COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 12 del 01/09/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 02 / P – stagione 2016/2017 – Deferimento della Procura Federale a carico di: – Martinelli Matteo, Calciatore, – Polloni Michele, Calciatore, – Tamagna Matteo, Calciatore, tutti tesserati per il G.S.D. Lunigiana 1919, per la violazione dell’art. 1 bis, c.1, e art.5 del C.G.S. in relazione all’art. 10, c. 2, del medesimo Codice. – Società G.S.D. Lunigiana 1919, in applicazione di quanto previsto dall’art. 4, c. 2.,del C.G.S..

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 12 del 01/09/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 02 / P - stagione 2016/2017 - Deferimento della Procura Federale a carico di: - Martinelli Matteo, Calciatore, - Polloni Michele, Calciatore, - Tamagna Matteo, Calciatore, tutti tesserati per il G.S.D. Lunigiana 1919, per la violazione dell’art. 1 bis, c.1, e art.5 del C.G.S. in relazione all’art. 10, c. 2, del medesimo Codice. - Società G.S.D. Lunigiana 1919, in applicazione di quanto previsto dall’art. 4, c. 2.,del C.G.S.. Il comportamento tenuto da calciatori, tesserati nella categoria Allievi Regionali per il G.S.D. Lunigiana 1919, nei confronti dell’Arbitro che stava effettuando nel corridoio degli spogliatoi “la chiama” relativa alla gara Lunigiana 1919 / Ricortola, valida per il Torneo Esordienti Fair 2°anno, riportato sul rapporto di detta gara è stato segnalato dal G.S.T di Massa Carrara alla Procura Federale. L’Ufficio ha ritenuto che detto comportamento integri la violazione degli artt. 1 bis, c. 1, e 5 del C.G.S. disponendo, dopo aver notificato l’avviso di conclusione delle indagini, il deferimento che viene indicato in epigrafe. I Calciatori e la Società deferiti sono rappresentati, nell’odierno dibattimento, dal legale di fiducia che ha fatto pervenire tempestiva memoria. Per la Procura Federale è presente il Sostituto Procuratore Avvocato Marco Stefanini il quale ritiene il comportamento dei calciatori deferiti del tutto irriguardoso nei confronti dell’Arbitro, il ruolo del quale è stato nella circostanza misconosciuto, e quindi da censurare. Chiede che vengano inflitte le seguenti sanzioni: - al Calciatore Martinelli Matteo, la squalifica per 2 (due) giornate di gara: - ai Calciatori Polloni Michele, Tamagna Matteo la squalifica per 1 (una) giornata; - alla Società di appartenenza l’ammenda di € 300,00 (trecento). Il legale dei deferiti, a contrariis, chiede il proscioglimento dei calciatori, e quindi della Società, rilevando che le frasi pronunciate dai Calciatori non erano tese a recare offesa al D.G., né all’Istituzione arbitrale, trattandosi di semplici saluti di tipo confidenziale derivanti dal fare parte, sia essi che l’Arbitro, del medesimo Istituto Scolastico e per due di essi addirittura della stessa classe. Chiuso il dibattimento il Tribunale decide dovendo rilevare che non è possibile rinvenire nelle frasi e nella “pacca”, che sia pure in via contraddittoria è emersa dalle dichiarazioni dei tesserati escussi, un comportamento classificabile come offensivo e meno che mai violento. Quanto accaduto costituisce unicamente un comportamento confidenziale, derivante dalla comune frequentazione scolastica anche, se per l’ambito in cui esso si è verificato, oltre ad essere assolutamente inopportuno e di cattivo esempio nei confronti dei più giovani calciatori in quel momento soggetti alla “chiama”, denota nei confronti dei deferiti, giovani ormai prossimi alla maggiore età, l’assoluta assenza del rispetto dei ruoli che deve essere osservato nell’ambito di ogni Istituzione e in modo particolare, essendo normativamente previsto, nell’ambito della F.I.G.C.. Rileva ancora il Collegio che tali principi, ove non propri dei singoli tesserati, debbono essere loro instillati dalla Società di appartenenza nell’ambito dell’attività sportiva giovanile P.Q.M. il T.F.T. della Toscana, accogliendo il deferimento, infligge al Calciatore Martinelli Matteo, l’ammonizione con diffida; a ciascuno dei Calciatori Polloni Michele e Tamagna Matteo, la sanzione dell’ammonizione. Alla Società viene inflitta la sanzione dell’ammenda per € 100,00 (cento).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it