COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 02 del 07/07/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 03 stagione sportiva 2016/2017 Gara Virtus Asciano – Rignanese (2-3). 5° Torneo Levane Cup Categoria Giovanissimi “B”. In C.U. n. 64 del 15 giugno 2016 D.P. Siena. Reclama l’S.S.D. Virtus Asciano avverso le seguenti sanzioni inflitte dal G.S.T. di Siena: -“A CARICO ALLENATORI SQUALIFICA FINO AL 30/09/2016 TRAPASSI CLAUDIO (VIRTUS ASCIANO S.S.D.) Durante lo svolgimento della gara urlava e contestava ogni decisione del D.G.; alla notifica dell’espulsione tirava un calcio ad un pallone facendolo arrivare in campo”; -“A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA FINO AL 30/06/2017 BARBAGLI MARTINO (VIRTUS ASCIANO S.S.D.)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 02 del 07/07/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 03 stagione sportiva 2016/2017 Gara Virtus Asciano – Rignanese (2-3). 5° Torneo Levane Cup Categoria Giovanissimi “B”. In C.U. n. 64 del 15 giugno 2016 D.P. Siena. Reclama l’S.S.D. Virtus Asciano avverso le seguenti sanzioni inflitte dal G.S.T. di Siena: -“A CARICO ALLENATORI SQUALIFICA FINO AL 30/09/2016 TRAPASSI CLAUDIO (VIRTUS ASCIANO S.S.D.) Durante lo svolgimento della gara urlava e contestava ogni decisione del D.G.; alla notifica dell’espulsione tirava un calcio ad un pallone facendolo arrivare in campo”; -“A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA FINO AL 30/06/2017 BARBAGLI MARTINO (VIRTUS ASCIANO S.S.D.) Espulso poiché al termine della partita, mentre il D.G. usciva dal terreno di giuoco, gli si avvicinava e gli sputava colpendolo al collo. Squalifica comminata considerando il periodo di inattività”. Per quanto riguarda l’allenatore la Società reclamante riferisce che al momento della notifica del provvedimento disciplinare lo stesso si allontanava in maniera regolare senza tirare il pallone in campo. In realtà, a dire della reclamante, l’episodio descritto dal D.G. sarebbe riferibile al primo tempo di gara quando il Trapassi avrebbe rimesso in campo il pallone, deliberatamente allontanato in precedenza molto fuori dal campo da un giocatore avversario, per consentire alla propria squadra di riprendere velocemente il gioco. Riferisce infine la Virtus Asciano che a fine gara l’Arbitro avrebbe pronunciato una frase offensiva all’indirizzo della medesima Società. Per quanto riguarda invece il calciatore, la reclamante non nega l’episodio in sé, tuttavia, pur ritenendo la condotta non consona, giustifica il comportamento tenuto con motivi di stress che avrebbero inciso sullo stato di salute del calciatore e precisa che quest’ultimo durante tutto il campionato aveva tenuto un comportamento esemplare. Richieste osservazioni integrative al D.G. in ragione del contenuto del reclamo, lo stesso rileva che l’allenatore aveva effettivamente buttato il pallone in campo già in precedenza, tuttavia in tale circostanza il D.G. si era limitato a richiamarlo, mentre l’episodio cui si riferisce lo stesso D.G. nel referto ed immediatamente successivo all’allontanamento dal terreno di gioco, è episodio diverso e distinto dal precedente. Per quanto riguarda il calciatore l’Arbitro conferma in toto quanto già riportato nel referto. Alla luce delle risultanze istruttorie, pur trovando conferma l’addebito contestato all’allenatore Trapassi Claudio, tuttavia questo Collegio ritiene che la sanzione comminata dal G.S.T. risulti eccessiva rispetto all’effettiva entità della condotta, infatti il Trapassi non rivolge alcuna offesa al D.G. e per quanto riguarda il lancio del pallone è evidente che si è trattato solo di un gesto di stizza, infatti dagli atti non emerge in alcun modo che il tesserato abbia calciato il pallone anche solo in direzione del D.G. con ciò dovendosi escludere ogni intento lesivo. Per quanto riguarda invece la sanzione nei confronti del calciatore Barbagli Martino, la condotta posta in essere da quest’ultimo trova piena conferma negli atti ufficiali, di guisa che la sua entità, come determinata dal G.S.T., appare conforme alla giurisprudenza di questa Corte per fatti simili, se non dovesse considerarsi addirittura lievemente mite laddove si considerasse, come avrebbe inteso fare il G.S.T., il periodo di inattività estivo. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana a parziale accoglimento del reclamo proposto dall’S.S.D. Virtus Asciano riduce la squalifica dell’allenatore Trapassi Claudio fino a tutto il 15.07.2016, conferma invece integralmente la squalifica inflitta al calciatore Barbagli Martino. Dispone non addebitarsi la tassa di reclamo.
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