COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 09/12/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale GARA: AS VILLA D ALME – AS VIS NOVA del 18/09/2016

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 09/12/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale GARA: AS VILLA D ALME - AS VIS NOVA del 18/09/2016 Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 22 del 6-10-16 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto e di riservarsi decisioni di merito a seguito di reclamo da parte della Società AS Vis Nova. Infatti tale società sosteneva che la società ASD VILLA D' ALME' aveva inserito in distinta ed utilizzato nella gara in oggetto con il n 2 il calciatore ASTORI FEDERICO nato il 25/09/2002 e quindi non in età per la categoria allievi come indicato nel CU n. 1 della LND / SGS pag. 16. La società ASD VILLA D'ALME' a sua volta aveva inviato le proprie controdeduzioni allegando anche la documentazione, cioè la tessera del calciatore in questione e sostenendo di aver indicato erroneamente nella distinta la data di nascita del 25/09/2002 anziché quella del 12/01/2000, data effettiva della nascita del calciatore utilizzato. A tal fine allegava documentazione relativa alle tessere dei due calciatori (omonimi) ed inoltre faceva presente che in data 18/09/2016, alle ore 10,00 si era disputata la gara Calcio Romanese - Villa D'Almè del torneo “Ciatto”, autorizzato dalla Delegazione di Bergamo, ed alla cui gara aveva effettivamente partecipato il calciatore Astori Federico, nato il 25-9-2002. Al fine di verificare ed accertare ai sensi dell'art. 17 del C.G.S. in sede di giudizio la identità del calciatore che effettivamente ha preso parte alla gara, come da deliberazione sopra citata, lo scrivente ha deciso di trasmette richiesta alla Procura Federale e di riservarsi decisioni all'esito dell'indagine. Visti gli atti ufficiali di gara. Dato atto: - che con nota in data 24-11-16 Prot. 5630CLP/AC, il Procuratore Federale Aggiunto ha trasmesso l'esito della indagine svolta in merito dalla quale si evince chiaramente che il direttore della gara in oggetto, come da sua ammissione, quanto al calciatore ASTORI FEDERICO non ha controllato la data di nascita riportata in distinta ma solamente il cognome ed il nome. - che il calciatore ASTORI FEDERICO nato il 25-9-2002 ha dichiarato di non aver preso parte alla gara in oggetto bensì alla gara del torneo “Ciatto” disputata a Romano di Lombardia alle ore 10,00 del 18-09-2016: tale dichiarazione risulta nei fatti confermata dagli atti di gara Calcio Romanese- Villa d'Almè del torneo citato così come trasmessi dalla Delegazione Provinciale di Bergamo. - che il calciatore ASTORI FEDERICO nato il 12-1-2000 dichiara che all'atto del riconoscimento dei calciatori nella gara in oggetto il direttore di gara lo ha riconosciuto visivamente e che tutto è risultato regolare. - che il dirigente accompagnatore ufficiale della società Villa d'Almè ha ammesso di aver erroneamente inserito nella distinta della gara in oggetto la data di nascita errata del calciatore Astori Federico ma che il direttore di gara lo ha effettivamente riconosciuto controllandone la foto sulla tessera Dato inoltre atto che il dirigente accompagnatore ufficiale della società Vis Nova non ha, prima della gara, eccepito riguardo al problema successivamente sollevato col reclamo. Fatte proprie ed assunte quali mezzi di prova le conclusioni della Procura Federale. Ritenuto quindi verificato il mero errore materiale di trascrizione della data di nascita del calciatore ASTORI FEDERICO nato il 12-1-2000. Dato atto che la gara si è quindi svolta regolarmente in quanto accertata in giudizio l'identità del calciatore nº2 della società Villa D'Almè nella persona di ASTORI FEDERICO nato il 12-1-2000. P.Q.S. DELIBERA 1. di confermare il risultato conseguito sul campo, Villa d'Almè – Vis Nova 4-3. 2. di comminare alla società Villa D'Almè la sanzione dell'ammenda di € 50,00 per non aver riportato correttamente la data di nascita del calciatore ASTORI FEDERICO. 3. di disporre a carico della società Vis Nova l'addebito della tassa reclamo. Se non versata. 4. Di trasmettere la presente decisione per conoscenza alla On. Procura Federale.
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