COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 22/12/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ASD REAL MILANO Camp. Juniores Reg. Gir. D Gara del 26.11.2016 tra Atletico San Giuliano / ASD Real Milano C.U. n. 36 del CRL datato 01.12.2016

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 22/12/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ASD REAL MILANO Camp. Juniores Reg. Gir. D Gara del 26.11.2016 tra Atletico San Giuliano / ASD Real Milano C.U. n. 36 del CRL datato 01.12.2016 La società ASD REAL MILANO ha promosso reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha comminato ad entrambe le squadre la perdita della gara per 0-3, la sanzione della squalifica del calciatore, CAPPERUCCI Diego per quattro gare, e del calciatore, LORENZI Niccolò per 3 gare e l'ammenda di Euro 250,00 a carico della società reclamante, lamentando che non si è verificata alcuna rissa sul terreno di giuoco, bensì si sarebbe verificata un'aggressione da parte di alcuni calciatori dell'Atletico San Giuliano ad un calciatore del Real Milano. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso atto della regolarità di presentazione del ricorso, sentita la reclamante, sentito l'arbitro a chiarimenti, osserva. L'arbitro sentito a chiarimenti ha confermato quanto scritto nel proprio rapporto ed in particolare che vi è stata una rissa sul terreno di giuoco alla quale hanno preso parte più di cinque calciatori di entrambe le squadre. Considerato che il rapporto arbitrale, confermato dall'arbitro sentito a chiarimenti da Questa Corte, costituisce fonte primaria e privilegiata di prova, quanto affermato dalla società reclamante nel proprio reclamo costituisce una mera allegazione di parte priva di riscontro probatorio e come tale non può trovare accoglimento. La gravità del comportamento violento tenuto dai calciatori, CAPPERUCCI e LORENZI, nei confronti di calciatori avversari e descritto chiaramente nel rapporto arbitrale, giustifica le squalifiche agli stessi dal Giudice Sportivo che pertanto meritano di essere confermate. Tutto quanto sopra premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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