COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 27 del 17/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 23 stagione sportiva 2016/2017 Oggetto: Reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantesca Sancat, avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al giocatore Fucile Niccolò fino al 19/04/2017 (C.U. n. 19 del 19/10/2016).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 27 del 17/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 23 stagione sportiva 2016/2017 Oggetto: Reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantesca Sancat, avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al giocatore Fucile Niccolò fino al 19/04/2017 (C.U. n. 19 del 19/10/2016). L‟Associazione Sportiva Dilettantesca Sancat, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale contestando le decisioni del G.S.T., adottate nei confronti del giocatore sopra riportato, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell‟incontro casalingo, disputato in data 15/10/2016, contro la Società Sales. Il G.S.T. motivava così la propria decisione: “A fine gara assumeva contegno intimidatorio verso tesserati avversari e il D.G. tentando di colpirli con alcuni pugni. Tentativo non posto in essere per il pronto intervento dei dirigenti”. La Società reclamante eccepisce che il giocatore avrebbe semplicemente offeso il D.G. per contestare la sua decisione di fischiare la fine della partita. Alla notifica dell'espulsione, avrebbe iterato, gesticolando, il suo comportamento ingiurioso senza però mai dare l'impressione di voler usare violenza nei confronti degli avversari, che si erano già allontanati, o del D.G.. La società, evidenziando il clima non conflittuale nel quale si sarebbe svolto l'incontro, sottolinea però una confusione che avrebbe coinvolto anche l'operato del D.G. (citando un calciatore espulso per somma di ammonizioni che risulterebbe dal rapporto sostituito prima del secondo giallo) ed implicitamente, ma chiaramente, contesta l'entità del provvedimento impugnato. Il ricorso è fondato e merita parziale accoglimento Preliminarmente per quanto concerne “l'eventuale” richiesta di un confronto con il D.G. avanzata nel reclamo, senza dover specificare i compiti ed i poteri attribuiti a questo collegio, deve essere confermata di nuovo l'impossibilità di poter disporre audizioni testimoniali nel procedimento sportivo - ed a maggior ragione “confronti” - poiché assolutamente non previsti o vietati come stabilito, per il caso di specie, dall‟art. 34, c.5 del Codice di Giustizia Sportiva. In ogni caso, da quanto sopra dedotto, in assenza di palesi incongruenze desumibili dal rapporto di gara, il giudizio deve sottostare alle norme imperative che lo regolano e pertanto la fede privilegiata che le carte federali conferiscono alla versione arbitrale impone a questo collegio di attribuirvi piena credibilità nella assoluta impossibilità di poter acquisire mezzi istruttori estranei al Procedimento Sportivo. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale provvedeva comunque, come di prassi, ad integrare l'istruttoria attraverso la richiesta di un supplemento arbitrale che veniva allegato al fascicolo. Nel documento l'arbitro conferma inizialmente la ricostruzione dei fatti formulata nell'originario rapporto di gara - rilevando l'esistenza di un errore nella trascrizione delle sostituzioni - ma dichiara: “...che il calciatore fucile Niccolò si sia comportato come da me indicato nel rapporto di gara, cioè il suddetto tentava prima di inveire su alcuni avversari e successivamente verso il sottoscritto per poi essere allontanato da alcuni dirigenti della società Sancat”. Tale affermazione lascia perplessi perché, laddove non fosse presente una conferma del rapporto di gara, un'analisi letterale del contenuto indurrebbe a ritenere che il calciatore abbia solo “tentato” di insultare alcuni soggetti senza peraltro riuscirci per ragioni ignote. La logica impone invece di ritenere un uso non corretto del termine “inveire” da parte del D.G. che verosimilmente voleva in ogni caso evidenziare una condotta aggressiva del giocatore senza però specificare in alcun modo la reale portata della stessa. In ogni caso nemmeno nel rapporto originale il D.G. ha mai fatto riferimento ai “pugni” citati dal G.S.T. nella motivazione della sanzione impugnata. Dal narrato appare plausibile una censurabile e plateale protesta - placata da un solo dirigente e che non si è concretizzata in nessun evento violento - attestando, anche nella labile determinazione del giocatore, l'inesistenza di una concreta volontà lesiva. La condotta del giocatore appare indubbiamente censurabile, per il modo aggressivo ed oltraggioso con il quale il medesimo si è rapportato con gli avversari e con il D.G., ma occorre rilevare che la stessa deve essere riportata ad una scomposta ed esagitata protesta dal limitatissimo potenziale nocivo. Pertanto la sanzione inflitta dal G.S.T., deve essere concretamente ridimensionata. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, in parziale riforma, accoglie il reclamo dell‟Associazione Sportiva Dilettantesca Sancat e riduce la squalifica inflitta a Fucile Niccolò fino al 9 dicembre 2016 anziché fino al 19 aprile 2017; dispone la restituzione della relativa tassa.
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