COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 19 del 06/10/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale gara del 18/ 9/2016 INTERCOMUNALE MONSUMMANO – SERRICCIOLO 2.- RECLAMO DELL’A.S.D. SERRICCIOLO AVVERSO REGOLARITA’ GARA INTERCOMUNALE MONSUMMANO/SERRICCIOLO DEL 18.09.2016 (1-1).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 19 del 06/10/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale gara del 18/ 9/2016 INTERCOMUNALE MONSUMMANO - SERRICCIOLO 2.- RECLAMO DELL'A.S.D. SERRICCIOLO AVVERSO REGOLARITA' GARA INTERCOMUNALE MONSUMMANO/SERRICCIOLO DEL 18.09.2016 (1-1). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 17 del 22.09.2016; -l'A.S.D. Serricciolo presenta reclamo rilevando che alla gara Intercomunale Monsummano/Serricciolo del 18.09.2016, l'Intercomunale Monsummano aveva schierato il calciatore Mancioli Federico nonostante dovesse scontare ancora una giornata di squalifica residua della precedente stagione sportiva. Il reclamo e' fondato e va accolto. L'art. 22.6 C.G.S. testualmente recita: ''Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive.'' L'art. 45.1 C.G.S. statuisce poi che ''il tesserato colpito da squalifica per una o piu' giornate deve scontare la sanzione nelle gare considerate ufficiali dalla L.N.D. e dal Settore per l'attivita' giovanile e scolastica della squadra nella quale militava quando e' avvenuta l'infrazione che determinato il provvedimento. Nella specie la prima partita ufficiale dell'attuale stagione Intercomunale Monsummano/Serricciolo e' stata disputata dall'A.S.D. Intercomunale Monsummano il 18.9.2016, valevole per la prima giornata del Campionato di 1' Categoria, gara organizzata dallo stesso Comitato che ebbe ad organizzare la 2^ gara di Campionato 2015/2016 di 1' Categoria Fase Play Off in relazione alla quale il calciatore Mancioli Federico ebbe ad essere sanzionato con la squalifica. Per questi motivi il G.S.T. in accoglimento del reclamo, come sopra proposto dall'A.S.D. Serricciolo di Serricciolo (MS), infligge all'A.S.D. Intercomunale Monsummano la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; al calciatore Mancioli Federico una ulteriore giornata di squalifica; all'accompagnatore ufficiale (A.S.D. Intercomunale Monsummano) sig. Giovannini Fabrizio l'inibizione per giorni 20 (venti) ed all'A.S.D. Intercomunale Monsummano l'ammenda di Euro 350,00. Ordina non addebitarsi la tassa.
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