COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 22/12/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ATLETICO SAN GIULIANO 1936 Camp. Juniores Reg. Gir. D Gara del 26.11.2016 tra Atletico San Giuliano / ASD Real Milano C.U. n. 36 del CRL datato 01.12.2016

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 22/12/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ATLETICO SAN GIULIANO 1936 Camp. Juniores Reg. Gir. D Gara del 26.11.2016 tra Atletico San Giuliano / ASD Real Milano C.U. n. 36 del CRL datato 01.12.2016 La società SAN GIULIANO 1936 CALCIO ha promosso reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato i calciatori, CIAVARELLA Christian per sei gare COLACCHIO Alberto e MERAFINA Luca per quattro gare, lamentando che i calciatori erano stati completamente estranei alla rissa verificatasi sul terreno di giuoco. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso atto della regolarità di presentazione del ricorso, sentito l'arbitro a chiarimenti, osserva. L'arbitro sentito a chiarimenti ha confermato quanto scritto nel proprio rapporto ed in particolare che il calciatore, CIAVARELLA Christian, si è reso autore di una serie di gesti violenti nei confronti di un calciatore avversario a giuoco fermo colpendolo a terra ripetutamente e scatenando la rissa, mentre i calciatori, COLACCHIO Alberto e MERAFINA Luca, hanno partecipato alla rissa colpendo calciatori avversari con pugni. L'arbitro ha individuato chiaramente i calciatori in questione come autori dei gesti violenti sopra riportati. La gravità del comportamento violento tenuto dai suddetti e descritto chiaramente nel rapporto arbitrale, giustifica le squalifiche agli stessi dal Giudice Sportivo che pertanto meritano di essere confermate. Tutto quanto sopra premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it