COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 12 del 01/09/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 28 / P – stagione 2015/2016 – Deferimento della Procura Federale a carico di: Onsihuai Ramos Luis Alberto, Calciatore, al quale viene contestata la violazione di cui agli art. 1 bis, c. 1, e 10, c. 2, del C.G.S. in relazione all’art. 40, c. 6, delle N.O.I.F..

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 12 del 01/09/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 28 / P - stagione 2015/2016 - Deferimento della Procura Federale a carico di: Onsihuai Ramos Luis Alberto, Calciatore, al quale viene contestata la violazione di cui agli art. 1 bis, c. 1, e 10, c. 2, del C.G.S. in relazione all’art. 40, c. 6, delle N.O.I.F.. A seguito della richiesta di tesseramento del Calciatore Onsihuai Ramos Luis Alberto, depositata dalla Società U.S.D. FCG Floria 2000, in data 30 marzo 2016, l’Ufficio Tesseramento del C.R.T., nell’eseguire i controlli previsti dalla vigente normativa, accertava che, contrariamente a quanto dichiarato in sede di compilazione della domanda, detto calciatore era stato in precedenza tesserato con la qualifica di Dilettante per il Club “Leones del Centro” de la Liga de Chongos Bajos, Provincia de Chupaca, affiliata alla Federacion Peruana de Footbal. Il C.R.T. informava di quanto sopra la Procura Federale la quale, previo accertamento della fondatezza della segnalazione, disponeva il deferimento in esame, dopo aver notificato al Calciatore, nei modi previsti dall’art. 38 del C.G.S., l’avvenuta conclusione delle indagini. Disposte da questo Tribunale le rituali convocazioni nei confronti delle parti, si dà atto dell’assenza del Calciatore deferito, mentre la Procura Federale è rappresentata dall’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto, il quale aprendo il dibattimento e dopo aver rilevato che la contestazione è stata accertata in via documentale, chiede infliggersi al Calciatore Onsihuai Ramos Luis Alberto la squalifica per mesi 3 (tre). Il Collegio, esaminata la documentazione trasmessa dalla Procura Federale ritiene di dover confermare il deferimento, determinando la sanzione sulla base delle proprie precedenti decisioni in merito P.Q.M. infligge al calciatore Onsihuai Ramos Luis Alberto la sanzione della squalifica per mesi 3 (tre).
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