COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 23 del 03/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 18 stagione sportiva 2016/2017 Oggetto: Reclamo della Associazione Sportiva Dilettantesca Londa 1974 avverso la squalifica del giocatore Tai Giacomo per 4 gare e l’ammenda di € 600,00 (C.U. n. 21 del 20/10/2016)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 23 del 03/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 18 stagione sportiva 2016/2017 Oggetto: Reclamo della Associazione Sportiva Dilettantesca Londa 1974 avverso la squalifica del giocatore Tai Giacomo per 4 gare e l’ammenda di € 600,00 (C.U. n. 21 del 20/10/2016) Il G.S.T. motivava così le sanzioni irrogate con riferimento ai fatti accaduti nel corso della gara esterna, disputata in data 16 ottobre 2016, contro il Gruppo Sportivo San Godenzo: Tei Giacomo: “Espulso per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, dopo la notifica, uscendo dal campo proferiva frase minacciosa”. Ammenda di Euro 600,00: “Per danneggiamenti alle strutture dello spogliatoio della società ospitante. Per avere causato propri sostenitori, con il proprio atteggiamento minaccioso a fine gara, lunga sosta forzata al D.G. Per abbandonare l'impianto dal quale lo stesso poteva allontanarsi solo grazie all'intervento e scorta di pattuglia di militari dell'arma dei C.C. Sopraggiunta”. Avverso tale decisione la Società di cui in epigrafe proponeva rituale reclamo contestando, con riferimento alla posizione del tesserato, la sussistenza del gesto violento ed attribuendo il contatto esclusivamente ad un eccesso agonistico; il giocatore Tai avrebbe cercato di calciare verso la porta avversaria ma tale tentativo sarebbe stato arginato dall'anticipo del difensore che avrebbe subito, inevitabilmente, un colpo alla gamba. In ogni caso, il colpo inferto non avrebbe comportato particolari conseguenze per l'atleta che si sarebbe rialzato immediatamente, senza bisogno di cure, ed avrebbe regolarmente giocato e terminato la gara. Il giocatore espulso, verosimilmente innervosito, avrebbe pronunciato alcune frasi poco ortodosse ma senza indirizzare le medesime nei confronti del D.G.. Per quanto concerne l'ammenda, la reclamante contesta la stessa sussistenza del danneggiamento affermando che nessuno dei giocatori avrebbe mai colpito l'uscio dello spogliatoio del D.G.; precisa che, in effetti, il D.G. non avrebbe assistito al supposto gesto illecito limitandosi a raccogliere alcune proteste degli atleti della compagine avversaria. Pur ammettendo la fondatezza di alcune intemperanze da parte di isolati sostenitori – in ogni caso, mai degenerate in atteggiamenti violenti - nell'atto di impugnazione la società rileva una sproporzione sia della squalifica che dell'ammenda rispetto all'entità ed alla lesività delle singole condotte ed insiste per la riduzione di entrambe. In data 28 ottobre 2016 era presente, previa convocazione, in rappresentanza della società, il Vicepresidente il quale, preso atto di quanto indicato dal D.G. sul supplemento di rapporto, ribadiva le censure avanzate nell'atto di impugnazione. In modo garbato e credibile, prendendo spunto da quanto dichiarato nel documento, precisava che se il D.G. fosse uscito “immediatamente”, come dichiarato, avrebbe dovuto notare, nei pressi del suo spogliatoio, la presenza di uno o più dei giocatori della società reclamante, presunti autori del danneggiamento. Escludeva, con forza, la sussistenza del danneggiamento, rilevando peraltro che la società San Godenzo non aveva avanzato alcuna richiesta risarcitoria e confermava che le censurabili frasi proferite dal giocatore sarebbero state rivolte al D.S. della società Londa 1974 (che non riusciva ad aprire la porta dello spogliatoio). Ammetteva le condotte illecite di pochi sostenitori al termine della gara ma evidenziava la collaborazione della dirigenza societaria nel cercare di mitigare gli animi dei tifosi più facinorosi evidenziando le problematiche che la stessa società ha nel cercare di arginare le intemperanze di alcuni soggetti. Concludeva, conformemente a quanto contenuto nel reclamo, per la riduzione delle sanzioni irrogate. Il reclamo merita parziale accoglimento. Nel supplemento il D.G. smentisce la presunta involontarietà del contatto: “mentre stava ricevendo un passaggio aereo, ancor prima che arrivasse il pallone, si disinteressava dello stesso andando a colpire volontariamente con un calcio all'altezza del basso ventre l'avversario che si trovava nei suoi pressi”; specifica però che le frasi urlate dal giocatore non erano assolutamente indirizzate alla sua persona e con ciò ridimensiona l'antisportività della condotta assunta dal medesimo. Anche alla luce del corretto contegno assunto nell'esposizione del reclamo - che non si limita in maniera aprioristica alla sterile confutazione della versione arbitrale - una rivalutazione della suddetta posizione, collegata alla puntuale analisi delle singole violazioni, così per come dettagliate e successivamente precisate, dal G.S.T., appare complessivamente meritevole della riduzione di un'unica giornata. Per quanto concerne il supposto danneggiamento, tale condotta illecita deve essere arginata dal fatto che, l'identificazione del responsabile, non appare compatibile con l'avverbio usato dal D.G. per specificare il tempo che avrebbe impiegato per aprire la porta dopo il colpo (“immediatamente”); la mancata presenza nei pressi dello spogliatoio di almeno uno dei giocatori dell'A.S.D. Londa conforta la ricostruzione difensiva ed impedisce la corretta individuazione del possibile autore del gesto. Con riferimento all’ammenda deve invece osservarsi che purtroppo i tifosi non possono essere “scelti” dalle società che avrebbero così modo di distinguere tra la stragrande maggioranza di coloro che vivono la propria passione all’interno delle regole di lealtà e correttezza sportiva e coloro che invece, incapaci di mantenere un minimo contegno civile, fanno degenerare la competizione calcistica in atti aggressivi o violenti. In ogni caso le Carte Federali onerano le stesse società di vigilare sul regolare svolgimento delle gare; pochi individui, specialmente se conosciuti all’interno di piccoli centri urbani, dovrebbero essere, se incapaci di autogestirsi, adeguatamente monitorati dalla dirigenza societaria anche eventualmente provvedendo a segnalare preventivamente, alle competenti autorità sanitarie o giudiziarie, comportamenti che potrebbero trovare astratta collocazione all’interno di specifiche disposizioni del codice penale. Occorre comunque evidenziare che l'entità della sanzione pecuniaria è stata parametrata dal Giudice di prime cure anche con riferimento al danneggiamento che deve qui essere escluso con riferimento alle precisazioni offerte dal D.G.. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, in parziale riforma, accoglie il reclamo della Associazione Sportiva Dilettantesca Londa 1974 e riduce la squalifica del giocatore Tai Giacomo per 3 gare anziché 4 e l’ammenda ad € 300,00 anziché € 600,00, disponendo la restituzione della relativa tassa.
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