COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 18 del 29/09/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale RECLAMO DELL’U.S.D. ETRURIA CAPOLONA AVVERSO REGOLARITA’ GARA ETRURIA CAPOLONA/POPPI DEL 21.09.2016 (non disputata).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 18 del 29/09/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale RECLAMO DELL’U.S.D. ETRURIA CAPOLONA AVVERSO REGOLARITA’ GARA ETRURIA CAPOLONA/POPPI DEL 21.09.2016 (non disputata). L‟U.S.D. Etruria Capolona ha proposto reclamo avverso la regolarità della gara in epigrafe con telegramma delle ore 9.07 in data 22.09.2016 ma poi non ha fatto pervenire le relative motivazioni entro la scadenza prevista dall‟art. 7 del Regolamento della Coppa Toscana (entro le ore 12 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara) e pertanto lo stesso deve essere dichiarato inammissibile. Per questi motivi il G.S.T. dichiara inammissibile il reclamo proposto dall‟U.S.D. Etruria Capolona di Capolona (Arezzo), ai sensi dell‟Art. 7 del Regolamento di Coppa, per omesso invio delle motivazioni, ordina l‟addebito della tassa reclamo e passa alla lettura degli atti ufficiali per cui si devono svolgere le seguenti considerazioni: -rileva ancora una volta questo G.S.T. come in merito anche alla presente decisione appaia determinante il contenuto del referto arbitrale, documento connotato da fede privilegiata; si ricorda infatti nello specifico, in ordine al giudizio della inidoneità del campo, per intemperie o altre cause di forza maggiore, la competenza sia esclusiva dell‟arbitro designato a dirigere la gara; preso quindi atto che, nel referto arbitrale in esame il direttore di gara ha testualmente dichiarato che la gara non e‟ iniziata per i seguenti motivi: „‟Un‟ora prima dell‟inizio della gara ho effettuato una ricognizione del campo di giuoco verificandone l‟insufficiente tracciatura e specificatamente: quasi assente il cerchio di centrocampo e la linea mediana, così come le linee laterali. Appena visibili ma da una distanza molto ravvicinata (non più di tre metri) le aree di rigore e quelle di porta. Assente il dischetto del rigore. Non visibili le aree d‟angolo. A questo punto, invitavo la società ospitante a ritracciare il campo di giuoco, ma, nonostante ciò, la situazione cambiava poco o niente. Si precisa, altresì, che lo spessore delle linee era di dimensioni più piccole rispetto a quanto previsto dal regolamento……… tale situazione suddescritta rendeva impossibile il regolare svolgimento della gara.‟‟ Successivamente , nell‟apposito supplemento al referto arbitrale specificatamente richiesto da questo Giudice Sportivo Territoriale, per meglio chiarire gli eventi, il direttore di gara precisava quanto segue: „‟Si specifica che lo scrivente ha concesso alla squadra ospitante 45‟ minuti di tempo dal momento della presentazione delle distinte di gara, per ottemperare alla ritracciatura del terreno di giuoco. Preciso, inoltre, per quanto constatato, che la tracciatura del campo non risultava, nonostante tutto, visibile, poiché la qualità del materiale usato (gesso) non attecchiva completamente sul terreno di giuoco.‟‟ Dunque , per il direttore di gara la gara non si e‟ potuta disputare solo per l‟impossibilita‟ di tracciare il terreno di gioco secondo le prescrizioni regolamentari. Tutto ciò considerato, occorre ora accertare se la società ospitante ha fatto tutto il possibile per tracciare il terreno di gioco al fine di consentire l‟inizio della gara oppure se nella fattispecie si rilevano delle omissioni che, in qualche modo, hanno contribuito alla decisione del direttore di gara di non far disputare la gara. Sicuramente dal contenuto del referto arbitrale emerge la volontà della società ospitante di tracciare il terreno di gioco, però nello stesso tempo non si evince un comportamento particolarmente scrupoloso in ordine ad una regolamentare tracciatura delle righe che avrebbe dovuto indurre i dirigenti dell‟Etruria Capolona a verificare in anticipo le linee di demarcazione di un campo di gioco che era stato per l‟occasione messo loro a disposizione. Ritenuto, pertanto che, dal contenuto del referto arbitrale e dalla ricostruzione degli eventi non risulta, comunque, che la gara non e‟ stata disputata per causa di forza maggiore di rilevanza eccezionale, ma per la responsabilità oggettiva della società ospitante che, nonostante la disponibilità mostrata nei confronti del direttore di gara, non si può dire che si e‟ adeguatamente e C.U. N. 18 del 06/10/2016 - pag. 683 683 preventivamente organizzata ed adoperata, fattivamente, con ogni mezzo necessario ed idoneo finalizzato a consentire una sufficiente segnatura delle linee del terreno di giuoco, superando l‟obiettiva, ma non insuperabile difficoltà connessa all‟uso di un campo sportivo non proprio ma concesso occasionalmente. Per questi motivi , il G.S.T. visto l‟art. 17, comma 1, del C.G.S., applica all‟U.S.D. Etruria Capolona la sanzione della perdita della gara con risultato di 0-3 escludendola nel contempo dal proseguo della manifestazione.
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