COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 23 del 03/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 16 stagione sportiva 2016/2017 Gara GSD Invicta Grosseto Calcio Giovani – Polisportiva Porto Ercole (1-4). del 09 ottobre 2016. Campionato seconda categoria girone G. In C.U. n. 20 del 13 ottobre 2016 C.R. Toscana.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 23 del 03/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 16 stagione sportiva 2016/2017 Gara GSD Invicta Grosseto Calcio Giovani – Polisportiva Porto Ercole (1-4). del 09 ottobre 2016. Campionato seconda categoria girone G. In C.U. n. 20 del 13 ottobre 2016 C.R. Toscana. Reclama la Polisportiva Dilettantistica Porto Ercole avverso l’ammenda inflitta a proprio carico dal G.S.T. per la Toscana: “A CARICO DI SOCIETA’ AMMENDA EURO 600,00 (PORTO ERCOLE) Per aver causato ritardo nell’inizio della gara. Sanzione commisurata al tempo massimo di attesa. Per rissa tra propri sostenitori e sostenitori avversari che provoca danni all’incolumità fisica di più persone (Art. 14 c/1 e 2 C.G.S.)”. In ordine al contestato ritardo la Società reclamante asserisce che lo stesso sarebbe stato determinato dalla circostanza che l’Arbitro non avrebbe ritenuto validi i cartellini provvisori, precisando altresì che l’utilizzo di quelli provvisori si sarebbe reso necessario non avendo ricevuto dalla F.I.G.C. quelli definitivi. In ordine alla rissa, invece, si precisa che la stessa sarebbe iniziata per l’aggressione subita dalla madre di un giocatore del Porto Ercole, la quale, avendo reagito verbalmente verso un calciatore avversario a seguito di un grave fallo subito dal proprio figlio, veniva successivamente colpita con uno schiaffo dal fratello di tale calciatore avversario; da quest’episodio derivava una colluttazione più ampia in conseguenza della quale n. 4 sostenitori del Porto Ercole hanno anche dovuto ricorrere alla cure del Pronto Soccorso. Richieste al D.G. osservazioni in merito, sulla prima circostanza lo stesso riferisce che in nota erano segnati alcuni dirigenti privi di un documento valido per l’ingresso in campo, inoltre la Polisportiva Porto Ercole utilizzava cartellini provvisori scaduti per la data della gara ed avendo invitato la Società a provvedere la stessa non presentava i documenti richiesti, rendendo così necessaria la modifica delle note che venivano presentate al D.G. con notevole ritardo. In ordine alla seconda circostanza invece il D.G. riferisce che, a seguito di un’interruzione di gioco per una zuffa tra due calciatori avversari, sugli spalti aveva luogo una rissa tra i sostenitori delle due squadre nella quale veniva fatto uso anche di sedie per colpire gli antagonisti e la rissa veniva sedata solo con l’arrivo dei Carabinieri, il D.G. inoltre, secondo quanto già riportato nel rapporto di gara, conferma che alcuni tifosi necessitavano di ricorrere alle cure ospedaliere. Dalla lettura degli atti ufficiali le circostanze contestate (ovverosia ritardo e rissa) sono confermate, la stessa reclamante nel proprio rapporto non nega la sostanza dei fatti e d’altra parte le giustificazioni addotte non paiono idonee a modificarne la rilevanza, in particolare l’episodio inerente la rissa appare connotato da particolare gravità essendo quest’ultima cessata solo con l’arrivo della Forza Pubblica ed avendo visto i partecipanti utilizzare non solo le mani ma anche oggetti impropri tanto da determinare il ricorso di alcuni soggetti alle cure ospedaliere. Ne consegue che la sanzione inflitta dal G.S.T. appare tutto sommato congrua agli addebiti de quibus. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana respinge il reclamo e dispone addebitarsi la tassa di reclamo.
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