COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 27 del 17/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 14 Stagione sportiva 2016 -2017 Oggetto: C.U. n. 20 del 13.10.2016 Reclamo della G.S. SAN MINIATO A.S.D. avverso la decisione del G.S.T. sull’esito gara Campionato Allievi Regionali S.C. Colline Pisane – San Miniato del 25.09.2016

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 27 del 17/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 14 Stagione sportiva 2016 -2017 Oggetto: C.U. n. 20 del 13.10.2016 Reclamo della G.S. SAN MINIATO A.S.D. avverso la decisione del G.S.T. sull’esito gara Campionato Allievi Regionali S.C. Colline Pisane – San Miniato del 25.09.2016 Con tempestivo e articolato reclamo la società G.S. San Miniato impugna la decisione con la quale il Giudice Sportivo di Pisa ha accolto il ricorso proposto dalla società Colline Pisane in ordine all‟esito gara del 25 settembre 2016, valevole per il campionato Allievi Regionali, disputata tra le richiamate società e terminata con il punteggio di 1-3, così motivando il proprio pensiero: „La società S.C. Colline Pisane chiede infliggersi al G.S. san Miniato ASD la sanzione della perdita della gara Colline Pisane / San Miniato (terminata 1-3) del 25.09.2016, con il punteggio di 0-3 per la posizione irregolare del calciatore Sabatini Pietro, che, in precedenza, (v. Com. uff. n. 49 D.P. di Siena del 23.03.2016), aveva riportato la squalifica per una giornata effettiva (gara Castiglionese – San Miniato del Campionato provinciale allievi „B‟), sanzione non scontata al momento della gara che ci occupa. Il reclamo è fondato e può essere accolto. Ricorda questo G.S.T. che in applicazione del principio dell‟effettività della sanzione la stessa può essere scontata nella stessa categoria, purché il calciatore rientri nei limiti di età previsti per parteciparvi. L‟art. 22, comma 3 e 6, C.G.S. stabilisce che il calciatore squalificato deve scontare alle predette condizioni, la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava, al momento del fatto e che se la squalifica non può essere scontata, in tutto o in parte, nella stagione in cui la sanzione è stata inflitta, questa deve essere scontata, anche per il solo residuo, nella stagione successiva. Il calciatore Sabatini, che non appartiene più, per fasce di età, in questa stagione, agli Allievi „B‟ pur rientrando ancora nella categoria Allievi, doveva scontare la squalifica in una gara ufficiale della squadra Allievi Regionali, la cui attività viene, ancora essa, organizzata dal settore per l‟attività giovanile scolastica della FIGC. Il non averlo fatto integra, a carico della società G.S. San Miniato ASD, la violazione dell‟art. 17 C.G.S. e la conseguente perdita della gara. Non deve essere addebitata la relativa tassa. Per questi motivi il G.S.T., in accoglimento come sopra proposto dalla S.C. Colline Pisane ASD di Crespina Lorenzana (Pisa) infligge al G.S. San Miniato ASD la sanzione della perdita della gara suindicata con il punteggio di 0-3, nonché l‟ammenda di Euro 350,00, squalifica per UNA ulteriore giornata il calciatore Sabatini Pietro, inibisce per giorni venti il dirigente Braccini Andrea. Ordina non addebitarsi la tassa‟. La società San Miniato contesta e impugna il richiamato provvedimento, rilevando l‟erroneità della decisione per non aver il Giudice di prime cure preliminarmente verificato se il calciatore Sabatini Pietro aveva già scontato la squalifica nella stagione 2015-2016. Rileva, inoltre, richiamando il principio dell‟effettività della sanzione, che la categoria di appartenenza del calciatore è quella degli ALLIEVI, alla luce delle disposizioni contenute nel C.U. n. 1, S.G.S. s.s. 2015-2016, punto 2.2, e che la squalifica, alla data del 25.09.2016, era da ritenersi già scontata dal Sabatini. Precisa, infatti, la ricorrente che il Sabatini è nato il 26 ottobre 2000 e nella stagione sportiva 2015- 2016 rientrava nei limiti di età per partecipare ai campionati della categoria Allievi, sia „B‟ che Regionali. Precisa inoltre che dopo l‟irrogazione della squalifica per una giornata di gara (C.U. del 23 marzo 2016, gara Castiglionese – San Miniato valevole per il campionato Allievi „B‟), gli Allievi Regionali della G.S. San Miniato ASD hanno partecipato alle gare di campionato San Miniato – Valentino Mazzola in data 03.04.2016, Saurorispescia – San Miniato del 10.04.2016, San Miniato Ponsacco del 17.04.2016, Pro Livorno – San Miniato del 24.04.2016 e, infine, San Miniato – Sporting Cecina del 01.05.2016, come dimostra il calendario ufficiale della stagione sportiva 2015-2016, Girone B, che allega. La reclamante, in buona sostanza, rileva che il Sabatini, a seguito della squalifica per un turno ricevuta con il C.U. n. 49 del 23 marzo 2016, non ha preso parte alle gare di campionato categoria Allievi Regionali sopra indicate, dovendosi conseguentemente ritenere che il calciatore aveva pieno titolo di partecipare alla gara del 25.09.2016 disputata con la C.S. Colline Pisane, avendo, come detto, lo stesso già scontato la squalifica inflittagli nella categoria di appartenenza nella stessa stagione sportiva. Sottolinea, infatti, la ricorrente che i principi sanciti dall‟art. 22, comma 6, del C.G.S. non possono trovare ingresso nella fattispecie in esame, poiché applicabili solo nel caso in cui la squalifica non possa essere scontata nella stessa stagione sportiva in cui risulta essere inflitta, chiedendo, in conclusione, l‟annullamento della sanzioni inflitte, ivi comprese quelle accessorie, e, in via di ipotesi, solo per l‟ammenda, la riduzione della stessa in quanto eccessiva; in via istruttoria, l‟acquisizione da parte della Corte delle liste ufficiali dei calciatori della G.S. San Miniato partecipanti alle gare di campionato Allievi Regionali 2015-2016 indicate in ricorso, e l‟audizione del presidente della società, All‟udienza del 28 ottobre 2016, nonostante rituale convocazione, nessuno è comparso per la ricorrente società. La Corte, acquisiti gli atti, riunitasi in camera di consiglio, passa a decisione. La decisione resa dal Giudice di prime cure appare riflettere coerentemente le finalità perseguite dall‟impianto normativo applicabile alla fattispecie in esame (art. 45, comma 1, in combinato disposto con l‟art. 22, comma 3 e 6, C.G.S.), ragione per cui il reclamo non può essere accolto. E‟ principio di questa Corte, infatti, che la disciplina normativa applicabile alla fattispecie in esame debba essere letta ed interpretata nel suo significato letterale, e che dunque la pena inflitta al calciatore debba essere effettivamente scontata nella „squadra‟ di sua militanza ed in gare, considerate ufficiali, omogenee a quelle nelle quali è maturata la condotta punita. Come si è già avuto modo di dire in passato, la Corte ritiene del tutto incoerente al sistema di giustizia sportiva l‟adozione di criteri interpretativi di portata estensiva al suddetto impianto normativo, e quindi di consentire di parificare al termine „squadra‟ quello di „categoria‟, poiché ciò avrebbe l‟effetto di svuotare la norma stessa della sua ratio e del suo significato più profondo, che è quello di bilanciare l‟interesse ad una maggiore partecipazione dei tesserati all‟attività agonistica con l‟esigenza di evitare l‟alterazione dei campionati consentendo a tesserati colpiti da squalifica di scontare la sanzione non prendendo parte a gare di diversa competizione. Per i suddetti motivi, ne discende che non può trovare ingresso e accoglimento la tesi sostenuta dalla reclamante, secondo cui il Sabatini avrebbe scontato la squalifica (presa nel campionato Allievi B) non prendendo parte alle gare previste e organizzate nel corso della stessa stagione per il campionato Allievi Regionali, poiché, seguendo questa impostazione, si consentirebbe, come sopra detto, di eludere la portata afflittiva della sanzione e di alterare il regolare svolgimento dei campionati. In buona sostanza, appare del tutto incoerente al sistema di giustizia e in contrasto con il principio di effettività della sanzione il ragionamento secondo cui il Sabatini avrebbe 'pagato' il suo debito scontando la squalifica inflitta con il C.U. Del 23 marzo 2016, non prendendo parte alle gare disputate dal San Miniato, categoria Allievi Regionali, nel periodo successivo all'irrogazione della sanzione. Il Sabatini, infatti, non potendo scontare (per mancanza di gare) la suddetta squalifica nel corso della stagione sportiva in cui la stessa è stata inflitta, e non facendo più parte per limiti di età alla categoria degli Allievi B, avrebbe dovuto scontare la sanzione inflitta, a mente dell'art. 22, comma 3 e 6, C.G.S, nella stagione sportiva in corso (2016-2017) non prendendo parte alla gara in programma per la squadra della categoria di nuova appartenenza (oggi Allievi Regionali). In altre parole il Sabatini, in applicazione dei principi sopra enunciati, avrebbe dovuto scontare la squalifica inflittagli non prendendo parte alla gara in esame, quale prima gara utile per poter effettivamente scontare la sanzione nella nuova categoria di appartenenza per intervenuti limiti di età. Ulteriore argomentazione a conforto di quanto appena detto e della totale infondatezza della tesi sostenuta dalla ricorrente è ricavabile dal fatto che il torneo Allievi B, da un lato, e il campionato Allievi Regionali, dall'altro, sono competizioni che, seppur attività riconducibili alla categoria ALLIEVI, presentano regole, caratteristiche e discipline diverse, finendo per essere le stesse organizzate da soggetti diversi: la prima dalla Delegazione Provinciale (vd. C.U. n. 14 del 07.09.2015 – stagione sportiva 2015-2016; vd. C.U. n. 14 del 06.09.2016 – stagione sportiva 2016- 2017); la seconda dal Comitato Regionale Toscana. La questione, pertanto, appare del tutto mal posta dalla reclamante e il ricorso non presenta profili di accoglimento. P.Q.M. la C.S.A.T.T.: - respinge il reclamo proposto dalla società G.S. SAN MINIATO ASD, e per l'effetto conferma la decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata nel C.U. n. 20 del 13.10.2016 riguardante l‟esito gara C.S. Colline Pisane – G.S. San Miniato, valevole per il campionato Allievi Regionali; - conferma inoltre l‟ammenda di Euro 350,00 a carico del G.S. San Miniato , l‟inibizione comminata al dirigente Braccini Andrea e la giornata di squalifica al calciatore Sabatini Piero. - ordina disporsi l‟addebito della tassa di reclamo.
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