COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 31 del 01/12/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 20 stagione sportiva 2016/2017 Reclamo In Proprio Del Signor Stefani David (Roselle 2012) Avverso Squalifica Fino Al 2042017. (C.U. N° 21 Del 20102016)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 31 del 01/12/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 20 stagione sportiva 2016/2017 Reclamo In Proprio Del Signor Stefani David (Roselle 2012) Avverso Squalifica Fino Al 2042017. (C.U. N° 21 Del 20102016) Propone rituale reclamo in proprio il signor David Stefani allenatore della squadra giovanissimi regionali della società Roselle 2012 avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S.T. della Toscana con la seguente motivazione:“ Nell‟intervallo della gara nonostante la ricevuta inibizione a stare in campo, accedeva indebitamente allo spogliatoio arbitrale protestando con il DG e rivolgendogli frase ingiuriosa. Invitato ripetutamente ad abbandonare lo spogliatoio ne usciva chiudendo la porta con forza e ferendo leggermente l‟arbitro al polso sx”. Il reclamante preliminarmente si rammarica dl proprio comportamento scusandosi per l‟accaduto, non contesta l‟episodio in sè, ma, ne contesta la volontarietà affermando di essere entrato nello spogliatoio arbitrale in preda all‟impeto e solo per protestare, senza proferire alcuna offesa. Nessun intento violento, infatti lo Stefani precisa di aver chiuso la porta con forza uscendo, per cui quanto affermato dall‟arbitro circa le conseguenze alla mano, può essere rapportato solo ad un caso fortuito senza alcuna volontarietà di ledere. Chiede pertanto una sostanziale riduzione della sanzione ritenendola eccessiva. La Corte d‟Appello Sportiva Territoriale. esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto. decide di accogliere il reclamo. L‟arbitro nel supplemento conferma l‟episodio, tuttavia conferma anche la dinamica descritta dal reclamante circa l‟episodio più grave (chiusura a forza della porta uscendo) definendolo un gesto di stizza e confermando in buona sostanza la causalità delle conseguenze (lievi) patite. Alla luce delle precisazioni, il comportamento pur grave dell‟allenatore (tanto più di squadra giovanile), merita di essere sanzionato severamente, ma in misura minore rispetto a quanto fatto dal primo giudice, il quale ha statuito sulla base del solo primo referto dove non erano presenti le precisazioni che hanno indotto questa Corte a ridimensionare la sanzione portandola da sei a quattro mesi. P.Q.M. La C.A.S.T. in accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al signor David Stefani fino al 20 febbraio 2017 ordina restituirsi la tassa di reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it