COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 20 del 13/10/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale gara del 25/ 9/2016 S.FIRMINA – MONTECCHIO 5.- RECLAMO DELLA POL. DIL. MONTECCHIO AVVERSO REGOLARITA’ GARA S.FIRMINA/MONTECCHIO DEL 25.09.2016 (3-1).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 20 del 13/10/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale gara del 25/ 9/2016 S.FIRMINA - MONTECCHIO 5.- RECLAMO DELLA POL. DIL. MONTECCHIO AVVERSO REGOLARITA' GARA S.FIRMINA/MONTECCHIO DEL 25.09.2016 (3-1). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 18 del 29.09.2016; -il Giudice Sportivo Territoriale, letto il ricorso tempestivamente e ritualmente presentato dalla societa' Pol. Dil. Montecchio, osserva quanto segue. La suddetta societa' ha proposto reclamo avverso la regolarita' della gara perche' sulla distinta presentata dalla societa' S.Firmina nella gara S.Firmina - Montecchio giocata il 25 settembre 2016 non erano stati riportati gli estremi anagrafici dei calciatori. Al ricorso e' stata allegata copia della distinta in possesso della ricorrente dalla quale si evince la mancanza degli estremi anagrafici dei calciatori mentre risultano riportati nell'apposita colonna quelli dei documenti di identificazione. Nel ricorso e' stata avanzata la richiesta di applicazione della sanzione della perdita della gara per la societa' S.Firmina per non aver potuto essa societa' potuto controllare ne' le date di nascita ne' la presenza dei ''fuori quota'' in campo. Questo G.S.T. a seguito del ricorso ha provveduto a sentire a chiarimenti l'arbitro della gara che ha confermato, anche con appositadichiarazione scritta, di aver provveduto al rituale riconoscimento ditutti i calciatori della societa' S.Firmina indicati in distinta mediante i documenti di identificazione riportati su di essa. Tale circostanza e' confermata dalle risultanze della copia della distinta di gara allegata al referto arbitrale sottoscritta anche dallo stesso arbitro, dalla quale si ricava che a fianco di tutti i calciatori sonoannotati i numeri dei documenti di identita' degli stessi. Le risultanze degli atti ufficiali di gara, che fanno piena fede e sono atti privilegiati di prova e la dichiarazione resa dall'arbitro attestano senza ombra di dubbio che tutti i calciatori locali sono stati ritualmente identificati dal direttore di gara. Fatta quindi questa importante premessa, questo G.S.T. e' chiamato, pertanto, a verificare se la mancata annotazione degli estremi anagrafici sulla copia della distinta di gara della societa' S.Firmina consegnata alla societa' Montecchio possa avere una qualche valenza per dichiarare irregolare la partita. Preliminarmente questo G.S.T. ha provveduto, tramite accesso all'Ufficio Tesseramento del C.R.T. a verificare tutte le date nascita dei calciatori del S.Firmina nonche' a controllare i limiti di partecipazione dei calciatori impiegati in relazione all'eta' nel rispetto della normativa sancita dal Com. Uff. n. 1 del 5.7.2016. Normativa che risulta rispettata. Detto cio' ricorda questo G.S.T. come l'art. 61 delle N.O.I.F. tra gli adempimenti preliminari alla gara imponga alle societa' di consegnare all'altra squadra prima dell'inizio una copia dell'elenco dei calciatori che prendono parte alla stessa; dispone anche che ogni variazione apportata all'elenco deve essere trascritta ad iniziativa della societa' che la apporta anche sulla copia di spettanza dell'altra societa'. Quanto sopra, riportato al caso in esame, fa ritenere valida la gara perche' l'arbitro ha provveduto alla identificazione di tutti i calciatori della societa' S.Firmina. Va, invece, rilevato come la societa' S.Firmina, alla luce delle risultanze degli atti, non abbia compilato in modo completo la distinta di gara e ne' abbia provveduto ad aggiungere in un secondo momento gli estremi dei dati anagrafici dei calciatori, incorrendo cosi' nell' infrazione disciplinare sanzionata nel Com. Uff. n. 18 e che poi ha dato origine al ricorso da parte della societa' Montecchio.Infine, per completezza di analisi, va rilevato che la societa' ricorrente con la distinta di gara consegnatagli aveva avuto modo di conoscere i nomi di tutti i calciatori che hanno partecipato alla garadel 25 settembre 2016, cosa questa prescritta dalle norme federali. Lamancanza degli estremi dei dati anagrafici dei calciatori, di per se' non elemento determinante ai fini della regolarita' della gara, ben poteva essere superata qualora la societa' stessa, e per essa il suo dirigente accompagnatore o il suo capitano, avessero richiesto all'arbitro in visione tutti i documenti di identificazione utilizzati per il riconoscimento dei calciatori avversari, prima, durante l'intervallo o, anche, dopo lo svolgimento della gara, come espressamente previsto dall'art. 61 delle N.O.I.F. sopra richiamato. Per questi motivi il G.S.T. delibera di rigettare il ricorso presentato dalla Pol. Dil. Montecchio di Montecchio di Cortona (Arezzo). Dispone addebitarsi la tassa reclamo sul conto della societa' reclamante. Sanziona con il provvedimento di inibizione per giorni 20 (venti) il Sig. Bianchi Franco Dirigente accompagnatore della societa' S.Firmina per la incompleta compilazione della distinta di gara consegnata alla societa' avversaria.
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