COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 27 del 17/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 24 stagione sportiva 2016/2017 Reclamo U.S Antella 99 avverso squalifica calciatore Pestelli Stefano fino al 24 novembre 2016 (c.u. n. 22 del 27102016)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 27 del 17/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 24 stagione sportiva 2016/2017 Reclamo U.S Antella 99 avverso squalifica calciatore Pestelli Stefano fino al 24 novembre 2016 (c.u. n. 22 del 27102016) Propone rituale reclamo la U.S. Antella 99 avverso la sanzione in oggetto comminata dal GST della Toscana con la seguente motivazione: “ Per aver rivolto al DG frase offensiva ed intimidatoria. Sanzione aggravata in quanto capitano”. La reclamante chiede una riduzione della sanzione, non contestando il fatto in sé, ma solo eccependo come la protesta non sarebbe stata connotata da intenti violenti e pronunciata alla fine dei tempi supplementari laddove il calciatore stanco e particolarmente amareggiato si sarebbe lasciato andare a frasi che, naturalmente, la società depreca. Aggiunge che il calciatore si sarebbe allontanato da solo accettando l‟espulsione. Lamenta altresì come il provvedimento di espulsione sia stato comminato nel corso di una gara di Coppa Toscana mentre la sanzione inflitta, essendo data a tempo, costringerebbe il Pestelli a saltare ben quattro partite di campionato. La C.A.S.T. esaminato il reclamo acquisito il supplemento di rapporto, decide di accogliere il reclamo stesso. L‟Arbitro nel supplemento conferma il primo rapporto, pur effettuando una determinante precisazione circa il tono ed i tempi della frase che il primo giudice ha reputato intimidatoria. Innanzitutto bisogna confermare che la squalifica inflitta a tempo è stata comminata in virtù del principio dell‟afflittività. Infatti il Pestelli, a causa della eliminazione della propria squadra dal torneo, avvento proprio nella partita de qua, non avrebbe potuto iniziare a scontare la squalifica prima del prossimo torneo e solo se nel prossimo la sua squadra avesse passato un numero di turni sufficiente, condivisibile quindi la scelta del primo giudice. Venendo alla commisurazione della sanzione, a parere della Corte, il tono ed il modo verbale usato (condizionale) fanno ritenere che la frase che il primo giudice ha ritenuto intimidatoria sia da ritenersi invece una semplice frase irriguardosa e, come tale, da considerarsi legata dal vincolo della continuazione alla frase offensiva precedente, poiché pronunciata in un unico contesto di proteste vibrate. La Corte pertanto ritiene che la sanzione comminata vada ridotta di una giornata e quindi di sette giorni nel conteggio a tempo. P.Q.M. La C.A.S.T. in accoglimento del reclamo riduce la squalifica a Stefano Pestelli fino al 17 novembre 2016 ed ordina restituirsi la tassa di reclamo.
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