COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 28 del 21/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 31 / r – Reclamo proposto dall’U.S.D. Arezzo F.A. avverso la decisione emessa dal G.S.T. della Toscana in opposizione alla decisione relativa alla gara di Coppa Toscana di I categoria U.S.D. Arezzo F.A. / A.S.D. Pol. Poppi, disputata in data 26.10.2016. (C.U. n. 25 del 10/11/2016)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 28 del 21/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 31 / r – Reclamo proposto dall’U.S.D. Arezzo F.A. avverso la decisione emessa dal G.S.T. della Toscana in opposizione alla decisione relativa alla gara di Coppa Toscana di I categoria U.S.D. Arezzo F.A. / A.S.D. Pol. Poppi, disputata in data 26.10.2016. (C.U. n. 25 del 10/11/2016) In riferimento al reclamo rubricato in epigrafe questa Corte, nell’eseguire la necessaria istruttoria, preliminare all’esame di merito, ha rilevato quanto segue: - in data 26 ottobre 2016 si svolge la gara di Coppa Toscana, riservata alla I Categoria, tra le Società U.S.D. Arezzo F.A. / A.S.D. Pol. Poppi; - in sede di omologa dei risultati il G.S. della Toscana,sciogliendo la riserva disposta in merito con il C.U. n. 23/2016, decide, con provvedimento pubblicato in data 10.11.2016 ( C.U. n. 25 del 10 novembre c.a.,), di infliggere alla Società U.S.D. Arezzo F.A. la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con conseguente esclusione dalla possibilità di proseguire il Torneo di Coppa Toscana; - in data 17 novembre c.m. è pervenuto – a mezzo fax – al C.R. della Toscana il reclamo redatto e sottoscritto dal legale rappresentante della Societàil precedente giorno 16 novembre. Il Collegio, - rilevato che il provvedimento disciplinare è stato assunto in riferimento ad una gara di Coppa Toscana, manifestazione regolamentata da specifica normativa emanata dal Comitato regionale della Toscana alla quale si deve, pertanto, fare riferimento; - considerato che detto Regolamento, pubblicato in allegato al C.U. n. 10/2016, prevede all’art. 7 che: “.... Gli eventuali reclami alla Corte Sportiva di Appello territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositato presso La sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con conseguente invio ..........”; - considerato che nel caso di specie, essendo stata la decisione del G.S.T. pubblicata in data 10 novembre 2016 (C.U. n. 25/2016), detto reclamo sarebbe dovuto pervenire al C.R.T. entro le ore 12,00 del giorno 11 novembre scorso; - rilevato che il reclamo in questione è pervenuto – a mezzo fax – in data 17 novembre c.a., ritiene di non potere esaminare il merito del gravame per la tardività del suo deposito. P . Q . M . dichiara il reclamo inammissibile e, in applicazione di quanto disposto dal comma 13 dell’art. 33 del C.G.S., dispone l’acquisizione della tassa di reclamo.
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