COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 23 del 03/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 13 stagione sportiva 2016/2017 Reclamo della A.S.D. Isola D’Elba Soul Sporto Futsal Club avverso la Decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Pugi Alessandro con una squalifica per tre gare. C.U. n. 20 del 13/10/2016.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 23 del 03/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 13 stagione sportiva 2016/2017 Reclamo della A.S.D. Isola D’Elba Soul Sporto Futsal Club avverso la Decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Pugi Alessandro con una squalifica per tre gare. C.U. n. 20 del 13/10/2016. Nel corso del primo tempo della gara “ A.S.D. Isola D’ELBA – A.S.D. Versilia Calcio” calcio a 5 – serie C2, il calciatore in oggetto si rivolgeva all’arbitro pronunciando una frase offensiva. Per tale motivo veniva allontanato dal campo, essendo già stato precedentemente ammonito. Per tale condotta veniva squalificato per tre turni, sanzione aggravata in quanto capitano. Avverso il provvedimento del G.S. propone reclamo la società Isola D’Elba, sostenendo che il proprio tesserato veniva ammonito in seguito alle proteste nei confronti dell’arbitro, avvenute per l’annullamento di una rete. Dopo l’ammonizione si allontanava dall’arbitro, inveendo contro un giocatore avversario. A quel punto il D.G, forse credendo di essere lui il destinatario dell’offesa, richiamava il calciatore, estraendo il cartellino rosso. Per tale motivo la reclamante, ritenendo che il giocatore non ha pronunciato alcuna frase offensiva all’indirizzo dell’arbitro chiede una riduzione della sanzione da 3 a 2 giornate . L’arbitro nel supplemento di rapporto gara chiarisce che la prima ammonizione scaturiva per le proteste per la rete annullata; mentre la seconda ammonizione scaturiva per le offese ricevute dopo aver fischiato un fallo allo stesso calciatore per condotta violenta contro un giocatore avversario. Questa Corte Sportiva d’Appello esaminati gli atti del procedimento ritiene provata la condotta ascritta al giocatore Pugi Alessandro. Ritiene altresì corretta la sanzione comminata dal G.S. , aggravata dal fatto che il calciatore in questione rivestiva la qualifica di capitano. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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