COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 20 del 13/10/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 07 Stagione sportiva 2016 -2017 Oggetto: C.U. n. 11 del 28.09.2016 Reclamo dell‟U.S.D. CASTELNUOVESE avverso la squalifica inflitta al calciatore Lorenzo La Corte per 5 gare.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 20 del 13/10/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 07 Stagione sportiva 2016 -2017 Oggetto: C.U. n. 11 del 28.09.2016 Reclamo dell‟U.S.D. CASTELNUOVESE avverso la squalifica inflitta al calciatore Lorenzo La Corte per 5 gare. Con rituale reclamo l‟U.S.D. Castelnuovese impugna la decisione del Giudice Sportivo di Arezzo, con la quale è stata inflitta la squalifica per 5 gare al calciatore Lorenzo La Corte, con la seguente motivazione: „A fine gara, trovandosi davanti alla panchina avversaria, sputava contro un dirigente che veniva attinto alla guancia sinistra, sanzione che tiene conto della spregevolezza del gesto compiuto‟. La società contesta la sanzione inflitta, evidenziando l‟erroneità del provvedimento impugnato poiché adottato nei confronti di un calciatore estraneo alla vicenda. Allega, a supporto e ragione di quanto affermato, dichiarazione confessoria del calciatore Riccardo Imperiosi, matricola 5414496, il quale, esprimendo il proprio rammarico per la vicenda, si attribuisce la paternità del gesto incriminato, assumendosi la relativa responsabilità. Chiede, pertanto, l‟annullamento della sanzione inflitta al calciatore La Corte Lorenzo e la riduzione di quella che sarà inflitta all‟Imperiosi. Il Collegio, letto il reclamo e acquisito un supplemento di rapporto arbitrale, accoglie il reclamo. La ricostruzione fattuale offerta dalla reclamante appare trovare oggettivo riscontro nelle risultanze arbitrali (v. supplemento di rapporto), dalle quali si evince l‟erroneità del provvedimento impugnato in quanto riferito a soggetto palesemente estraneo alla vicenda in esame. L‟arbitro, infatti, con onestà, consapevolezza del ruolo ricoperto e senso critico del proprio operato riconosce l‟errore commesso, affermando di aver attribuito, per un evidente scambio di persona (i calciatori si trovavano uno di fianco all‟altro al momento del fatto), la responsabilità del gesto al calciatore La Corte, anziché all‟Imperiosi. La convergenza tra quanto oggetto della dichiarazione confessoria allegata al ricorso e le risultanze arbitrali fanno sì da determinare il convincimento del Collegio che si è effettivamente verificato uno scambio di persona. Ne consegue, pertanto, l‟annullamento della squalifica impugnata con l‟immediata riqualificazione del calciatore La Corte Lorenzo, e conseguente trasmissione del fascicolo contenente gli atti al Giudice Sportivo di Arezzo perché, previo esame degli elementi e delle circostanze di causa e in applicazione dei criteri seguiti da questa Corte in fattispecie similari, individui e determini la sanzione da applicare al calciatore Riccardo Imperiosi per i fatti di cui lo stesso si attribuisce la paternità. P.Q.M. la C.S.A.T.T.: - in accoglimento del reclamo, annulla con effetto immediato la squalifica comminata al calciatore La Corte Lorenzo; - dispone la trasmissione del fascicolo di causa al Giudice Sportivo territorialmente competente perché, in applicazione di quanto esposto in parte motiva, individui e determini la sanzione a carico del calciatore Riccardo Imperiosi della società Castelnuovese, matricola 5414496; - ordina la restituzione della tassa di reclamo
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