COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 02 del 07/07/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 01 Stagione Sportiva 2016/2017 Reclamo Olmoponte Arezzo avverso Squalifica calciatore Deangelis Ciro fino al 7122016 (C.U. N° 73 Del 7/6/2016)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 02 del 07/07/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 01 Stagione Sportiva 2016/2017 Reclamo Olmoponte Arezzo avverso Squalifica calciatore Deangelis Ciro fino al 7122016 (C.U. N° 73 Del 7/6/2016) Propone rituale reclamo l’Olmoponte Arezzo, avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S.T. della Toscana con la seguente motivazione: “ Espulso per aver offeso il DG, alla notifica calciava il pallone colpendolo alla coscia senza peraltro causare dolore. Successivamente si avvicinava al DG reiterando le offese. Desisteva da tale comportamento solo dopo l’intervento di un proprio dirigente che lo accompagnava fuori dal terreno di gioco. In tale frangente rivolgeva al pubblico avversario frasi offensive ed intimidatorie. Di poi colpiva con calci il cancello del recinto di gioco e la porta degli spogliatoi”. La reclamante col reclamo, non smentisce i fatti, che anzi condanna decisamente definendo il comportamento del giocatore “sbagliato, abnorme e privo di senso” chiede una riduzione solo argomentando circa la giovane età del ragazzo ed in un periodo adolescenziale difficile, la possibilità che una punizione così severa induca il giovane a smettere di giocare. Argomenta altresì, sulla funzione rieducativa della sanzione entrando in temi da filosofia del diritto che, peraltro riesce difficile applicare al diritto sportivo. La Corte d’Appello Sportiva Territoriale, esaminato il reclamo, acquisito il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo. Il DG nel supplemento di rapporto descrive nuovamente l’episodio confermando l’accaduto, e, peraltro, nemmeno la reclamante contesta l’effettiva realtà dei fatti. Nell’esame della sanzione, come giustamente lo definisce la società reclamante il comportamento del Deangelis è “sbagliato, abnorme e privo di senso”, ma è anche estremamente grave. La giustificazione della giovane età non può trovare ingresso per una diminuzione della sanzione, infatti questa Corte ha sempre ritenuto che i giovani calciatori debbano imparare a comportarsi in modo corretto fin dalla tenera età e, nel nostro caso il Deangelis non è più così giovane perché a sedici anni si dovrebbe già avere il controllo dei propri impulsi. Dall’esame dei fatti la sanzione comminata dal primo giudice risulta anzi abbastanza mite in relazione a quanto contestato, e non smentito. Solitamente solo per aver colpito l’arbitro con una pallonata senza dolore viene inflitta una sanzione superiore. Tuttavia anche per le considerazioni di cui al ricorso espresse in toni estremamente garbati la Corte non ritiene di applicare una possibile reformatio in peius limitandosi a confermare semplicemente la squalifica. P.Q.M. La C.A.S.T. respinge il reclamo, ordina acquisirsi la tassa relativa.
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