COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 18 del 29/09/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 01 / 2 / P – stagione 2016/2017 – Deferimento della Procura Federale a carico di: – Delle Donne Alessio, Dirigente con la qualifica dì Direttore Sportivo, per la violazione dell’art. 1, c. 1 bis, e dell’art. 10, c. 2, del C.G.S., in relazione all’art. 40 delle N.O.I.F., al quale viene contestato l’aver apposto, di proprio pugno la firma del calciatore Graziani Samuele, che pertanto è apocrifa, sulla richiesta di tesseramento inoltrata al C.R.T. per conto della Società U.S.D. Cerbaia; – Società U.S.D. Cerbaia per la responsabilità oggettiva prevista dall’art. 4, c. 2, del C.G.S..

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 18 del 29/09/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 01 / 2 / P - stagione 2016/2017 - Deferimento della Procura Federale a carico di: - Delle Donne Alessio, Dirigente con la qualifica dì Direttore Sportivo, per la violazione dell’art. 1, c. 1 bis, e dell’art. 10, c. 2, del C.G.S., in relazione all’art. 40 delle N.O.I.F., al quale viene contestato l’aver apposto, di proprio pugno la firma del calciatore Graziani Samuele, che pertanto è apocrifa, sulla richiesta di tesseramento inoltrata al C.R.T. per conto della Società U.S.D. Cerbaia; - Società U.S.D. Cerbaia per la responsabilità oggettiva prevista dall’art. 4, c. 2, del C.G.S.. Con provvedimento del 26 agosto 2016, pubblicato lo scorso 1 settembre in C.U. n. 12 del C.R.T., questo Tribunale ha respinto la proposta di definizione del contesto formulata dalle parti in applicazione di quanto disposto dall‟art. 23 del C.G.S. ritenendola del tutto incongrua, per difetto, in ordine alla gravità della violazione contestata. Di conseguenza ha disposto che la questione venga discussa in data odierna dandone notizia alle parti interessate sia con il C.U. citato, che nei modi previsti dall‟art. 38 del C.G.S.. Si sono costituiti: - il Dirigente Alessio Di Donne; - il Signor Di Giulio Giovanni per conto della Società U.S.D. Cerbaia, come da delega in atti; - la Procura Federale è rappresentata dall‟ Avvocato Marco Stefanini Sostituto. Il deferimento trae origine dalla delibera n. 18, assunta in data 26.1.2016 dal T.F.N. Sez. Tesseramenti (in C.U. n. 8 T.F.N. 2015/2016) divenuta definitiva, con la quale era accolto il ricorso proposto dall‟A.S.D. San Vincenzo a Torri contro l‟annullamento del provvedimento che il C.R.T. aveva opposto alla richiesta di tesseramento del calciatore Graziani Samuele. Il C.R.T. aveva motivato il proprio diniego essendo risultato agli atti che il calciatore Graziani era tesserato per l‟U.S.D. Cerbaia fin dal 25 agosto 2015. Il provvedimento del Giudicante, che si fonda sul non avere il Calciatore Graziani riconosciuto, come propria, la firma apposta sulla richiesta di tesseramento per l‟U.S.D. Cerbaia, veniva trasmesso dallo stesso Tribunale alla Procura Federale secondo quanto disposto dall‟art. 30, c. 21, del C.G.S.. Detto Ufficio, in sede requirente, ha acquisito la dichiarazione con la quale il Calciatore Graziani, oltre a confermare di non aver sottoscritto la richiesta di tesseramento per l‟U.S.D. Cerbaia, ha dichiarato che durante un colloquio il D.S. di detta Società, Delle Donne, gli ha confermato la disponibilità della Società a tesserarlo per la stagione in corso aggiungendo che, circa l‟espletamento delle necessarie formalità, da effettuarsi in tempi rapidi considerato il periodo feriale imminente, avrebbe provveduto egli stesso al tesseramento mediante l‟applicazione di “una sigla al posto della sua firma sul modulo di tesseramento prima di andare in ferie”, come da prassi in uso presso la Società. Senonchè prima dell‟inizio della stagione 2015/2016, precisamente una settimana dopo l‟inizio del raduno, l‟Allenatore dell‟U.S.D. Cerbaia informava il Calciatore Graziani che egli non rientrava più nei piani della Società, ritenendo, comunque, di doverlo aiutare a trovare posto presso qualche altro sodalizio individuandolo nella Società San Vincenzo a Torri, come risulta evidente dalla richiesta di tesseramento che, inoltrata da detta Società in data 10.9.2015, ha dato inizio al contenzioso indicato in premessa. Anche se nessun‟altro contatto avveniva successivamente tra le due parti, il Calciatore risultava agli atti del C.R.T., tesserato per l‟U.S.D. Cerbaia a decorrere dal 25 agosto 2015. La Procura Federale, dopo aver acquisito in istruttoria anche le dichiarazioni del Dirigente Delle Donne, il quale ha definito il proprio comportamento una semplice leggerezza (“…ammetto di essere stato un po’ superficiale…”), affermando di aver agito in assoluta buona fede e senza alcun intento fraudolento, ha disposto il deferimento in epigrafe. Fissata la discussione per la data del 26 agosto u.s. le parti, all‟inizio del dibattimento, depositavano un‟ipotesi di accordo – secondo quanto previsto dall‟art. 23 del C.G.S. – in base al quale la violazione contestata al Dirigente sarebbe stata da sanzionare con l‟inibizione per mesi 2 (due) sulla sanzione base ipotizzata in mesi 3 (tre) mentre, in applicazione del principio di responsabilità oggettiva si riteneva applicabile nei confronti della Società l‟ammenda di € 200,00 (duecento) sulla sanzione base di € 300,00 (trecento). Il Collegio, riservatasi la decisione, ha esaminato in Camera di consiglio gli atti depositati a fondamento del deferimento ed ha ritenuto l‟accordo assolutamente non congruo, per difetto, a fronte di una violazione di notevole gravità la cui contestazione è fondata su elementi assolutamente certi. Ha disposto quindi per l‟esame dibattimentale del deferimento, il che avviene nella data odierna con l‟intervento del rappresentante della Procura Federale. A cura delle parti viene ancora una volta presentata istanza di definizione agevolata ex art. 23 C.G.S. che viene così formulata: - al Dirigente Alessio Delle Donne, la sanzione dell‟inibizione per 4 (quattro) mesi su pena base di 6 (sei) mesi; - alla Società U.S.D. Cerbaia, l‟ammenda di € 350,00 su pena base di euro 500,00. Il Collegio riunitosi in camera di Consiglio per decidere, riesaminati gli atti istruttori, decide di passare al dibattimento respingendo l‟ipotesi di accordo rilevatasi, ancora una volta, incongrua in termini di sanzioni e passa al dibattimento. In apertura il rappresentante della Procura Federale afferma doversi accogliere il deferimento stante la dichiarazione confessoria spontanea resa in sede istruttoria ed integralmente riportata sull‟atto di deferimento. Alla colpevolezza così accertata consegue, ex art. 4, c. 2, del C.G.S., la responsabilità della Società di appartenenza per cui chiede irrogarsi le seguenti sanzioni: - al Dirigente Delle Donne l‟inibizione per mesi 6 (sei); - alla Società Cerbaia l‟ammenda di € 500,00 (cinquecento). Per contro il Delle Donne, ribadisce quanto già dichiarato in sede istruttoria, ovvero di avere agito con leggerezza e comunque nella più assoluta buona fede come dimostra il fatto che nessun vantaggio avrebbe potuto ricevere la Società, tantomeno lui medesimo, dal tesserare – per il Campionato di III categoria – un calciatore avente trent‟anni di età. Il rappresentante della Società, ammettendo il fatto, esprime meraviglia per il comportamento del Graziani che ha prestato il proprio consenso alla procedura da adottare, giustifica l‟azione del Delle Donne con una mancanza di esperienza e ritiene eccessive le sanzioni richieste. In sede di decisione il Collegio ritiene la tesi difensiva del Dirigente assolutamente destituita di qualsiasi fondamento. A tal proposito rileva che con la qualifica di Direttore Sportivo il dirigente viene chiamato a svolgere, per conto di Società e Associazioni Sportive della Lega Nazionale Dilettanti, tutte le attività concernenti l‟assetto organizzativo e/o amministrativo della Società o Associazione, ivi compresa la gestione dei rapporti aventi ad oggetto il tesseramento ed il trasferimento dei calciatori, nonché il tesseramento dei tecnici, nel rispetto delle norme dettate dall‟ordinamento della F.I.G.C. (Regolamento dei Direttori Sportivi in C.U. n. 108 FIGC del 2/2/2012). La sua attività lo conduce a conoscere il valore dei giocatori come l‟allenatore; valore non soltanto sportivo ma di mercato, tale che il direttore sportivo può essere considerato a tutti gli effetti il manager della società e le sue funzioni sono essenzialmente amministrative e di gestione. Spettano a lui le trattative per i giocatori all‟interno delle finestre del calciomercato, i rinnovi contrattuali e tutto ciò che concerne la gestione tecnico/amministrativa della squadra in particolare. In quest‟ottica il comportamento del Delle Donne non può essere giustificato come una semplice “leggerezza” anche in considerazione del fatto che Direttori Sportivi non ci si inventa dato che detta qualifica si consegue unicamente dopo l‟ammissione ad uno dei corsi di formazione indetti dalla F.I.G.C., al termine del quale deve essere affrontato un esame specifico superato il quale si consegue il titolo. L‟esito di tale escursus costituisce titolo per l‟iscrizione nello specifico Albo Speciale costituente titolo per l‟esercizio dell‟attività. Le difficoltà da superare per il raggiungimento della qualifica di D.S. non consentono loro di commettere alcuna “leggerezza” al momento di porre in essere il primo, e più semplice, dei compiti che è chiamato ad espletare, ovvero il tesseramento dei calciatori. In tale contesto non è peraltro dato al D.S. di disconoscere gli effetti giuridici della normativa federale che la sottoscrizione della richiesta di tesseramento produce. Le violazioni contestate risultano quindi provate ed in merito il Tribunale non può non rilevare come sia sfuggito, ad entrambe le parti che hanno sottoscritto le due ipotesi di accordo previsto dall‟art. 23 del C.G.S., la notevole gravità dell‟episodio, che costituisce un vero e proprio falso, rientrante a pieno titolo in quanto previsto dall‟art. 1 bis del C.G.S. del quale è bene riportare il dettame: i tesserati debbono comportarsi “secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all‟attività sportiva”. A fronte di ciò le sanzioni proposte sono assolutamente insufficienti a rendere giustamente afflittiva la sanzione da comminarsi, pur dovendosi tener conto, nella sua determinazione, della dichiarazione confessoria del Delle Donne. Quanto addebitato al Dirigente determina la responsabilità oggettiva della Società come previsto espressamente dall‟art. 4/2 del C.G.S., non potendo il Collegio esimersi dal considerare la sua piena responsabilità che emerge dalle dichiarazioni rese dal Graziani – la cui attendibilità nella fattispecie è stata accertata dal T.F.N. – ovvero che quanto posto in essere dal Direttore Sportivo costituiva per la Società U.S.D. Cerbaia ”prassi” ordinaria. P . Q . M . Il Tribunale Federale Territoriale della Toscana, in accoglimento del deferimento infligge le seguenti sanzioni: - al Dirigente Alessio Delle Donne l‟inibizione per la durata di mesi 9 (nove); - all‟U.S.D. Cerbaia l‟ammenda di € 700,00 (settecento).
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