COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 27 del 17/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 26 stagione sportiva 2016/2017 Gara Sestese Monti – Pisa Sporting Club (1-1). Campionato Seconda Categoria Girone A del 16 ottobre 2016. In C.U. n. 21 del 20 ottobre 2016 C.R. Toscana. Reclama l‟U.S.D. Monti 1967 avverso la sanzione inflitta al proprio allenatore Bambini Nicola dal G.S.T. per la Toscana: “A CARICO DI ALLENATORI SQUALIFICA FINO AL 20/12/2016 BAMBINI NICOLA (MONTI)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 27 del 17/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 26 stagione sportiva 2016/2017 Gara Sestese Monti – Pisa Sporting Club (1-1). Campionato Seconda Categoria Girone A del 16 ottobre 2016. In C.U. n. 21 del 20 ottobre 2016 C.R. Toscana. Reclama l‟U.S.D. Monti 1967 avverso la sanzione inflitta al proprio allenatore Bambini Nicola dal G.S.T. per la Toscana: “A CARICO DI ALLENATORI SQUALIFICA FINO AL 20/12/2016 BAMBINI NICOLA (MONTI) Entrava indebitamente in campo assumendo contegno offensivo e minaccioso verso il D.G.”. La Società reclamante contesta la sanzione inflitta al proprio allenatore ritenendola eccessiva in quanto lo stesso non avrebbe assunto alcun contegno offensivo e tanto meno minaccioso, limitandosi – sempre a dire della reclamante – a manifestare il proprio “malumore” in ragione di continui falli subiti dai propri calciatori che il D.G. non avrebbe sanzionato. Nega altresì che il tecnico sia entrato in campo affermando che quest‟ultimo si sarebbe limitato ad uscire dalla panchina. Infine la Società reclamante afferma che il Bambini, dopo essere uscito dal campo, si sarebbe posizionato in una strada adiacente situata dietro le due panchine da dove avrebbe continuato a dare suggerimenti ai propri calciatori fino al termine della gara. Conclude per la riduzione ovvero per la revoca della sanzione in quanto sarebbe stata indicata la persona sbagliata, evidenziando la disponibilità della Società medesima ad un eventuale confronto. Richieste al D.G. osservazioni in merito all‟episodio de quo, lo stesso conferma totalmente quanto scritto nel rapporto di gara, escludendo di aver potuto incorrere in un errore di persona in quanto il Bambini proferiva le frasi sanzionate proprio davanti agli occhi dell‟Arbitro in maniera chiara ed inequivocabile. Il reclamo deve essere respinto, infatti le frasi riportate dal D.G. sul referto di gara, confermate anche in sede di supplemento, hanno un tenore chiaramente offensivo e minaccioso, d‟altra parte risulta confermato anche l‟episodio relativo all‟ingresso in campo dell‟allenatore, al quale deve altresì attribuirsi rilevanza disciplinare. Conseguentemente la sanzione inflitta per gli addebiti contestati appare sostanzialmente congrua e conforme alla giurisprudenza di questa Corte in relazione ad episodi analoghi. Tutto questo senza contare che la stessa reclamante, con un‟affermazione dal tenore confessorio, ha riferito che il sig. Bambini Nicola, una volta allontanato dal terreno di gioco, ha continuato a dare indicazioni ai propri calciatori, circostanza che, non essendo riportata nel rapporto di gara, non può essere presa in considerazione in questa sede, ma che tuttavia in astratto sarebbe stata suscettibile di avere anch‟essa una propria rilevanza disciplinare, rappresentando un contegno inibito all‟allenatore allontanato a seguito di un provvedimento disciplinare. Per quanto riguarda infine il supposto errore di persona paventato, seppur di sfuggita, dalla Società reclamante nelle conclusioni del reclamo, lo stesso non può essere preso in esame da questo Collegio anche ai fini di un eventuale confronto; ciò in quanto la stessa reclamante ha omesso di indicare il nominativo del soggetto che avrebbe realmente posto in essere la condotta de qua ed in ogni caso il D.G. nel supplemento fornito ha fermamente escluso la possibilità che si sia verificato un errore di persona. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana respinge il reclamo confermando la squalifica irrogata dal G.S.T. per la Toscana nei confronti dell‟allenatore Bambini Nicola. Dispone addebitarsi la tassa di reclamo.
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