COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 31 del 01/12/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 06 / P – Stagione 2016/2017 – deferimento della Procura Federale a carico di: – Ceccarelli Marina, Presidente dell‟U.S.D. Don Bosco Fossone, alla quale viene contestata la violazione dell‟art. 1 bis, comma 1, dell‟art. 3, comma 1, del C.G.S. in relazione all‟art. 96 delle N.O.I.F.; – U.S.D. Don Bosco Fossone, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1 del C.G.S. per quanto contestato alla Presidente; – Vanelli Ademaro, Presidente dell‟U.S.D. Paradiso E.B., per la medesima violazione contestata alla tesserata Ceccarelli; – U.S.D. Paradiso E.B. per la conseguente responsabilità diretta ex art.4/1 CGS.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 31 del 01/12/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 06 / P – Stagione 2016/2017 – deferimento della Procura Federale a carico di: - Ceccarelli Marina, Presidente dell‟U.S.D. Don Bosco Fossone, alla quale viene contestata la violazione dell‟art. 1 bis, comma 1, dell‟art. 3, comma 1, del C.G.S. in relazione all‟art. 96 delle N.O.I.F.; - U.S.D. Don Bosco Fossone, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1 del C.G.S. per quanto contestato alla Presidente; - Vanelli Ademaro, Presidente dell‟U.S.D. Paradiso E.B., per la medesima violazione contestata alla tesserata Ceccarelli; - U.S.D. Paradiso E.B. per la conseguente responsabilità diretta ex art.4/1 CGS. Il Collegio ha disposto per la data odierna l‟esame del deferimento sopra indicato notificando l‟avviso di trattazione ai soggetti deferiti, nessuno dei quali è presente, mentre la Procura Federale è rappresentata dall‟Avvocato Marco Stefanini, Sostituto. - Per la Procura Federale è presente l‟Avvocato Marco Stefanini, Sostituto. Il Collegio in apertura di dibattimento, rilevato che la Signora Marina Ceccarelli ha depositato una richiesta di rinvio, corredata da idonea documentazione, dispone che la discussione venga rinviata alla data del 16 dicembre p.v., dando mandato alla Segreteria di comunicare a tutte le parti interessate, nei modi rituali, l‟avvenuto rinvio
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it