COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 31 del 01/12/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 29 stagione sportiva 2016/2017 Reclamo della A.S.D. Monteriggioni “ calcio a 5” avverso la Decisione del G.S.T. che ha sanzionato il dirigente-allenatore Russo Roberto con una inibizione a svolgere ogni attività fino al 8/12/2016. C.U. n. 24 del 04/11/2016.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 31 del 01/12/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 29 stagione sportiva 2016/2017 Reclamo della A.S.D. Monteriggioni “ calcio a 5” avverso la Decisione del G.S.T. che ha sanzionato il dirigente-allenatore Russo Roberto con una inibizione a svolgere ogni attività fino al 8/12/2016. C.U. n. 24 del 04/11/2016. Nel corso della gara di calcio a 5 “ Monteriggioni – Ottaviano Pazzi Valdarnia”, valevole per il campionato di serie D, l‟allenatore della società ospitante veniva espulso per essere indebitamente entrato in campo e per aver offeso l‟arbitro. Per tale condotta veniva sanzionato con una inibizione fino all‟8/12/2016. Avverso la decisione del G .S. propone reclamo la società del Monteriggioni, ritenendo eccessiva la sanzione comminata. In buona sostanza la reclamante non contesta i fatti, così come riportati dal G.S,ma si limita a sottolineare la condotta “ tranquilla” tenuta dal proprio tesserato nei momenti successivi alla notifica del provvedimento. Infatti il dirigente in questione, dopo essere stato espulso, si allontanava dal terreno di gioco “senza aggravare ulteriomente la sua posizione”, salutando gli avversari prima di uscire dal terreno di gioco. Per tali motivi la reclamante, pur confermando la condotta ascritta al proprio tesserato, ritiene sussistere gli estremi per una riduzione della sanzione. La società chiede inoltre che il tesserato in questione venga sentito. Questa Corte Sportiva di Appello Territoriale, premesso che non è possibile accogliere la richiesta di audizione del tesserato in questione, essendo la medesima formulata da un soggetto terzo; preso atto che anche il reclamo conferma la condotta ascritta al tesserato in questione, ritiene provata la condotta del sig. Russo Roberto. Ritiene altresì congrua la sanzione comminata dal G.S. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l‟incameramento della relativa tassa.
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