COMITATO REGIONALE TOSCANA COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 20 del 13/10/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale gara del 9/10/2016 AUDAX RUFINA – S.FIRMINA GARA: S.P.D. AUDAX RUFINA/U.S.D. SANTA FIRMINA DEL 9 OTTOBRE 2016 (nondisputata).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 20 del 13/10/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale gara del 9/10/2016 AUDAX RUFINA - S.FIRMINA GARA: S.P.D. AUDAX RUFINA/U.S.D. SANTA FIRMINA DEL 9 OTTOBRE 2016 (nondisputata). Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana,esaminati gli atti ufficiali della gara indicata in epigrafe e rilevato che - l'arbitro, prima dell'inizio della gara,constatava, su specifica e rituale richiesta della societa' ospitata che entrambe le porte si presentavano piu' basse di sei centimetri della misura minima prescritta dai regolamenti federali ; -la societa' ospitante non aveva provveduto entro il tempo concesso ditrenta minuti alla risoluzione del problema per cui non aveva dato inizio all'incontro. Tutto cio' premesso, occorre preliminarmente rilevare che giusta la decisione FIGC n. 3 annessa alla Regola 1 del Regolamento del Giuoco del Calcio, le societa' ospitanti sono responsabili del regolare allestimento del campo di gioco ed e' principio di diritto che in presenza di situazioni comunque connesse ad irregolarita' del terreno di gioco l'arbitro debba invitare la societa' ospitante ad eliminare l'inconveniente entro un termine ritenuto compatibile, a sua discrezione, con la possibilita' di portare a compimento l'incontro (CAF 35C/91). Inoltre, per consolidata giurisprudenza sportiva, ogni societa' e' responsabile della gestione e della praticabilita' del terreno di gioco indipendentemente da titoli di proprieta' eventualmente vantati da terzi (CAF 24C/91-26C/85). Alla luce di cio',non avendo la societa' ospitante eliminato l'inconveniente entro il tempo concesso , la responsabilita' della mancata effettuazione della gara deve ricadere, inevitabilmente, sulla medesima societa' e cio' a prescindere, in conformita' alla richiamata giurisprudenza, da ogni valutazione in ordine al titolo dal quale derivi la disponibilta' del campo di gioco ed indipendentemente da ogni valutazione del comportamento della societa', se dovuto a volontarieta' ovvero si tratti di imputabilita' a solo titolo di colpa. In conclusione, alla luce delle sopracitate argomentazioni ed ogni altra questione in esse assorbita, il G.S.T. procedendo d'ufficio ex art. 29, n. 6 lett. a) del Codice di giustizia sportiva, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali, ritiene la S.P.D. Audax Rufina responsabile della mancata effettuazione della gara emarginata,per mancata conformita' del terreno di gioco, poiche' l'altezza di entrambe le porte risultava inferiore a quella prevista dalle vigenti normative ed applica alla stessa la sanzione sportiva della perdita dell'incontro con il punteggio di 0 a 3.
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