COMITATO REGIONALE TOSCANA COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 23 del 03/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 15 stagione sportiva 2016/2017 Reclamo G.S. Pistoia Nord avverso la Decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Magni Niccolò con una squalifica per tre giornate. C.U. n.16 del 12/10/2016.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 23 del 03/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 15 stagione sportiva 2016/2017 Reclamo G.S. Pistoia Nord avverso la Decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Magni Niccolò con una squalifica per tre giornate. C.U. n.16 del 12/10/2016. Nel corso del secondo tempo della gara “ Pistoia Nord – Monsummano” valevole per il campionato allievi A, il calciatore Magni Niccolò veniva espulso dal terreno di gioco per aver commesso un fallo di reazione nei confronti di un giocatore avversario. Per tale condotta violenta veniva sanzionato con una squalifica per tre giornate. Avverso la Decisione del G.S. propone reclamo la società Pistoia Nord, ritenendo la sanzione applicata al tesserato sproporzionata rispetto al danno arrecato. Secondo la reclamante infatti il proprio tesserato, dopo aver commesso un fallo nei confronti di un avversario, cadeva a terra e veniva colpito con un calcio all’addome dal medesimo. A tal punto si accendeva un parapiglia tra i calciatori delle due squadre e l’arbitro estraeva il cartellino rosso per entrambi i calciatori. La reclamante, pur riconoscendo il fallo commesso dal proprio tesserato, afferma che il medesimo, dopo aver subito il calcio, non reagiva minimamente al colpo subito. Pertanto considerato anche gli ottimi trascorsi disciplinari chiede una congrua riduzione della squalifica. L’Arbitro nel supplemento di rapporto gara chiarisce che il tesserato in questione dopo aver subito un calcio dall’avversario lo colpiva volontariamente con una manata alla parte superiore della coscia , procurandogli lieve dolore. Questa Corte Sportiva di Appello esaminati gli atti di gara ritiene provata la condotta violenta ascritta al giocatore Magni Niccolò. Ritiene altresì corretta la sanzione del G.S. in quanto emanata nella misura minima prevista dal C.G.S., stante la mancanza di qualsivoglia conseguenza fisica. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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