COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 33 del 09/12/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 37 stagione sportiva 2016/2017 Gara U.S. Vigor Fucecchio – Pol. Dil. Elba ‘97 (1-2) del 12 novembre 2016. Campionato Calcio a Cinque Serie C1. In C.U. n. 27 del 17 novembre 2016 C.R. Toscana. Reclama la Polisportiva Dilettantistica Elba ’97 avverso l’ammenda inflitta a proprio carico dal G.S.T. per la Toscana: “A CARICO DI SOCIETA’ AMMENDA EURO 150,00 (ATLETICO ETRURIA)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 33 del 09/12/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 37 stagione sportiva 2016/2017 Gara U.S. Vigor Fucecchio – Pol. Dil. Elba ‘97 (1-2) del 12 novembre 2016. Campionato Calcio a Cinque Serie C1. In C.U. n. 27 del 17 novembre 2016 C.R. Toscana. Reclama la Polisportiva Dilettantistica Elba ’97 avverso l’ammenda inflitta a proprio carico dal G.S.T. per la Toscana: “A CARICO DI SOCIETA’ AMMENDA EURO 150,00 (ATLETICO ETRURIA) Per essere, alcuni propri sostenitori, penetrati sul terreno di gioco nel s.t. della gara causandone l’interruzione per circa 3 minuti”. La Società reclamante contesta gli addebiti mossi affermando che, in realtà, sarebbe stato un gruppo di tifosi locali, composto da circa dieci uomini, ad entrare indebitamente in campo subito dopo una segnatura della squadra ospite, forse per punire l’eccessiva esultanza del giocatore che aveva marcato la rete. In particolare – sostiene ancora la Reclamante – gli unici propri sostenitori presenti alla gara sarebbero stati due donne ed una bambina, oltre ad un dirigente, circostanza che – di fatto - renderebbe inverosimile l’addebito contestato. In ragione di quanto esposto nel gravame viene quindi richiesto l’annullamento dell’ammenda. Richieste al D.G. osservazioni in merito, questi conferma sostanzialmente quanto riportato nel referto di gara, evidenziando come i fatti abbiano effettivamente preso le mosse dall’esultanza di un calciatore della Pol. Dil. Elba ’97 a seguito di una segnatura che provocava la reazione del pubblico locale, tuttavia il medesimo D.G. precisa inoltre che, a seguito dell’episodio in questione, entravano sul terreno di gioco circa 10 persone, di cui circa quattro individuabili come sostenitori della Società reclamante, che si offendevano e spintonavano reciprocamente, conferma altresì che i tifosi avversari venivano nuovamente a contatto a fine gara, questa volta sugli spalti. Infine circa la composizione dei sostenitori della Pol. Dil. Elba coinvolti, il D.G. precisa che erano tutti maschi. Negli atti ufficiali gli addebiti trovano quindi piena conferma e la quantificazione della sanzione comminata dal G.S.T. appare addirittura mite rispetto ai fatti contestati, pur non meritando un aggravamento nonostante il potere conferito a questa Corte dall’art. 36 comma 3 del C.G.S. che tuttavia, per giurisprudenza costante, viene esercitato dalla stessa solo in ipotesi di divergenze sensibili, cosa che effettivamente non è dato ravvisare nel caso di specie, anche perché la colluttazione avvenuta a fine gara sugli spalti ancorché priva di conseguenza non è stata contestata dal G.S.T., seppur menzionata dall’Arbitro anche in sede di rapporto di gara. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana respinge il reclamo e dispone addebitarsi la tassa di reclamo
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