COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 20 del 13/10/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 05 Stagione sportiva 2016 -2017 Oggetto: C.U. n. 12 del 21.09.2016 Reclamo dell‟A.S.D. Vagli avverso la squalifica inflitta al calciatore Diego Pellegrinotti fino al 16.11.2016.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 20 del 13/10/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 05 Stagione sportiva 2016 -2017 Oggetto: C.U. n. 12 del 21.09.2016 Reclamo dell‟A.S.D. Vagli avverso la squalifica inflitta al calciatore Diego Pellegrinotti fino al 16.11.2016. Con rituale reclamo l‟A.S.D. Vagli impugna la decisione del Giudice Sportivo di Lucca, con la quale è stata inflitta la squalifica al calciatore Diego Pellegrinotti fino al 16.11.2016 (1 mese e 25 giorni), con la seguente motivazione: „Per ave afferrato il braccio del D.g. al fine di impedirgli di estrarre il cartellino, infine teneva comportamento irriguardoso nei confronti del D.g.‟. Nel chiedere la riforma del provvedimento impugnato, la società ritiene eccessiva la sanzione inflitta sia in riferimento alla natura del gesto, che alle conseguenze inflitte. Senza voler giustificare il comportamento del „ragazzo‟, sottolinea la leggerezza e la tenuità del gesto, frutto di una reazione emotiva, certamente non finalizzato ad impedire all‟arbitro l‟estrazione del cartellino, ma volto a riportare la calma dopo una decisione avversa. La Corte, letto il ricorso e acquisito il supplemento di rapporto, così decide. La reclamante fonda la richiesta di riduzione della sanzione sul presupposto della tenuità del fatto e dell‟assenza di finalità lesive del gesto. Contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, dalle risultanze arbitrali emerge chiaramente la responsabilità del calciatore per quanto oggetto di contestazione, apparendo chiara e palese l‟intenzione e, soprattutto, la volontà del calciatore di impedire la notifica dell‟espulsione nei confronti di un suo compagno di squadra, fermando „con forza‟ il braccio del direttore di gara e accompagnando tale gesto con un‟espressione gravemente irriguardosa. Sia il referto di gara, che il supplemento di rapporto arbitrale reso alla Corte, conducono infatti nel senso sopra indicato, non sussistendo ad avviso della Corte, nel caso di specie, circostanze aventi portata attenuante legittimanti l‟invocata richiesta di riduzione dell‟entità della sanzione. Né, del resto, può giovare al calciatore il fatto che quest‟ultimo abbia agito nelle vesti di capitano, quale soggetto federalmente autorizzato a chiedere spiegazioni al direttore di gara, costituendo invece la stessa precisa circostanza che aggrava, sotto il profilo sanzionatorio, la posizione del calciatore, in aderenza al principio stabilito dall‟art. 73, n. 4, delle Norme Organizzative Interne della Figc, a mente del quale „E‟ dovere del Capitano coadiuvare gli ufficiali di gara ai fini del regolare svolgimento della gara e provvedere a reprimere ogni intemperanza dei calciatori della propria squadra. Eventuali infrazioni commesse dal Capitano nell‟adempimento del proprio compito comportano aggravamento della sanzioni a suo carico‟. In altri termini, l‟entità della sanzione oggi impugnata non appare riflettere con coerenza i precetti federali, né aderire ai criteri impartiti da questa Corte in riferimento a fattispecie similari, risultando per converso l‟effetto di una valutazione del tutto personale del Giudice Sportivo, che non trova riscontro oggettivo nel materiale probatorio, trattandosi di condotta già chiaramente specificata dall‟arbitro nel referto di gara, e tenuto conto, peraltro, della mancata considerazione e applicazione da parte del Giudicante di prime cure dell‟aggravante di capitano. Per queste ragioni, la Corte ritiene pertanto doversi procedere ad una rivisitazione in senso peggiorativo della decisione impugnata, che, in applicazione dei principi testè indicati, viene rideterminata come da dispositivo. P.Q.M. la C.S.A.T.T.: - respinge il reclamo e, in parziale riforma del provvedimento impugnato, infligge al calciatore Diego Pellegrinotti la squalifica fino al 05.01.2017. - Ordina disporsi l‟addebito della tassa di reclamo.
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