COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 12 del 01/09/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 30 / P – stagione 2015/2016 – Deferimento della Procura Federale a carico di: – Barletta Luigi, Calciatore, per la violazione dell’art. 1, c. 1 bis, del C.G.S, in relazione all’art. 22, c. 6, delle N.O.I.F.; – Carresi Tony, Romboli Mirko, Colombini Mirko, Melasoma Lido, Dirigenti dell’A.S.D. Fornacette Casarosa, per la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, del C.G.S., in relazione all’art. 61, c. 1 e 5, delle N.O.J.F.; – Società A.S.D. Fornacette Casarosa per quanto previsto dall’art. 4, c. 2, del C.G.S.. Nel corso dell’esame degli atti della gara Fornacette Casarosa / A.S.D. Capanne che, valida per il Campionato di Prima Categoria, è stata disputata in data 31 gennaio 2016,

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 12 del 01/09/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 30 / P – stagione 2015/2016 - Deferimento della Procura Federale a carico di: - Barletta Luigi, Calciatore, per la violazione dell’art. 1, c. 1 bis, del C.G.S, in relazione all’art. 22, c. 6, delle N.O.I.F.; - Carresi Tony, Romboli Mirko, Colombini Mirko, Melasoma Lido, Dirigenti dell’A.S.D. Fornacette Casarosa, per la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, del C.G.S., in relazione all’art. 61, c. 1 e 5, delle N.O.J.F.; - Società A.S.D. Fornacette Casarosa per quanto previsto dall’art. 4, c. 2, del C.G.S.. Nel corso dell’esame degli atti della gara Fornacette Casarosa / A.S.D. Capanne che, valida per il Campionato di Prima Categoria, è stata disputata in data 31 gennaio 2016, il G.S. Regionale della Toscana ha rilevato che il Calciatore Barletta Luigi è stato inserito, pur non partecipandovi, nelle liste delle gare del medesimo Campionato disputate nelle date del 6.12.2015 e 10.1.2016, ed ha attivamente partecipato alle gare del 13.12.2015; 20.12.2012; 3.1.2015; 17.1.2016; 24.1.2016, senza averne titolo non avendo scontato la squalifica per una giornata inflittagli con il C.U. n. 60 del 7 maggio 2015. Il G.S.T. trasmetteva, di conseguenza, gli atti alla Procura Federale la quale, acquisita la necessaria documentazione, disponeva il deferimento indicato in epigrafe. Disposta la convocazione delle parti per la data odierna, il Tribunale dà atto della costituzione di tutti i soggetti deferiti attraverso il legale di fiducia, nominato congiuntamente, che ha depositato il relativo mandato. Per la Procura Federale è presente il Sostituto Avvocato Marco Stefanini. Il difensore di tutti i soggetti deferiti, unitamente al rappresentante della Procura Federale, informa il Collegio dell’accordo, tra essi intervenuto, in applicazione di quanto disposto dall’art. 23 del C.G.S., depositando il relativo verbale. Il Collegio, previa riunione in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, considerata la correttezza della descrizione di fatti, rilevata la congruità della sanzione concordata, accoglie la proposta e dichiara l’efficacia dell’accordo raggiunto. P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale della Toscana dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - alla Società Fornacette Casarosa, la sanzione di punti 2 (due) di penalizzazione da scontarsi nella classifica del Campionato della stagione 2016/2017, oltre alla sanzione pecuniaria della ammenda per € 400,00 (quattrocento); - al Calciatore Barletta Luigi, la sanzione della squalifica per 3 (tre) giornate di gara; - a ciascuno dei Dirigenti: Carresi Tony, Romboli Mirko, Colombini Mirko, la sanzione dell’inibizione per giorni 40 (quaranta); - al Dirigente Malasoma Lido, la sanzione dell’inibizione per giorni 20 (venti).
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