COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 20 del 13/10/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 06 stagione sportiva 2016/2017 Oggetto: Reclamo dell’Associazione Calcio Dilettantistica Aglianese, avverso la squalifica per 5 gare effettive inflitta dal G.S.T. al giocatore Gualtieri Lorenzo ( C.U. n. 17 del 22/09/2016).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 20 del 13/10/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 06 stagione sportiva 2016/2017 Oggetto: Reclamo dell'Associazione Calcio Dilettantistica Aglianese, avverso la squalifica per 5 gare effettive inflitta dal G.S.T. al giocatore Gualtieri Lorenzo ( C.U. n. 17 del 22/09/2016). Con rituale e tempestivo gravame l'Associazione Sportiva Dilettantistica Aglianese adiva questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale contestando la decisione del G.S.T., specificata in epigrafe ed ancorata al comportamento tenuto dal calciatore Gualtieri nel corso dell‟incontro casalingo, disputato in data 18/09/2016, contro la Società Pontremolese 1919. Nella motivazione riportata nel Comunicato si legge: “Per avere colpito al volto un calciatore avversario, a gioco fermo, provocandogli visibili tagli alla guancia”. L‟impugnante contesta la sussistenza dell‟atteggiamento violento avendo il giocatore colpito l'avversario solo involontariamente in ordine ad una perdita di equilibrio che lo avrebbe fatto rovinare a terra. La verosimiglianza della ricostruzione difensiva albergherebbe nelle limitatissime conseguenze che non avrebbero impedito all'avversario di continuare la gara e la mancanza dell'elemento soggettivo del dolo comporterebbe l'applicabilità dell'art. 19 comma 4 lett. a) punita con due giornate. Chiede pertanto che la sanzione sia limitata ad una giornata in ragione dell'avvenuta espulsione, in subordine a due per le ragioni sopra esposte o infine, in denegata ipotesi, a tre non rilevando la particolare gravità richiesta dall'art. 19 comma 4 lett. C). All'udienza del 7 ottobre 2016 i rilievi difensivi venivano iterati verbalmente dal Presidente e dal giocatore assistito dal legale di fiducia e veniva contestata la valutazione arbitrale a causa di un momento di concitazione in campo che poteva avere alterato la sua percezione. A parere di questa Commissione il reclamo non risulta fondato. Non esiste alcun dubbio sul fatto che effettivamente il giocatore abbia volontariamente colpito l'avversario con una pedata poiché il dato emerge dal rapporto di gara dove si legge: “a gioco fermo, dopo aver subito un fallo di gioco, calciava da terra l'avversario colpendolo al volto e provocandogli visibili tagli alla guancia. Il giocatore colpito dopo aver ricevuto le cure mediche riusciva a proseguire la gara”. Anche il supplemento arbitrale, espressamente richiesto e presente nel fascicolo, conferma il dato e, rispondendo alle censure mosse nel reclamo, specifica: “..il giocatore n. 5, Sig. Gualtieri Lorenzo, della Società Aglianese, si trovava a terra, in quanto aveva subito un fallo di gioco, quando reagiva scalciando volontariamente il giocatore avversario reo dell'infrazione, anch'esso per terra. Confermo ed evidenzio il fatto che il giocatore della Pontremolese colpito al volto dal calcio, riportasse tagli visibili sulla guancia, ma comunque superficiali e senza eccessive perdite di sangue: il giocatore infatti poteva rientrare in campo, proseguire e portare a termine la partita dopo le cure mediche ricevute.”. Risulta dunque innegabile che il Gualtieri abbia volontariamente adottato la condotta contestata in quanto il medesimo si trovava già a terra prima di sferrare il calcio e che quindi il medesimo abbia cagionato all'avversario conseguenze che integrano gli elementi della fattispecie del “gesto violento”. Infatti la condotta integra quanto contenuto nell'art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva, titolato “Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società” che prevede al comma 4 lettera b): “Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l‟applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per due giornate in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. b) per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti. c) per cinque giornate o a tempo determinato in caso di particolare gravità della condotta violenta di cui alla lett. b)”. Orbene il D.G., nel supplemento, stabilisce che il calcio, dato volontariamente, sarebbe stato sferrato “a gioco fermo” e con l'avversario a terra, provocando le conseguenze sopra riportate; tale descrizione smentisce categoricamente le difese proposte attestando sia l'assoluta illiceità della condotta, dolosamente effettuata al di fuori delle regole del giuoco, sia le innegabili conseguenze da sempre, per giurisprudenza consolidata, connesse all'ipotesi aggravata di cui alla citata lettera c) dell'art. 19 C.G.S.. In effetti la scarna motivazione vergata dal giudice di prime cure, che non dava atto nemmeno che il colpo - dalle innegabili potenzialità lesive poiché come noto le calzature degli atleti sono dotate di tacchetti - fosse stato inferto con un calcio diretto al volto, poteva esporre la decisione a censure motivazionali recuperate oggi dalla nuova lettura del rapporto di gara e dalle pronte specificazioni del D.G. nel supplemento. La sanzione applicata quindi dal G.S.T. al giocatore Gualtieri, per i motivi sopra esposti, deve essere confermata e va contenuta nei minimi limiti edittali solo in ragione delle limitatissime conseguenze che appaiono compatibili esclusivamente con una ridotta volontà lesiva. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e dispone l‟addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it