COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 23 del 03/11/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 04 / P – stagione 2016/2017 /- Deferimento della Procura Federale a carico di : Adamo Alessandro A.E. iscritto, all’epoca dei fatti, presso la Sezione A.I.A. di Piombino, al quale viene contestata la violazione dell’art. 1 bis del C.G.S. in relazione al disposto di cui all’art. 40, commi 1, 2 e 3/a, del Regolamento A.I.A..

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 23 del 03/11/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 04 / P - stagione 2016/2017 /- Deferimento della Procura Federale a carico di : Adamo Alessandro A.E. iscritto, all’epoca dei fatti, presso la Sezione A.I.A. di Piombino, al quale viene contestata la violazione dell’art. 1 bis del C.G.S. in relazione al disposto di cui all’art. 40, commi 1, 2 e 3/a, del Regolamento A.I.A.. La Procura Arbitrale Nazionale dell’A.I.A. ha trasmesso, in data 17 febbraio 2016, alla Procura Federale della F.I.G.C., per competenza, una nota indirizzata al Presidente della Sezione A.I.A di Piombino da parte di un Dirigente di Società, con la quale si segnalava il comportamento tenuto dall’Arbitro della gara del campionato Allievi girone A del Comitato Provinciale di Grosseto disputata in data 4 ottobre 2010. La Procura Federale presso la F.I.G.C. dopo: - aver acquisito la documentazione ufficiale necessaria; - aver ascoltato due Dirigenti della Società A.S.D. Massa Valpiana, tra essi il Dirigente autore dell’esposto; - aver ,acquisito le dichiarazioni rese, tramite gli esercenti la potestà, da due calciatori di minore età; - avere effettuato la prescritta comunicazione di conclusione delle indagini, ha disposto, a carico dell’A. E. Signor Alessandro Adamo, il deferimento posto in discussione per la data odierna. Queste le parti presenti: - il Tesserato deferito, - la Procura Federale nella persona dell’ Avvocato Marco Stefanini, Sostituto, il quale, dando inizio al dibattimento, ritiene provata la contestazione mossa all’Arbitro come emerge dall’istruttoria compiuta ed in particolare dalle dichiarazioni del Dirigente della Società, Signor Carlo Krismer, Accompagnatore della squadra, il quale ha dichiarato, di aver udito l’Arbitro ripetutamente pronunciare le frasi riportate sul verbale di audizione ovvero: ”non mi rompere i c.….” ed ancora “sei una testa di c….”. I medesimi fatti sono stati rilevati da altro Dirigente della Società Massa Valpiana , il Signor Simone Bernardini, anch’egli presente sul terreno di gioco. A conferma di quale sia stato il comportamento dell’Arbitro Adamo durante la gara il Sostituto Procuratore richiama altresì le dichiarazioni rese per iscritto da due giovani calciatori rilasciate con l’avallo dei genitori esercenti la potestà. Ritiene ancor più grave la violazione perché commessa nell’ambito di un campionato giovanile. Conclude il proprio intervento chiedendo che all’Arbitro deferito venga inflitta la sanzione della squalifica per mesi 6 (sei). Il Signor Adamo, intervenendo in propria difesa, nega ancora una volta che quanto detto ai calciatori nel corso della gara corrisponda alle frasi che gli vengono attribuite, riportandosi a quanto già dichiarato nelle due occasioni nelle quali è stato ascoltato (in istruttoria e, su propria richiesta, a seguito della comunicazione della conclusione delle indagini), ovvero di aver semplicemente detto, a fronte delle continue proteste rivoltegli dai calciatori dopo alcune decisioni tecniche assunte, in un’unica occasione ed a un singolo calciatore, l’espressione : “ adesso mi sono rotto”. Null’altro contrapponendo il dibattimento viene chiuso ed il Collegio decide. Premesso che sul contenuto offensivo delle frasi attribuite al D.G. non possono esistere dubbi, si osserva che le dichiarazioni delle due parti – denunciante ed arbitro – sono, ovviamente, in perfetta antitesi tra loro, ma, se quelle rese dai due Dirigenti (Krismer e Bernardini) in istruttoria, nonché le testimonianze scritte avallate dai genitori esercenti la potestà, rilasciate da due calciatori minori (anche se formulate in maniera assolutamente identica nella forma e nella sostanza) sono lineari ed univoche nella descrizione dei fatti, quelle rese dall’Arbitro nella stessa occasione, comparate con il rapporto di gara appaiono non credibili e pertanto costituenti mero escamotage difensivo. Egli, infatti, nel corso dell’audizione in data 26/5/2016, dopo aver premesso che durante la gara “i calciatori della squadra Massa Valpiana contestavano di frequente le mie decisioni arbitrali” all’ennesima protesta, che definisce plateale, di uno di essi egli avrebbe reagito dicendogli unicamente: “adesso mi sono rotto”. Rileva il Collegio che il D.G. in detta occasione non ha assunto alcuno dei provvedimenti disciplinari necessari nella fattispecie, ancorché sotto la forma di un semplice richiamo verbale. Il D.G. risponde quindi a specifica domanda postagli dichiarando di non ricordare il nome del calciatore, il quale non può essere comunque colui al quale avrebbe rivolto la frase “mi sono rotto” dato che, prosegue l’Arbitro, “Dopodiché, durante lo svolgimento della gara, lo stesso calciatore si avvicinava alla propria panchina e diceva qualcosa al Dirigente Signor Krismer Carlo.”………… “Dopo il breve colloquio con il proprio calciatore il Signor Krismer Carlo, dalla panchina nervosamente proferiva nei mei confronti le seguenti frasi: “Come ti permetti di offendere i miei ragazzi”, devi vergognarti perché” non dovresti fare l’arbitro, senza un giustificato motivo. Quindi l’Arbitro, senza neanche in questo caso assumere alcun provvedimento nei confronti del Dirigente, che aveva tenuto quantomeno un comportamento irriguardoso nei suoi confronti, afferma: Al termine del primo tempo dal momento che il Signor Krismer continuava nel suo atteggiamento gli comunicavo la decisione di espellerlo, ricevendo quindi le proteste del Dirigente. Emerge ancora dagli atti che, alla ripresa della gara, il Dirigente Krismer prendeva comunque posto in panchina al che l’Arbitro, tramite il capitano della squadra, provvedeva al suo definitivo allontanamento. Risulta dagli atti che in detta occasione il Dirigente offendeva e minacciava il Signor Adamo incorrendo per tale motivo, come accertato dal Collegio, nel provvedimento disciplinare assunto dal competente G.S., riportato sul C.U. n. 7/2015 della Delegazione Provinciale di appartenenza. Infine il Signor Adamo replicando, in data 16/2/2016, alla comunicazione dell’avvenuta conclusione delle indagini riaffermava di non aver pronunciato le offese attribuitegli confermando esclusivamente la frase “mi sono rotto” pronunciata nei confronti di un unico calciatore. Da quanto dichiarato in istruttoria dal Signor Adamo, integralmente confermato in questa sede, sembra che egli, per tutta la durata della gara, sia stato oggetto di continue proteste a fronte delle quali avrebbe dovuto, in adempimento dei suoi doveri e al fine di porre in essere la necessaria, serena, conduzione della gara, imporre ai calciatori l’osservanza dei principi di comportamento normativamente previsti avendo a disposizione la possibilità graduale di richiamare verbalmente i calciatori che protestavano, ammonirli e, quale “estrema ratio”, esistendone i presupposti, espellerli Ebbene dall’esame del rapporto risulta che nel corso della gara il Signor Adamo ha ammonito, al 40° del I tempo, un solo calciatore della Società Val Massa (quello indossante la maglia n. 6) che quindi appare non essere colui al quale egli si è rivolto con l’espressione “mi sono rotto”. Altro elemento concreto che attesta la infondatezza delle affermazioni dell’Arbitro la si rinviene nella parte della deposizione resa in data 26/2/2016 allorché afferma di essere stato offeso, nel corso del primo tempo, dal Dirigente senza un giustificato motivo, trascurando di rilevare che sono proprio le sue dichiarazioni a spiegare la reazione (sempre e comunque ingiustificata ed ingiustificabile e quindi da sanzionare, come avvenuto) del Dirigente allorché afferma (vedi sopra) che questi dopo che il calciatore (non riconosciuto dall’Arbitro n.d.r.) “….si avvicinava alla propria panchina e diceva qualcosa al Dirigente Signor Krismer Carlo”…, lo aveva aggredito verbalmente. Afferma di conseguenza il Collegio che tale comportamento non può che essere il risultato delle frasi rivolte dal D.G. al calciatore e da questi riportate al Krismer che reagiva. Si osserva in proposito che non può esistere alcuna altra interpretazione del fatto dato che ci si trova, per espressa ammissione del D.G., alla fine del I tempo, allorché la Società Massa Valpiana conduceva la gara per 1 – 0, finendola con il vincerla per 3 – 0, a testimonianza di una superiorità che non consente essere credibile le affermazioni del D.G. circa l’esistenza di tali e tante proteste da indurlo ad usare le frasi che gli vengono contestate e che lui stesso, sia pure in modo edulcorato, ammette di aver pronunciato. Non convince inoltre la descrizione degli avvenimenti dal D.G. dato che essa non trova convergenza con il loro svolgimento temporale dichiarato. In ogni caso, al di là di ogni altra considerazione ed ad ulteriore dimostrazione della infondatezza delle tesi dell’Arbitro, risulta agli atti la deposizione del Dirigente Simone Bernardini il quale riporta di aver sentito pronunciare dall’Arbitro nei confronti dei calciatori le frasi di cui all’atto di contestazione. Il comportamento complessivamente tenuto dal D.G. – vedi ad esempio il rivolgersi con il tu ai Dirigenti che gli davano del lei ed il non rendersi conto di stare arbitrando una gara del Campionato Allievi – costituisce conferma indiretta della fondatezza del deferimento. Il Collegio deve ancora ricordare l’esistenza agli atti delle testimonianze rese, alla presenza dei genitori, da due calciatori – minori – che sedevano in panchina. Quanto sopra appare più che sufficiente per accogliere il deferimento. In tema di quantificazione della sanzione si osserva che il comportamento tenuto durante la gara, le dichiarazioni non lineari rese nel corso delle due audizioni istruttorie e quelle rese nel corso dell’udienza, evidenziano che l’Arbitro necessita di un periodo di tempo durante il quale riflettere su quali siano i suoi compiti e quale sia il comportamento da tenere durante l’arbitraggio di una gara, periodo che il Collegio ritiene determinare nella durata di mesi 4 (quattro). P . Q . M . Il Tribunale Federale Territoriale della Toscana infligge all’A.E., Signor Alessandro Adamo la sospensione da ogni attività in ambito federale per la durata di mesi 4 (quattro).
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