Gara del 29.10.2016 tra Badalasco / Verdellinese
C.U. n. 16 della Delegazione di Bergamo datato 4.11.2016
La Società BADALASCO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato per dieci giornate il calciatore SPIZZIGHI Mattia, per aver proferito una frase discriminatoria nei confronti di un avversario per motivi di razza e colore.
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto della regolarità del reclamo, osserva.
Dal rapporto di gara emerge che la frase pronunciata non è da considerarsi tale, tantomeno per motivi razzisti e di colore. L'espressione “cioccolatino” non può essere considerata infatti un'espressione a sfondo raziale.
Tanto premesso e ritenuto, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale
ACCOGLIE
il reclamo proposto, annulla la sanzione comminata e dispone l'accredito della relativa tassa.
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