COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 20 del 13/10/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 08 stagione sportiva 2016/2017 Oggetto: Reclamo della Società Sportiva Dilettantistica Sporting Club Firenze Sud, avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Corsini Marco per tre gare (C.U. n. 16 del 28/09/2016).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 20 del 13/10/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 08 stagione sportiva 2016/2017 Oggetto: Reclamo della Società Sportiva Dilettantistica Sporting Club Firenze Sud, avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Corsini Marco per tre gare (C.U. n. 16 del 28/09/2016). La decisione del G.S.T., impugnata nel reclamo, si riferisce al comportamento violento tenuto dal giocatore Corsini nei confronti di un avversario, durante l‟incontro esterno, disputato contro la Società Sportiva Dilettantistica Resco Reggello 1909, in data 25 settembre 2016. Il G.S.T., nel relativo Comunicato Ufficiale, motivava così la sanzione applicata: “Per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario”. Nel reclamo si afferma che il colpo inferto era finalizzato ad arrestare il comportamento aggressivo dell'avversario che si avvicinava in modo minaccioso e che si era concretizzato in un contatto con la spalla e non con il viso. L'atto istintivo del giocatore non avrebbe dunque un connotato violento e pertanto la società insiste per una riduzione della squalifica inflitta. Il reclamo è infondato e deve essere respinto. Nel caso concreto il D.G. descrive così la condotta del calciatore Corsini “perché a gioco fermo metteva la mano in faccia ad un avversario buttandolo a terra senza procurare alcun danno”. Tale dinamica veniva ulteriormente ribadita nello scarno supplemento di gara, espressamente richiesto da quest'organo di giustizia sportiva, nel quale il D.G. si limita a trascrivere le frasi indicate nel rapporto arbitrale. Occorre rammentare che quando la Corte richiede delucidazioni in merito ad un episodio contestato, invia il reclamo affinché il D.G. possa fornire elementi ulteriori rispetto a quanto già trascritto nel rapporto di gara; tale documento fa necessariamente parte del fascicolo e quindi è già stato oggetto di opportuna valutazione sia da parte del G.S.T. che, successivamente all'impugnazione, da parte del giudice di seconda istanza. Limitarsi a scrivere per la seconda volta le stesse frasi inserite nel primo atto o richiamarlo espressamente (“vedi rapporto arbitrale”) non coadiuva efficacemente la funzione giudicante che dovrebbe nutrirsi di specifiche notazioni derivanti dalle censure mosse dalla reclamante. In ogni caso l'arbitro appare certo della dinamica originariamente riferita; l'episodio, in evidente contrasto con l'art. 19 comma 4 lett. B C.G.S., risulta pienamente ed indiscutibilmente confermato dal rapporto arbitrale e pertanto deve trovare applicazione, come correttamente ritenuto dal Giudice di prime cure, la sanzione minima di tre giornate. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, respinge il reclamo e dispone l‟incameramento della relativa tassa.
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