COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 12 del 01/09/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 32 / P – stagione 2015/2016 – Deferimento della Procura Federale a carico di: -Miccinesi Cosimo, Calciatore, per la violazione dell’art. 1, c. 1 bis, del C.G.S, in relazione all’art. 10, c. 2, del C.G.S.; -Gagliardi Gagliardo, Presidente della Società A.S.D. Giallo Blu Figline, cui si contesta la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, del C.G.S. in relazione all’art. 10, c. 2, del medesimo Codice: -Degli Innocenti Sandro, Dirigente, per la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, nonché dell’art. 10, c. 2, del C.G.S. in relazione all’art. 61, c. 1 e 5, e 39 delle N.O.I.F.; -Società A.S.D. Giallo Blu Figline per quanto previsto dall’art. 4, c. 1 e 2, del C.G.S.. In occasione dell’esame di un reclamo concernente la gara A.S.D. Lanciotto / Campi V.S.D., disputata nell’ambito del Campionato di Eccellenza Toscana in data 7.2.2016

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 12 del 01/09/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 32 / P - stagione 2015/2016 - Deferimento della Procura Federale a carico di: -Miccinesi Cosimo, Calciatore, per la violazione dell’art. 1, c. 1 bis, del C.G.S, in relazione all’art. 10, c. 2, del C.G.S.; -Gagliardi Gagliardo, Presidente della Società A.S.D. Giallo Blu Figline, cui si contesta la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, del C.G.S. in relazione all’art. 10, c. 2, del medesimo Codice: -Degli Innocenti Sandro, Dirigente, per la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, nonché dell’art. 10, c. 2, del C.G.S. in relazione all’art. 61, c. 1 e 5, e 39 delle N.O.I.F.; -Società A.S.D. Giallo Blu Figline per quanto previsto dall’art. 4, c. 1 e 2, del C.G.S.. In occasione dell’esame di un reclamo concernente la gara A.S.D. Lanciotto / Campi V.S.D., disputata nell’ambito del Campionato di Eccellenza Toscana in data 7.2.2016, il G.S. Territoriale della Toscana accertava che il Calciatore Cosimo Miccinesi non solo aveva preso parte a detta gara, pur non avendone titolo perché tesserato per la Società A.C. Prato, ma aveva altresì partecipato, nella medesima posizione irregolare, alla gara Giallo Blu Figline / Grassina del 31.1.2016. Disponeva pertanto l’invio degli atti alla Procura Federale per i necessari accertamenti e provvedimenti. L’Ufficio Federale acquisiti gli esiti delle gare, accertata presso l’Ufficio Tesseramento del C.R.T. la posizione di detto calciatore, comunicata alle parti l’avvenuta conclusione delle indagini, ha disposto l’odierno deferimento. All’odierno dibattimento tutti i soggetti deferiti sono rappresentati dal difensore di fiducia, giusto mandato depositato: Per la Procura Federale è presente l’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto. In apertura di dibattimento il legale delle parti, unitamente al rappresentante della Procura Federale, informa il Collegio dell’accordo tra esse intervenuto in applicazione di quanto disposto dall’art. 23 del C.G.S., depositando il relativo verbale. Il Collegio, previa riunione in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, considerata la correttezza della descrizione di fatti, rilevata la congruità della sanzione concordata, la accoglie e dichiara l’efficacia dell’accordo raggiunto. Si passa a discutere la posizione del calciatore Miccinesi Cosimo, assente, per il quale il Sostituto Procuratore, riaffermando la fondatezza del deferimento, chiede l’applicazione nei suoi confronti della sanzione della squalifica per 1 (una) giornata di gara. Non essendo stata svolta dall’interessato alcuna attività difensiva, il Collegio passa a decisione ritenendo accoglibile il deferimento disposto nei confronti del Calciatore Miccinesi e disponendo per l’applicazione del disposto dell’art. 23 nei confronti degli altri deferiti. P.Q.M. in applicazione di quanto disposto dall’art. 23 del C.G.S. dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: -Società Gialloblu Figline: punti 1 (uno) di penalizzazione da scontarsi nella presente stagione agonistica e € 350 (trecentocinquanta) di ammenda; -Gagliardi Gagliardo, giorni 20 (venti) di inibizione; -Degli Innocenti Sandro, giorni 20 (venti) di inibizione. In accoglimento del deferimento il Collegio infligge al Calciatore Miccinesi Cosimo la sanzione della squalifica per 1 (una) giornata di campionato.
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