COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 39 del 23/12/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 07/1 – P – stagione sportiva 2016/2017 – Deferimento della Procura Federale nei confronti della Società Polisportiva Margine Coperta, in applicazione del disposto dei cui all’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le violazioni contestate all’allenatore Signor Rodrigo Failli, tesserato per la suddetta Società. In data odierna si apre il procedimento indicato in oggetto, proveniente dal rinvio disposto da questo Tribunale in data 25 novembre u.s., che trova la propria origine nel rifiuto opposto, a suo tempo, dalla Segreteria Federale della F.I.G.C. alla richiesta di autorizzazione ad adire le vie legali avanzata dall’Allenatore Tommaso Palilla, nei confronti del Tesserato Rodrigo Failli, allenatore tesserato anch’egli per la società Polisportiva Margine Coperta.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 39 del 23/12/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 07/1 - P – stagione sportiva 2016/2017 – Deferimento della Procura Federale nei confronti della Società Polisportiva Margine Coperta, in applicazione del disposto dei cui all’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le violazioni contestate all’allenatore Signor Rodrigo Failli, tesserato per la suddetta Società. In data odierna si apre il procedimento indicato in oggetto, proveniente dal rinvio disposto da questo Tribunale in data 25 novembre u.s., che trova la propria origine nel rifiuto opposto, a suo tempo, dalla Segreteria Federale della F.I.G.C. alla richiesta di autorizzazione ad adire le vie legali avanzata dall’Allenatore Tommaso Palilla, nei confronti del Tesserato Rodrigo Failli, allenatore tesserato anch’egli per la società Polisportiva Margine Coperta. A seguito di tale provvedimento gli atti sono pervenuti alla Procura Federale per quanto di competenza. L’Ufficio, effettuata la necessaria istruttoria, ha disposto il deferimento al Settore Tecnico dell’Allenatore Failli Rodrigo, mentre la Società, per la quale questi era tesserato all’epoca dei fatti, è stata deferita a questo Tribunale che, verificata l’avvenuta notifica alle parti interessate della comunicazione della conclusione delle indagini e del disposto rinvio, ha stabilito che la questione venga esaminata nella data odierna. E’ presente la Procura Federale tramite il Sostituto Avvocato Tullio Cristaudo mentre è assente il legale rappresentante della Società deferita. Questi i fatti. In data 31 marzo 2015 il Signor Tommaso Palilla, tesserato quale Allenatore di base per la Società Polisportiva Margine Coperta, chiedeva alla Segreteria Federale l’autorizzazione a procedere in sede penale nei confronti del Signor Rodrigo Failli, tesserato anch’egli quale Allenatore di base per la medesima Società. Motivava l’istante la richiesta affermando di essere stato aggredito fisicamente e verbalmente dal Failli e di essere stato oggetto, da parte dello stesso, di insulti e minacce anche tramite Sms. A sostegno della richiesta allegava certificato ospedaliero recante una prognosi di gg. 7 (sette) in ordine ad una diagnosi di “pregressa lussazione spalla dx”, nonché la stampa di alcuni messaggi telefonici ricevuti dal Failli. La Procura Federale, ascoltate le parti ed altri due tesserati, quali persone informate dei fatti, ha proposto il deferimento in esame. In sede dibattimentale il rappresentante della Procura Federale chiede la conferma del deferimento rilevando che il comportamento tenuto dal Failli, causa del deferimento della Società, è ampiamente provato sia sotto l’aspetto documentale che sotto quello testimoniale. Chiede pertanto che alla Società Polisportiva Margine Coperta venga inflitta la sanzione pecuniaria dell’ammenda nella misura di € 300,00 (trecento). Il Collegio, riunito in Camera di consiglio, osserva che risulta evidente che tra i due Allenatori di base, utilizzati entrambi dalla Società nell’ambito delle squadre minori, si sia verificato un alterco, come emerge dalle dichiarazioni rese dal Dirigente della Società per la quale sia il Failli che il Palella erano tesserati. E’ altresì dimostrato, attraverso la stampa dei rispettivi s.m.s. che tra i due via sia stato, oltre che uno scambio di messaggi non proprio edificanti e contenenti anche minacce, un contatto fisico, ammesso questo – sia pure con le ovvie cautele difensive – dal Failli il quale ha dichiarato di avere “spintonato” il Palella, allontanandolo, “facendo leva tra collo e mandibola”. Il contatto viene confermato dal Palella, anche in sede istruttoria, avendo egli dichiarato che, oltre ad essere colpito alla tempia, è stato trattenuto per le braccia e strattonato dal Failli, circostanza quest’ultima che trova conferma nella certificazione ospedaliera che indica una prognosi di giorni 7 (sette). Il fatto è quindi provato ed il Collegio nell’accogliere il deferimento proposto non può esimersi dal rilevare che, nell’ambito della disciplina sportiva, il fatto acquisisce rilevanza particolare essendo avvenuto tra due allenatori di base, ovvero tra due tecnici ai quali è affidata l’educazione di giovanissimi calciatori. Questo Tribunale ha inoltre accertato che la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico ha ritenuto provato il comportamento tenuto dal Failli, sanzionandolo di conseguenza. P . Q . M . Il Tribunale Federale, accoglie il deferimento e, in applicazione di quanto disposto dall’art. 4, comma 2 del C.G.S., infligge alla Polisportiva Margine Coperta la sanzione pecuniaria dell’ammenda che determina in € 300,00 (trecento).
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