COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 09/12/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società OSA LENTATE Camp. Giovanissimi Prov. Gir. C Gara del 17.09.2016 tra Osa Lentate / Salus et Virtus Turate C.U. n. 10 della Delegazione di Como datato 22.09.2016

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 09/12/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società OSA LENTATE Camp. Giovanissimi Prov. Gir. C Gara del 17.09.2016 tra Osa Lentate / Salus et Virtus Turate C.U. n. 10 della Delegazione di Como datato 22.09.2016 La società OSA LENTATE ha proposto reclamo avverso la decisione comminata dal GS consistente nella squalifica dell'allenatore, MANTOAN Stefano sino al 16.9.2019, lamentando che il direttore di gara avrebbe commesso uno scambio di persona nell'individuare come autore del gesto posto in essere nei suoi confronti (pugno al volto) nella persona del MANTOAN. La Corte Territoriale d'Appello, preso atto della relazione depositata dalla Procura Federale in data 5.12.2016, osserva. La Procura Federale, in seguito alle indagini svolte su richiesta di Questa Corte, ha appurato che l'autore del gesto non può essere individuato con certezza nella persona del sig. MANTOAN Stefano, bensì in un altro soggetto non identificato e altresì non tesserato. Il fatto che l'arbitro, nonostante sia stato convocato dalla Procura Federale, non si sia presentato, costituisce un ulteriore conferma, sotto il profilo probatorio, circa la non ascrivibilità del gesto al MANTOAN. A fronte di ciò merita di essere annullata dal decisione del GS, nei confronti del MANTOAN, rimettendo gli atti al GS al fine di prendere i provvedimenti di sua competenza nei confronti della società che ha consentito ad un soggetto non individuato e, a quanto emerso, non tesserato, di commettere tale gesto nei confronti dell'arbitro nello spazio adiacente agli spogliatoi. Tanto premesso ACCOGLIE il reclamo proposto e annulla la sanzione comminata all'allenatore, MANTOAN Stefano, rimettendo gli atti al Giudice Sportivo per gli atti di sua competenza. Dispone l’accredito della relativa tassa, se versata.
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