COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 01/12/2016 Delibera del Tribunale FederaleTerritoriale DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 20.10.2016 a carico di GUGLIELMO PAOLO BENASSI, per violazione dell’Art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all’art. 36 del Regolamento del Settore Giovanile Scolastico (così come sostituito dall’art. 28 del nuovo Regolamento del Settore Giovanile Scolastico) ed al punto 2.6, del Comunicato n. 1 SGS Stagione sportiva 2014-2015 per aver partecipato in data 18.06.2015, senza il nulla osta da parte della società di appartenenza ad un provino/raduno organizzato dalla SSD Pro Sesto srl, presso i propri campi di allenamento, senza che lo stesso fosse in possesso della preventiva autorizzazione del CRL rilasciata d’intesa con il Settore Giovanile Scolastico MARIO SAVA, in qualità di Responsabile del Settore Preagonistico per la SSD Pro Sesto srl, della violazione dell’Art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all’art. 36 del Regolamento del Settore Giovanile Scolastico (così come sostituito dall’art. 28 del nuovo Regolamento del Settore Giovanile Scolastico) ed al punto 2.6, del comunicato n. 1 SGS Stagione sportiva 2014-2015, per aver consentito la partecipazione del calciatore Guglielmo Paolo Benassi, in data 18.06.2015, ad un provino/raduno organizzato dalla SSD Pro Sesto srl, presso i propri campi di allenamento, in assenza del necessario nulla osta rilasciato dalla società di appartenenza del predetto calciatore, nonché per aver organizzato il suddetto provino/raduno, senza che lo stesso fosse in possesso della preventiva autorizzazione del CRL rilasciata d’intesa con il Settore Giovanile Scolastico MASSIMO MILAZZO, all’epoca dei fatti tesserato SSD AUSONIA 1931, della violazione dell’Art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all’art. 36 del Regolamento del Settore Giovanile Scolastico (così come sostituito dall’art. 28 del nuovo Regolamento del Settore Giovanile Scolastico) ed al punto 2.6, del comunicato n. 1 SGS Stagione sportiva 2014-2015, per aver attivamente partecipato allo svolgimento di un raduno /provino organizzato dalla SSD Pro Sesto srl, per la quale verrà tesserato per la stagione sportiva 2015-2016, presso i propri campi di allenamento in data 18.06.2015, favorendo la presenza del giovane calciatore Guglielmo Paolo Benassi, in assenza del necessario nulla osta rilasciato dalla società di appartenenza, nonché operando in un contesto in cui il suddetto provino/raduno risultava sprovvisto della necessaria preventiva autorizzazione del CRL rilasciata d’intesa con il Settore Giovanile Scolastico SSD PRO SESTO SRL, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 CGS per le condotte ascrivibili ai propri tesserati.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 01/12/2016 Delibera del Tribunale FederaleTerritoriale DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 20.10.2016 a carico di GUGLIELMO PAOLO BENASSI, per violazione dell'Art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all’art. 36 del Regolamento del Settore Giovanile Scolastico (così come sostituito dall’art. 28 del nuovo Regolamento del Settore Giovanile Scolastico) ed al punto 2.6, del Comunicato n. 1 SGS Stagione sportiva 2014-2015 per aver partecipato in data 18.06.2015, senza il nulla osta da parte della società di appartenenza ad un provino/raduno organizzato dalla SSD Pro Sesto srl, presso i propri campi di allenamento, senza che lo stesso fosse in possesso della preventiva autorizzazione del CRL rilasciata d’intesa con il Settore Giovanile Scolastico MARIO SAVA, in qualità di Responsabile del Settore Preagonistico per la SSD Pro Sesto srl, della violazione dell'Art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all’art. 36 del Regolamento del Settore Giovanile Scolastico (così come sostituito dall’art. 28 del nuovo Regolamento del Settore Giovanile Scolastico) ed al punto 2.6, del comunicato n. 1 SGS Stagione sportiva 2014-2015, per aver consentito la partecipazione del calciatore Guglielmo Paolo Benassi, in data 18.06.2015, ad un provino/raduno organizzato dalla SSD Pro Sesto srl, presso i propri campi di allenamento, in assenza del necessario nulla osta rilasciato dalla società di appartenenza del predetto calciatore, nonché per aver organizzato il suddetto provino/raduno, senza che lo stesso fosse in possesso della preventiva autorizzazione del CRL rilasciata d’intesa con il Settore Giovanile Scolastico MASSIMO MILAZZO, all’epoca dei fatti tesserato SSD AUSONIA 1931, della violazione dell'Art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all’art. 36 del Regolamento del Settore Giovanile Scolastico (così come sostituito dall’art. 28 del nuovo Regolamento del Settore Giovanile Scolastico) ed al punto 2.6, del comunicato n. 1 SGS Stagione sportiva 2014-2015, per aver attivamente partecipato allo svolgimento di un raduno /provino organizzato dalla SSD Pro Sesto srl, per la quale verrà tesserato per la stagione sportiva 2015-2016, presso i propri campi di allenamento in data 18.06.2015, favorendo la presenza del giovane calciatore Guglielmo Paolo Benassi, in assenza del necessario nulla osta rilasciato dalla società di appartenenza, nonché operando in un contesto in cui il suddetto provino/raduno risultava sprovvisto della necessaria preventiva autorizzazione del CRL rilasciata d’intesa con il Settore Giovanile Scolastico SSD PRO SESTO SRL, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 CGS per le condotte ascrivibili ai propri tesserati. Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito, rileva All’udienza del 17 novembre 2016, comparivano i sigg.ri Mario Sava, Masimo Milazzo e la SSD Pro Sesto srl, in persona del Presidente sig. Gabriele Albertini, rappresentati e difesi dall’avv. Lorenzo Piazzese, nonché l’avv. Marco Stefanini, Rappresentante della Procura Federale. Aperto il dibattimento, il Rappresentante della Procura Federale si riportava all’atto di deferimento e chiedeva l’applicazione delle seguenti sanzioni: PAOLO GUGLIELMO BENASSI: una giornata di squalifica MARIO SAVA: 4 mesi di inibizione MASSIMO MILAZZO: 4 mesi di inibizione SSD PRO SESTO SRL: € 400,00 di ammenda L’avv. Piazzese chiedeva l’assoluzione per i deferiti per non aver commesso il fatto ovvero perché il comportamento non costituisce violazioni di norme. Nessuno è comparso per il calciatore Guglielmo Paolo Benassi, nonostante regolare convocazione. OSSERVA Non vi sono dubbi che in data 18.06.2015, il giocatore Guglielmo Paolo Benassi si trovava sul campo della SSD Pro Sesto srl, la ragione di detta presenza non è per contro dimostrata. Dalle audizioni assunte in fase di istruttoria, dalla Procura Federale, non emerge nulla di utile ai fini del raggiungimento della prova in ordine a quanto. Infatti, indipendentemente dal nomen juris attribuibile alla manifestazione, che ha visto la partecipazione del sig. Benassi, i fatti contestati agli incolpati e puntualmente descritti nei capi dell’incolpazione non risultano accertati nella documentazione acquisita ed in esito alle indagini, anche testimoniali, effettuate dalla Procura federale. In particolare, le dichiarazioni dei tesserati escussi dagli inquirenti, e le univoche ammissioni degli incolpati dei fatti loro ascritti, non conducono a ritenere indubitabilmente sussistenti le circostanze di fatto descritte nei capi di incolpazione, che configurano le violazioni disciplinari contestate. Per tali ragioni, il Tribunale ASSOLVE I deferiti dalle violazioni ascritte. Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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