COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 31 del 01/12/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 25 stagione sportiva 2016/2017 Gara Palazzi – Atletico Etruria (0-2) del 22 ottobre 2016. Campionato Allievi “B” provinciali. In C.U. n. 20 del 26 ottobre 2016 D.P. Livorno. Reclama l‟Atletico Etruria A.S.D. avverso l‟ammenda inflitta a proprio carico dal G.S.T. di Livorno: “A CARICO DI SOCIETA’ AMMENDA EURO 150,00 (ATLETICO ETRURIA) Per ripetute offese all’indirizzo del d.g. da parte di alcuni sostenitori e per aver permesso a fine gara la presenza nel recinto spogliatoi di persona estranea”.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 31 del 01/12/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 25 stagione sportiva 2016/2017 Gara Palazzi – Atletico Etruria (0-2) del 22 ottobre 2016. Campionato Allievi “B” provinciali. In C.U. n. 20 del 26 ottobre 2016 D.P. Livorno. Reclama l‟Atletico Etruria A.S.D. avverso l‟ammenda inflitta a proprio carico dal G.S.T. di Livorno: “A CARICO DI SOCIETA’ AMMENDA EURO 150,00 (ATLETICO ETRURIA) Per ripetute offese all’indirizzo del d.g. da parte di alcuni sostenitori e per aver permesso a fine gara la presenza nel recinto spogliatoi di persona estranea”. La Società reclamante afferma che gli addebiti contestati non troverebbero riscontro in quanto realmente accaduto. Infatti – sostiene la Reclamante – le uniche grida sarebbero state quelle del proprio allenatore che si trovava fuori dal terreno di gioco in quanto squalificato e che incitava veementemente i propri ragazzi senza tuttavia proferire alcuna frase offensiva all‟indirizzo di chicchessia. Inoltre nel reclamo si evidenzia che un proprio dirigente a fine gara è entrato nel recinto spogliatoi per provvedere alla raccolta del materiale sportivo, senza alcun impedimento da parte della Società ospitante, in quanto quest‟ultima avrebbe lasciato i cancelli aperti ed anzi l‟eventuale addebito relativo all‟aver consentito a fine gara la presenza di persona estranea avrebbe dovuto essere contestato alla Società locale alla quale competerebbe la regolamentazione dell‟accesso al recinto di gioco e che invece – afferma sempre la Società reclamante – non sarebbe stata in alcun modo sanzionata dal G.S.T.. Richieste al D.G. osservazioni in merito, questi riconferma le offese alla propria persona ricevute da due sostenitori della Soc. Atletico Etruria, precisando, come del resto aveva già fatto nel referto, di averli potuti identificare come tali in quanto vestiti con materiale tecnico della Società in questione, peraltro – riferisce l‟Arbitro – gli stessi si trovavano isolati nella zona opposta alla tribuna e quindi facilmente individuabili. Conferma inoltre che uno di questi due soggetti a fine gara si introduceva nel recinto spogliatoi al fine di entrare nello spogliatoio dell‟odierna reclamante, tuttavia, richiesto dal medesimo D.G. di identificarsi, si allontanava. Negli atti ufficiali gli addebiti contestati trovano quindi conferma e la quantificazione della sanzione comminata dal G.S.T., pur non mite in ragione della categoria di appartenenza, appare tuttavia sostanzialmente congrua in ragione delle condotte poste in essere dai sostenitori e comunque in linea con la giurisprudenza di questa Corte per episodi analoghi. Di nessun pregio l‟argomentazione fatta propria nel reclamo secondo la quale, poiché ciò che viene contestato con la reclamata sanzione è l‟aver permesso la presenza di persone estranee nel recinto spogliatoi, tale addebito avrebbe dovuto essere contestato alla Società ospitante. Infatti, al di là dell‟espressione forse impropria utilizzata dal G.S.T. nella motivazione, se è pur vero che la Società ospitante è responsabile per l‟ordine e la sicurezza all‟interno del proprio impianto sportivo, la condotta posta in essere dai sostenitori dell‟Atletico Etruria, ovvero essersi introdotti indebitamente nel recinto spogliatoi, è sicuramente censurabile e passibile di autonoma sanzione, ciò anche ove i cancelli fossero stati per ipotesi aperti ed indipendentemente dall‟eventuale sanzione da comminarsi alla Società locale. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana respinge il reclamo e dispone addebitarsi la tassa di reclamo.
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