COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 02 del 07/07/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 02 stagione sportiva 2016/2017 . Gara Castiglionese – Olimpic Sansovino (0-1) Torneo FARALLI – Categoria Juniores Provinciali del 6/6/2016. In C.U. n.52 del 15/6/16 Delegazione Provinciale di Arezzo.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 02 del 07/07/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 02 stagione sportiva 2016/2017 . Gara Castiglionese – Olimpic Sansovino (0-1) Torneo FARALLI – Categoria Juniores Provinciali del 6/6/2016. In C.U. n.52 del 15/6/16 Delegazione Provinciale di Arezzo. Reclama la società Olimpic Sansovino avverso la squalifica fino al 14/12/2016 inflitta al calciatore Rossi Sergio il quale “Espulso per aver rivolto frase irriguardosa all’indirizzo del D.G., dapprima si allontanava dal t.d.g., quindi, approfittando del fatto che un proprio dirigente era entrato indebitamente al fine di protestare e spingere il D.G., tornava sui propri passi, facendosi incontro a quest’ultimo, spingendo più volte al petto ed alla spalla in modo energico, facendo così indietreggiare lateralmente di circa 2 metri. Lasciava il t.d.g. solo grazie all’intervento dei propri compagni di squadra”. La reclamante ammette per il proprio tesserato unicamente la frase irriguardosa e nega ogni contatto con l’arbitro. Rileva che probabilmente il D.G. ha sbagliato persona. Chiede una riduzione della sanzione ed in via istruttoria una prova testimoniale anche se non chiaramente capitolata. L’arbitro, nel supplemento di rapporto conferma quanto già esplicitato in prime cure. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, esaminato gli atti ufficiali, respinge il reclamo. La versione arbitrale è chiara ed inequivocabile ed il calciatore deve essere adeguatamente sanzionato in virtù dei fatti contestati. Giova ancora una volta ricordare che la versione dei fatti fornita dall’arbitro costituisce normativamente prova privilegiata e, nel caso di specie, non vi è alcun dubbio in merito alla narrativa esposta dal D.G. Il Collegio ricorda inoltre che le prove testimoniali, per il tipo di procedimento che ci occupa, non sono ammissibili, pertanto la richiesta istruttoria deve essere respinta. In punto di sanzione la stessa appare adeguata e, se si considera il periodo feriale estivo, addirittura più mite del dovuto. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it