COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 20 del 13/10/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 04 stagione sportiva 2016/2017 Gara Albereta 72 – Cubino (0-1). Coppa Toscana 2^ categoria. In C.U. n. 16 del 15 settembre 2016 C.R. Toscana.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 20 del 13/10/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 04 stagione sportiva 2016/2017 Gara Albereta 72 - Cubino (0-1). Coppa Toscana 2^ categoria. In C.U. n. 16 del 15 settembre 2016 C.R. Toscana. Reclama l‟F.C. Cubino A.S.D. avverso la seguente sanzione inflitta dal G.S.T. per la Toscana: “A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA FINO AL 15/12/2016 PALOKA EMILJAN (F.C. CUBINO) Per aver posto le mani sul petto del D.G. dandogli una leggera spinta e facendolo arretrare di un passo”. La Società reclamante rileva che il proprio calciatore, in occasione di uno scontro di gioco con un avversario veniva colpito, seppur in maniera fortuita, alla testa nella zona della tempia destra con conseguente lacerazione della cute e perdita di sangue. A seguito dell‟accaduto si verificava uno diverbio con alcuni avversari in conseguenza del quale il Paloka veniva ammonito dal D.G.. A questo punto – sempre a dire della reclamante – il calciatore constatando che non solo aveva subito il colpo ma anzi era anche destinatario di una sanzione di ammonizione si poneva in maniera indubbiamente non rispettosa nei confronti del D.G. ma senza alcun intento lesivo ed un eventuale, seppur minimo, contatto fisico, potrebbe essere stato casomai determinato dall‟accalcarsi davanti all‟Arbitro di un numero cospicuo di giocatori tanto da costringere quest‟ultimo ad indietreggiare favorendo il momentaneo contatto. Pertanto, in ragione dell‟effettiva portata dei fatti, dovuti tutt‟al più ad un‟eccessiva veemenza del proprio calciatore, la Società reclamante chiede la riduzione della sanzione inflitta che ad avviso della medesima appare spropositata. Richieste al D.G. osservazioni in merito all‟episodio in questione, lo stesso conferma nella sostanza l‟episodio contestato, tuttavia precisa che solo a seguito della protesta del Paloka poteva accorgersi della lesione di quest‟ultimo, perché è stato in quel momento che il giocatore mostrava appunto tale lesione all‟Arbitro e che lo stesso Paloka appoggiava sì le mani sul petto del D.G. dandogli una leggera spinta che lo faceva indietreggiare ma ciò si verificava nell‟impeto delle proteste ed a fine gara il calciatore comunque si scusava con il D.G. per l‟accaduto. Nella riunione del 07.10.2016 veniva udita, come dalla medesima richiesto, la Società reclamante la quale era presente a mezzo del Presidente il quale si riportava a quanto già indicato nel reclamo. Il reclamo merita accoglimento. Infatti, nel supplemento di rapporto fornito dal D.G. si evidenzia, secondo quanto in effetti prospettato anche dalla Società reclamante, che il gesto del Paloka, comunque da censurare, era connotato più che altro da una eccessiva veemenza nel momento della protesta piuttosto che da un reale intento lesivo nei confronti dell‟Arbitro, non a caso quest‟ultimo usa l‟espressione “mi appoggiava le mani sul petto”, volendo con ciò evidentemente sottolineare la levità del gesto posto in essere dal calciatore che infatti fa indietreggiare il D.G di appena un passo. Del resto, pur non potendosi la circostanza assumere quale giustificazione, occorre comunque prendere in considerazione anche lo stato d‟animo del calciatore il quale, avendo effettivamente subito una lesione nello scontro di gioco, non rilevata dal D.G. come anche dallo stesso riconosciuto nel supplemento reso a questo Collegio, sentiva di aver subito un‟ingiustizia. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana accoglie il reclamo ed in parziale riforma della sanzione irrogata dal G.S.T. per la Toscana riduce la squalifica inflitta al calciatore della Soc. Cubino Paloka Emiljan fino a tutto il 15.11.2016. Dispone non addebitarsi la tassa di reclamo.
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