COMITATO REGIONALE TOSCANA COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 39 del 23/12/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 06 / 1 – P – Stagione 2016/2017 – deferimento della Procura Federale a carico di: – Ceccarelli Marina, Presidente dell’U.S.D. Don Bosco Fossone, alla quale viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, dell’art. 3, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 96 delle N.O.I.F.; – U.S.D. Don Bosco Fossone, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, del C.G.S. per quanto contestato alla Presidente; – Vanelli Ademaro, Presidente dell’U.S.D. Paradiso E.B., per la medesima violazione contestata alla tesserata Ceccarelli; – U.S.D. Paradiso E.B. per la conseguente responsabilità diretta ex art.4/1 CGS.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 39 del 23/12/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 06 / 1 - P – Stagione 2016/2017 – deferimento della Procura Federale a carico di: - Ceccarelli Marina, Presidente dell’U.S.D. Don Bosco Fossone, alla quale viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, dell’art. 3, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 96 delle N.O.I.F.; - U.S.D. Don Bosco Fossone, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, del C.G.S. per quanto contestato alla Presidente; - Vanelli Ademaro, Presidente dell’U.S.D. Paradiso E.B., per la medesima violazione contestata alla tesserata Ceccarelli; - U.S.D. Paradiso E.B. per la conseguente responsabilità diretta ex art.4/1 CGS. La Procura Federale ha disposto, su specifica segnalazione del C.R. Liguria riferita a due Società del C.R. Toscana, il deferimento dei Tesserati sopraindicati, nonché delle rispettive Società di appartenenza per la corrispondente responsabilità oggettiva, contestando loro la violazione di quanto disposto dall’art. 96 delle N.O.I.F.. Detto Ufficio ha infatti rilevato in sede inquirente che i Presidenti, Ceccarelli Marina dell’U.S.D. Don Bosco Fossone e Vanelli Ademaro dell’U.S.D. Paradiso, hanno posto in essere nel corso della stagione 2015/2016, tra essi, il trasferimento del Calciatore Lorenzo Calzolari senza corrispondere all’U.S.D. Canaletto Sepor (C.R. Liguria), per il cui Settore Giovanile il Calciatore è stato tesserato nel triennio precedente, il premio di preparazione previsto, appunto, dall’art. 96 richiamato. Constatata la regolare esecuzione delle previste notifiche (comunicazione della conclusione delle indagini da parte della Procura Federale e convocazione per l’udienza di discussione odierna) il Tribunale disponeva che l’udienza per l’esame del deferimento avvenisse in data 25 novembre u.s.. Nelle more perveniva, da parte della Signora Ceccarelli, documentata istanza con la quale si richiedeva un rinvio della discussione, istanza che veniva accolta dal Collegio che, previa riunione in Camera di consiglio e avuto riguardo a quanto disposto dal comma 1 dell’art. 34 bis, disponeva il rinvio alla data del 16 dicembre dandone rituale comunicazione alle parti interessate. In data odierna si procede pertanto all’esame del deferimento dandosi atto della presenza della Signor Marina Ceccarelli, in proprio e quale legale rappresentante dell’U.S.D. Don Bosco Fossone. Il Signor Vanelli Ademaro, in proprio e quale Presidente dell’U.S.D. Paradiso E. B., ha comunicato a mezzo fax la propria indisponibilità, per motivi di salute, a comparire. La Procura Federale è rappresentata dall’Avvocato Tullio Cristaudo, Sostituto, il quale in apertura di dibattimento deposita il verbale di accordo intercorso, ex. art. 23 del C.G.S., con la Signora Ceccarelli Marina riguardante sia la posizione della Tesserata che quella della Società dalla stessa rappresentata. Il Collegio, riunito in Camera di consiglio, esaminata la proposta, rilevatane la corretta formulazione, accertata la congruità delle sanzioni in essa contenute, ne dichiara l’efficacia e dispone la chiusura del dibattimento nei confronti dei soggetti che l’hanno sottoscritta. Della richiesta di definizione è stato redatto separato verbale. Il dibattimento prosegue nei confronti dei deferiti non presenti. L’Avvocato Cristaudo, per conto della Procura federale, chiede la integrale conferma del deferimento emergendo la violazione contestata dalle dichiarazioni rese da entrambi i Presidenti deferiti le cui eccezioni, sollevate nel corso dell’istruttoria, appaiono del tutto pretestuose. Precisa a tal fine che i fatti contestati risultano in modo evidente dalla documentazione acquisita in sede istruttoria e sono, peraltro, confermati indirettamente dalle dichiarazioni rese in quella sede dagli stessi soggetti deferiti. Chiede la comminazione delle seguenti sanzioni: - a Vanelli Ademaro, l’esclusione da qualsiasi attività federale per la durata di mesi 3 (tre); - alla Società U.S.D. Paradiso, ammenda di € 600,00 (seicento). Non essendo stato svolto alcun intervento a difesa, il Collegio si riunisce in Camera di consiglio rilevando che la decisione da assumere non può prescindere da un’esegesi della disposizione normativa. Le Norme organizzative interne federali (N.O.I.F.), ovvero quell’insieme di norme riguardanti l’intera attività federale, regolano, nel Titolo VII i “Rapporti tra società e calciatori” istituendo all’art. 96, comma 1, un premio di preparazione, disponendo che “Le Società che richiedono per la prima volta il tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante”, o” non professionista” di calciatori che nella precedente stagione sportiva siano stati tesserati come “giovani” con vincolo annuale, sono tenute a versare alle o alla società per le quali il calciatore è stato precedentemente tesserato un “premio di preparazione” sulla base di un parametro….”. Il comma prosegue indicando, al fine della determinazione dell’entità del premio, i coefficienti da applicarsi, al termine di ogni stagione sportiva, in base alle variazioni annuali degli indici ISTAT per il costo della vita. Detti coefficienti sono determinati progressivamente (da 1 a 5) sulla base dei singoli campionati nei quali militano le società che effettuano il tesseramento del giovane calciatore. Il disporre che le Società “sono tenute” al versamento di somme non lascia dubbi circa l’imperatività della norma alla quale quindi nessuna delle Società che si trovi nelle condizioni indicate può sottrarsi. Lo stesso inciso inoltre determina il momento nel quale il Premio di preparazione deve essere corrisposto legando il pagamento alla richiesta di tesseramento. (Le Società che richiedono per la prima volta il tesseramento come…….., sono tenute a versare……). Così interpretata la norma, il Collegio esamina, sulla base del censimento storico del calciatore, i fatti che hanno indotto la Procura Federale a proporre il deferimento. Lorenzo Calzolari, tesserato per il Settore Giovanile dell’U.S.D. Canaletto Sepor, militante nel Campionato di 3^ categoria indetto dalla Delegazione Provinciale di La Spezia (C.R. Liguria), viene svincolato in data 1.7.2015 per “fine stagione”. In data 7.10.2015, viene tesserato, quale Calciatore Dilettante, dalla Società U.S.D. Paradiso che milita nella 3^ Categoria del Campionato indetto dalla Delegazione provinciale di Massa. In data 14 10.2015 – dopo sette giorni – il Calciatore viene ceduto in prestito all’U.S.D. Don Bosco Fossone militante nel Campionato di Promozione, indetto dal C.R. Toscana, determinando in tal modo l’insorgere dell’obbligo della corresponsione da parte di detta Società del premio di preparazione, quanto meno, alla Società U.S.D. Canaletto. Detta obbligazione non è mai stata adempiuta, per cui la violazione dell’art. 96 delle N.O.I.F. è pienamente accertata. E’ peraltro noto a questo Collegio, anche sulla base di numerose decisioni assunte sia dal Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare sia della Corte Federale di Appello, che nell’ambito della L.N.D. è invalso ormai – al fine di eludere, o di contenere nella misura minima il pagamento del Premio di preparazione – l’uso di tali triangolazioni che vengono, allorché accertate, adeguatamente e specificatamente sanzionate, Nello specifico la dichiarazione resa dalla parte in sede istruttoria non è credibile e comunque non idonea a smontare il solido impianto accusatorio. Infatti il Vanelli ha ammesso nell’occasione di non aver corrisposto il premio giustificandosi con “…non essendomi mai pervenuta alcuna richiesta in tal senso…” per affermare successivamente di essere disponibile”…..a far fronte a quanto spettante alla Società Canaletto Sepor”. L’evidente contraddizione è indicativa del fatto che egli era comunque a conoscenza della norma che ha, quindi, disatteso deliberatamente. Infine, in sede di memoria susseguente alla comunicazione della conclusione delle indagini, lo stesso Presidente Vanelli ha affermato di aver “….deciso il trasferimento in prestito del Calzolari per dargli l’opportunità di continuare a giocare con i coetanei.” La violazione della norma è ampiamente dimostrata. Stranamente i medesimi argomenti vengono svolti – in parallelo – anche dalla Presidente dell’U.S.D. Don Bosco Fossone. Sempre esaminando le dichiarazioni rese dai due Presidenti deferiti, il Collegio non può non osservare come non risponde al vero, almeno per quanto riguarda l’U.S.D. Paradiso, che la Società Canaletto non ha effettuato alcuna richiesta in merito, dato che esiste tra gli atti istruttori una specifica nota risalente al 27 aprile 2016. Si rileva ancora che la Società U.S.D. Paradiso non ha rivolto, da parte propria, analoga richiesta all’U.S.D. Don Bosco Fossone. In ogni caso, a prescindere dal non essere credibile che si ponga in essere un trasferimento – ancorché temporaneo ed una settimana dopo averlo tesserato – di un calciatore solo per venire incontro ad alcune sue esigenze personali, è di tutta evidenza che se ciò – per qualsivoglia motivo accada – il disposto dell’art. 96 deve essere comunque pienamente osservato. La norma infatti ha carattere oggettivo dato che il titolo che dà luogo all’obbligo di corresponsione del premio è costituito unicamente dal tesseramento, con status diverso da quello previsto per i giovani calciatori, senza che sia necessaria una qualsiasi motivazione. La corretta applicazione nel caso di specie del disposto dell’art. 96 in esame ingenera l’obbligo da parte delle due Società, U.S.D. Paradiso e U.S.D. Don Bosco Fossone, di corrispondere il premio di preparazione all’U.S.D. Canaletto Sepor, (ultima Società), per il passaggio, in data 7.10.2015, del calciatore dal Settore Giovanile dalla 3^ categoria, alla Promozione. Il deferimento è fondato e quindi da accogliere. P . Q . M . il Tribunale Federale Territoriale della Toscana infligge le seguenti sanzioni: - al Dirigente Vanelli Ademaro, quale Presidente dell’U.S.D. Paradiso, la preclusione a svolgere qualsiasi attività in ambito federale per la durata di mesi 3 (tre); - alla Società U.S.D. Paradiso, per la conseguente responsabilità diretta (art. 4, c. 1), l’ammenda di € 600,00 (seicento). Dispone inoltre – ex art. 23 – l’applicazione delle seguenti sanzioni: - a Ceccarelli Marina, Presidente dell’U.S.D. Don Bosco Fossone, la preclusione a svolgere attività nell’ambito federale per la durata di mesi 2 (due); - alla Società U.S.D. Don Bosco, ammenda di € 400,00 /quattrocento). Ricorda alle Società deferite quanto disposto dal comma 2 dell’art. 23 del C.G.S., ultima parte nella modifica riportata con il C.U. n. 255/2016 della F.I.G.C.
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