COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 09/12/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ASD CALCISTICA VALTENESI – Camp. 2° Categoria Gir. E Gara del 27.11.2016 tra Villa Carcina / Calcistica Valtenesi C.U. n. 20 della Delegazione di Brescia datato 01.12.2016

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 09/12/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ASD CALCISTICA VALTENESI - Camp. 2° Categoria Gir. E Gara del 27.11.2016 tra Villa Carcina / Calcistica Valtenesi C.U. n. 20 della Delegazione di Brescia datato 01.12.2016 La Società ASD CALCISTICA VALTENESI ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore, TAGLIANI Matteo per 5 gare per avere sputato contro un avversario e per avere offeso ripetutamente l'arbitro, sostenendo che la squalifica è eccessiva in relazione alla gravità dei fatti che vengono parzialmente contestati dalla Società reclamante. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto della regolarità del reclamo, osserva. Dal rapporto arbitrale fonte primaria e privilegiata di prova emerge in maniera inequivocabile, che il TAGLIANI Matteo, dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, la seconda delle quali per una teatrale simulazione, sputava contro un avversario ed al termine della gara offendeva pesantemente il direttore di gara. La gravità del comportamento, valutata applicando gli abituali criteri adottati da Questa Corte secondo equità, giustifica la sanzione comminata al TAGLIANI Matteo dal GS che pertanto merita di essere confermata. Tanto premesso e ritenuto, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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