COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 03 del 14/07/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 164 Stagione sportiva 2015 -2016 Oggetto: C.U. n. 60 del 19.05.2016 Reclamo dell’Associazione sportiva dilettantistica Freccia Azzurra avverso la squalifica inflitta dal G.S. Livorno al calciatore Racioppoli Domenico fino al 15.08.2016.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 03 del 14/07/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 164 Stagione sportiva 2015 -2016 Oggetto: C.U. n. 60 del 19.05.2016 Reclamo dell’Associazione sportiva dilettantistica Freccia Azzurra avverso la squalifica inflitta dal G.S. Livorno al calciatore Racioppoli Domenico fino al 15.08.2016. Con rituale reclamo l’A.S.D. Freccia Azzurra impugna il provvedimento di squalifica inflitto dal Giudice Sportivo Territoriale (Livorno) al calciatore Domenico Racioppoli fino al 15.08.2016, con la seguente motivazione: ‘protestava per una decisione del d.g. afferrandogli con forza la maglietta spingendolo’. La società chiede una riforma della sanzione impugnata, premettendo che il calciatore, affetto da sordità, è costretto ad indossare - in occasione dello svolgimento delle gare - un caschetto protettivo munito di un apparecchio che lo aiuta a percepire i suoni. Premette inoltre la reclamante che la suddetta problematica ha, nel tempo, inevitabilmente ridotto anche le capacità di articolazione vocale del ragazzo. Evidenzia, altresì, la società che Domenico Racioppoli ha un fratello gemello di nome Ignazio, che milita anch’esso nelle file della Freccia Azzurra e dal quale viene distinto, data la notevole somiglianza, per il fatto di indossare il suddetto caschetto protettivo. Quanto all’episodio contestato, la società sostiene che in occasione del fallo l’arbitro ha erroneamente attribuito a Domenico l’ammonizione in precedenza notificata - per altro e diverso fallo - al fratello gemello Ignazio, finendo per espellerlo ingiustamente. Rileva in proposito che l’arbitro è stato tratto in inganno dalla gestualità di Domenico che, nel rapportarsi con il direttore di gara, alla domanda se fosse già ammonito, gli rispondeva alzando ‘l’indice e il medio della mano’ con l’intenzione di indicare il proprio numero di maglia, mentre l’arbitro ne traeva la conseguenza che fosse la seconda ammonizione notificando il provvedimento di espulsione. Non volendo giustificare il comportamento successivo alla notifica dell’espulsione, la reclamante specifica che, per la ragioni già indicate, Domenico è solito rapportarsi accompagnando la comunicazione con mani e gesti e che, comunque, il ragazzo a fine gara si è scusato con il direttore di gara per quanto accaduto. Lamentandosi, infine, della poca sensibilità e comprensione dell’arbitro nel refertare i fatti da sottoporre al vaglio del giudice sportivo, chiede una riduzione della sanzione inflitta, alla luce delle circostanze attenuanti sopra esposte, sottolineando che l’eventuale accoglimento del reclamo permetterebbe al ragazzo di accettare con animo più sereno la punizione inflitta e di prendere parte ad un maggior numero di gare ufficiali che la squadra giocherà fino al termine della stagione sportiva. La Corte, letto il reclamo, acquisito ed esaminato il supplemento di rapporto del direttore di gara, ha ritenuto opportuno disporre un approfondimento istruttorio, convocando quest'ultimo per la data dell'8 luglio 2016, al fine di acquisire i necessari chiarimenti in ordine allo svolgimento dei fatti, poiché le precisazioni offerte con il supplemento di rapporto, seppur sufficientemente idonee ad escludere un possibile errore di persona e a cristallizzare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 CGS - conformemente alla motivazione del provvedimento impugnato, la condotta illecita del giocatore, non consentivano invece di verificare la sussistenza di eventuali circostanze attenuanti. Tuttavia, nonostante rituale convocazione (v. fax del 15 giungo 2016), il direttore di gara non si è presentato all'udienza prevista, né ha avuto il garbo di avvisare la segreteria della propria assenza, ragione per cui la Corte, prendendo nota di quanto appena esposto, si è riunita in camera di consiglio per decidere le sorti del reclamo. Il reclamo non merita accoglimento. Le risultanze probatorie (deduzione arbitrali) per quanto non esaustive appaiono, come sopra accennato, univoche e sufficientemente idonee ad escludere un possibile errore sulla persona che ha ricevuto la prima ammonizione (Domenico anziché Ignazio), avendo l'arbitro affermato di aver facilmente individuato il giocatore in questione proprio perchè munito di caschetto protettivo. La ricostruzione offerta dall'arbitro appare in linea con quanto affermato in referto, dal quale risulta che Domenico Racippolo è stato espulso al 30' del secondo tempo per l'atteggiamento di protesta assunto, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione ricevuto per condotta antisportiva, il tutto all'interno di un unico contesto, e non come contrariamente affermato dalla reclamante, per la somma di cartellini ricevuti in due distinte azioni, motivo per cui vi sarebbe stata la possibilità, anche se smentita dal direttore di gara, di scambio di persona. Peraltro, dall'esame del referto emerge inequivocabilmente che il fratello Ignazio è stato ammonito al 33' del secondo tempo, dopo che Domenico era già stato espulso dal campo di giuoco. La reclamante fonda, inoltre, la richiesta di riduzione del provvedimento impugnato sul presupposto dell’erronea percezione arbitrale del gesto compiuto dal giocatore; gesto che sarebbe stato compiuto dal calciatore in funzione comunicativa e non di protesta. Invero, le dichiarazioni arbitrali paiono indirizzate nel senso inverso a quello indicato dalla reclamante, in quanto il Racioppolo, a seguito del fischio del calcio di rigore, ha protestato platealmente con il direttore di gara, afferrandogli la maglietta con forza e spingendolo. Alla luce di quanto sopra, non paiono esservi dubbi sulla responsabilità del calciatore, il quale, per quanto indubbiamente affetto dalla menomazione fisica, ha tenuto un comportamento non corretto nei confronti del direttore di gara. Per quanto riguarda l'entità della sanzione, in assenza dei chiarimenti che la Corte avrebbe voluto acquisire dal direttore di gara, il Collegio non può che attenersi alla comparazione di quanto emerge dai referti arbitrali, ritenendo congrua - all'esito dell'indagine - la sanzione comminata. Quanto all'arbitro, accertata la regolare notifica della convocazione e vista la mancata presentazione all'udienza dell'08 luglio in assenza di giustificato motivo, la Corte dispone l'invio degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana: -respinge il reclamo proposto dall'A.S.D. Freccia Azzurra, confermando il provvedimento di squalifica impugnato; -ordina disporsi l'addebito della tassa di reclamo a carico della reclamante; -ordina disporsi l'invio degli atti alla Procura Federale per quanto indicato in parte motiva.
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