COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 12 del 01/09/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 29 / P – stagione 2015/2016 – Deferimento della Procura Federale a carico di- Bresci Massimo Alessandro, Presidente, all’epoca dei fatti, dell’A.S.D. Tavola Calcio, al quale viene contestata la violazione dell’articolo 1 bis, c. 1, e 10, c.2 del C.G.S. in relazione all’art 94, c. 13, delle N.O.I.F. ed agli articoli 8, c. 9, e 10 del C.G.S..

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 12 del 01/09/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 29 / P - stagione 2015/2016 - Deferimento della Procura Federale a carico di- Bresci Massimo Alessandro, Presidente, all’epoca dei fatti, dell’A.S.D. Tavola Calcio, al quale viene contestata la violazione dell’articolo 1 bis, c. 1, e 10, c.2 del C.G.S. in relazione all’art 94, c. 13, delle N.O.I.F. ed agli articoli 8, c. 9, e 10 del C.G.S.. A tale contestazione consegue il deferimento della Società A.S.D. Tavola Calcio in applicazione dell’art. 4, c. 1, del C.G.S.. Il Collegio Arbitrale presso la L.N.D. della F.I.G.C., con il provvedimento n. 6 pubblicato sul C.U. n. 1 della stagione sportiva 2015/2016, accoglieva il ricorso proposto dall’Allenatore, Signor Valerio Desideri, tendente ad ottenere l’adempimento, da parte dell’A.S.D. Tavola Calcio 1924, degli accordi economici stipulati con riferimento alla stagione 2013/2014. Di tale decisione, contenente esplicito richiamo all’art. 94 ter, c. 13, delle N.O.I.F., l’A.S.D. Tavola Calcio 1924 veniva edotta dall’Organo giudicante con raccomandata in data 12 ottobre 2015. Trascorso il termine previsto dalla richiamata normativa per l’adempimento, il C.R. della Toscana trasmetteva, per quanto di competenza, gli atti alla Procura Federale la quale, esaminata la documentazione relativa e notificata la comunicazione di avvenuta conclusione delle indagini, ha disposto il deferimento enunciato in epigrafe. Per effetto di rituale convocazione di sono oggi presenti, perché rappresentati dal comune legale di fiducia giusto mandato in atti, il Signor Massimo Alessandro Bresci, nella sua qualità di Presidente dell’A.S.D. Tavola Calcio 1924, e la Società medesima. E’ altresì presente l’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto, in rappresentanza della Procura Federale. L’Avvocato Stefanini intervenendo per conto della Procura Federale, richiamata l’istruttoria compiuta, passa a chiedere che ai soggetti deferiti vengano inflitte le sanzioni che, di seguito, quantifica: - al Presidente della Società l’inibizione per mesi 3 (tre); - alla Società la penalizzazione di un punto da applicarsi alla classifica del Campionato che verrà disputato nella stagione 2016/2017, oltre all’ammenda di € 300,00 (trecento). Interviene quindi il difensore dei deferiti il quale si riporta alla memoria depositata ed alla documentazione ad essa allegata per affermare che il disposto dell’art. 94 ter non è stato, come preteso dalla Procura Federale, in alcun modo violato precisando che: - la raccomandata del Collegio Arbitrale è stata trasmessa in data 19.10.2015; - in data 10.11.2015, all’interno quindi del termine di 30 giorni previsto dalla norma, è stato sottoscritto tra le parti un accordo relativamente alla corresponsione di quanto spettante all’allenatore con modalità rateale, ovvero con la consegna di sei assegni bancari per l’intero importo deciso dal Collegio Arbitrale. Fatta questa premessa e considerato che l’atto sottoscritto contiene altresì dichiarazione liberatoria rilasciata dall’Allenatore nei confronti della Società, chiede il proscioglimento del proprio assistito riportandosi, a tal proposito, ad una decisione della Corte di Giustizia Federale a Sezioni Unite, della quale ha allegato copia alla memoria. Decisione. Con l’art. 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F. l’Ordinamento regola gli accordi economici che possono essere stipulati tra i Calciatori e gli Allenatori della L.N.D. con le rispettive Società di appartenenza. Dopo aver stabilito la qualità di detti accordi e le modalità di applicazione, la norma regola, dal comma 10 in avanti, il comportamento da tenere in caso di inadempimento e le relative conseguenze sotto l’aspetto disciplinare. Più in particolare, in riferimento alle inadempienze che riguardano gli Allenatori, il comma 13 stabilisce testualmente che: “Il pagamento agli allenatori delle Società della L.N.D. di somme accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all’art. 7, comma 6 bis, del Codice di Giustizia Sportiva. (oggi comma 9, ultima parte, dell’art. 8 del C.G.S., n.d.r). La norma quindi conclude con le conseguenze in caso di “morosità”. Diviene quindi necessario interpretare la portata della norma non potendosi il Collegio limitare al semplice esame del suo contenuto letterale. La necessità di imporre a tutte le Società un comportamento egalitario, univoco e tempestivo, ha determinato il Legislatore sportivo a stabilire che l’adempimento conseguente alla pronuncia del Collegio Arbitrale debba avvenire – anche per gli Allenatori delle società della L.N.D – entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell’Organo arbitrale. Superato tale termine si applicano sanzioni sia a carico delle Società inadempienti (art. 8, comma 9, del C.G.S) sia a carico dei dirigenti, dei soci e dei non soci (previsti dall’art. 1 bis, c. 5, del C.G.S.), secondo quanto disposto dal comma 10 del medesimo art. 8. Nel caso di specie quindi la Società avrebbe dovuto erogare la somma stabilita dal Collegio Arbitrale entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della comunicazione della decisione (19.10.2015) e quindi entro il 18 novembre 2015. In data 10 novembre 2015 veniva stipulato, tra il Presidente della Società Tavola e l’allenatore Desideri un accordo transattivo che contiene sia le modalità della corresponsione della somma decisa dal Collegio Arbitrale, sia la dichiarazione liberatoria rilasciata, ad ogni effetto dal predetto Allenatore. Il “thema decidendum” diviene quindi stabilire se la sottoscrizione dell’atto testé indicato costituisca l’adempimento richiesto dalla norma. Dopo aver rilevato che per adempimento si intende ogni attività diretta alla esecuzione di una prestazione, sia richiesta da una norma, sia perché prevista da un accordo contrattuale, si osserva che l’atto intercorso tra la Società Tavola Calcio e l’allenatore Desideri è avvenuto all’interno dei trenta giorni stabiliti dalla norma e relativamentr all’intero importo stabilito dal Collegio Arbitrale. Non sussiste quindi alcuna violazione del disposto dell’articolo 94 ter, costituendo l’accordo sottoscritto una pure e semplice modalità di pagamento. Peraltro la dichiarazione liberatoria resa dall’allenatore Desideri nel medesimo contesto costituisce conferma dell’avvenuto adempimento. Tale interpretazione del Collegio trova pieno conforto nella decisione delle Sezioni Unite della Corte di Giustizia Federale di cui al C.U. n. 3 – 2014/2015 C.G.F.. P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale della Toscana respinge il deferimento.
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