COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 33 del 09/12/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 35 Stagione sportiva 2016 -2017 Oggetto: C.U. n. 19 del 16.11.2016 Reclamo del A.S.D. MONTAGNA SERAVEZZINA avverso i seguenti provvedimenti assunti dal G.S. Massa: squalifica fino al 17.03.2017 (4 mesi) per Stagi Valter; squalifica fino al 17.01.2017 (2 mesi) per Cagnoni Fabio; squalifica per 6 gare al calciatore Bertoni Giacomo.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 33 del 09/12/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 35 Stagione sportiva 2016 -2017 Oggetto: C.U. n. 19 del 16.11.2016 Reclamo del A.S.D. MONTAGNA SERAVEZZINA avverso i seguenti provvedimenti assunti dal G.S. Massa: squalifica fino al 17.03.2017 (4 mesi) per Stagi Valter; squalifica fino al 17.01.2017 (2 mesi) per Cagnoni Fabio; squalifica per 6 gare al calciatore Bertoni Giacomo. Reclama la società ASD Montagna Seravezzina avverso i seguenti provvedimenti assunti dal G.S. Massa: squalifica fino al 17.03.2017 (4 mesi) per Stagi Valter, ‘Per essere indebitamente entrato sul terreno di gioco offendendo il D.G.. Di poi si avvicinava a quest’ultimo e gli appoggiava le mani sul petto solo al fine di richiamarne l’attenzione, inoltre reiterava le offese e si allontanava definitivamente dal terreno di gioco per l’intervento del capitano’; - squalifica fino al 17.01.2017 (2 mesi) per Cagnoni Fabio, ‘Per essere indebitamente entrato sul terreno di gioco offendendo il D.G., Di poi non voleva uscire e solo l’intervento del capitano lo faceva desistere’; - squalifica per 6 gare al calciatore Bertoni Giacomo, in quanto ‘espulso per atto di particolare violenza nei confronti di un avversario, nel contempo protestava con veemenza nei confronti del D.G. ed inoltre lo offendeva. Usciva dal terreno di gioco per l’intervento del proprio capitano’. Con corposo reclamo la società contesta la ricostruzione dei fatti riportata nel referto di gara, evidenziando che il comportamento dei dirigenti è stato frainteso dall'arbitro, in quanto volto esclusivamente a riportare la calma sul terreno di gioco dopo l’espulsione del portiere. Nega che siano state pronunciate ingiurie e offese all’indirizzo dell’arbitro, e che gli stessi dirigenti siano stati costretti ad abbondonare il terreno di gioco solo per l’intervento del capitano, precisando, in proposito, che l’abbandono del terreno di gioco da parte dell’allenatore e del massaggiatore è avvenuto solo dal ripristino della sicurezza che nessun altro giocatore fosse attinto da possibili squalifiche. Ritiene, pertanto, che la concitazione dei momenti ha fatto sì che l’arbitro abbia travisato le frasi e i comportamenti dei tesserati. Ritiene, comunque, eccessive le sanzioni inflitte, alla luce della loro reale portata offensiva, evidenziando, in riferimento allo Stagi, che il contatto fisico con l’arbitro non ha provocato a quest’ultimo dolore, chiedendone l’annullamento o una rideterminazione ‘entro limiti minimi’. Per quanto riguarda la sanzione inflitta al calciatore Bertoni, la società contesta l’entità della squalifica, rilevando l’erronea valutazione dei fatti da parte del Giudice di prime cure e le inesattezze riportate in referto gara dall’arbitro. Evidenzia in proposito l’erronea imputazione al calciatore della condotta ‘di particolare violenza’, trattandosi invece di un fallo cagionato in seguito scontro di gioco, essendo ben evidente dalla dinamica dell’azione (che descrive minuziosamente) l’intenzione del Bertoni di raggiungere la palla e non di colpire l’avversario, il quale, peraltro, dopo le cure del caso ha ripreso a giocare. Non nega le offese pronunciate dal Bertoni, ritenendo tuttavia di dover considerare le stesse in un alveo di minor gravità. Precisa, inoltre, che la ritardata uscita dal campo di gioco è dovuta al fatto che il Bertoni ha tentato, inutilmente, di ricevere spiegazioni dal direttore di gara sul motivo di un così severo provvedimento, sottolineando, comunque, che alla luce dei tempi indicati in referto, il ritardo è stato soltanto di tre minuti. Anche in tale occasione l’intervento del capitano non è stato compreso dal direttore di gara, e che il comportamento di quest’ultimo non è stato determinante per convincere il giocatore a lasciare il terreno di gioco, poiché il calciatore, seppur indispettito dall’atteggiamento del direttore di gara, avrebbe comunque abbandonato il campo. Pone altresì l’attenzione sull’importanza della partita, valevole per le prime posizioni della classifica, e che quindi è da ritenersi comprensibile un risentimento da parte di chi subisce decisioni avverse. Nel considerare, infine, l’entità della squalifica inflitta assolutamente sproporzionata, chiede l’annullamento del provvedimento impugnato o una sua rideterminazione ‘entro limiti minimi’, anche in ragione del fatto che il calciatore risulta aver già scontato una giornata di squalifica. La Corte, acquisito dal direttore di gara un supplemento di rapporto al fine di chiarire i fatti posti in contestazione, delibera quanto segue. Le risultanze processuali certificano in modo indiscutibile la responsabilità dello Stagi e del Cagnoni in ordine agli addebiti contestati. Le evidenze arbitrali, sulla cui validità non vi è giustificato motivo di dubitare, rilevano infatti, contrariamente a quanto sostenuto, che la condotta del massaggiatore e dell’allenatore non era finalizzata a riportare la calma sul terreno di gioco, ma, anzi, era volta a protestare (con atteggiamento ripetutamente offensivo ed irriguardoso) per la decisione sfavorevole assunta, agitando ancora di più gli animi dei calciatori e con l’unico scopo di intimidire il direttore di gara. Sia lo Stagi che il Cagnoni, infatti, invece che bloccare le proteste dei calciatori, assumevano in tale frangente un ruolo principale nella vicenda, urlando, sbraitando e cercando un contatto con il direttore di gara. Tale obbiettivo veniva raggiunto solo dal massaggiatore, il quale, con fare intimidatorio, appoggiava le mani sul petto dell'arbitro (senza spingere e cagionare dolore) profferendo, reiteratamente, espressioni offensive e irriguardose. Le risultanze arbitrali pongono altresì in evidenza la reticenza dei soggetti sopra indicati a lasciare il terreno di gioco dopo l’espulsione (l'ordine arbitrale, infatti, veniva adempiuto solo per il meritorio intervento del capitano), e che gli stessi non erano stati autorizzati dall’arbitro ad entrare sul recinto di gioco. La richiesta di riduzione avanzata dalla reclamante non appare, pertanto, meritevole di accoglimento, in quanto i provvedimenti impugnati rappresentano la corretta e coerente applicazione dei parametri e dei criteri seguiti e applicati da questa Corte in fattispecie similari. Per quanto riguarda il Bertoni, i motivi di doglianza esposti dalla reclamante non appaiono degne di nota, in quanto le risultanze arbitrali specificano che l’intervento per cui il portiere è stato sanzionato si svolgeva con modalità tali da determinare un eccessivo pericolo per il giocatore avversario, e con una dinamica che consente di ritenere che l’intervento compiuto fuoriesca dai canoni propri di uno scontro di gioco, palesando così la propria attitudine a configurare il concetto di violenza previsto e sanzionato dall’art. 19, comma 4, lett. b), C.G.S.; l’arbitro, infatti, sollecitato dalla Corte sul punto, ha così precisato: ‘posso asserire con certezza che il giocatore entrava in maniera chiara con un balzo ad un’altezza di circa un metro da terra non avendo più il controllo del proprio corpo, con la gamba principale (la sinistra) tesa e la gamba di richiamo (destra) piegata e pronta a scalciare subito dopo il contatto’. Anche le considerazioni svolte dalla reclamante sulle restanti tematiche e motivazioni che hanno spinto il Giudice di prime cure a determinate la sanzione nella misura contestata non appaiono pertinenti, e la sanzione appare nel suo complesso correttamente calibrata Il calciatore, infatti, conseguentemente all’espulsione per condotta violenta, assumeva del tutto ingiustificatamente un contegno offensivo e irriguardoso nei confronti del direttore di gara, rifiutandosi, inoltre, di abbandonare il terreno di gioco senza aver prima ricevuto spiegazioni sui motivi dell’espulsione. Atteggiamento che nel giudizio di congruità dell’entità della sanzione ha, inevitabilmente, assunto ruolo decisivo, vista l’applicazione alla fattispecie anche della sanzione prevista dall’art. 19, comma 4, lett. a), C.G.S.. P.Q.M. la C.S.A.T.T.: - respinge il ricorso e, per l’effetto, conferma in ogni sua parte i provvedimenti impugnati. - Ordina disporsi l’addebito della tassa di reclamo.
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