COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 39 del 23/12/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale n.10 / P – Stagione sportiva 2016/2017 – deferimento a carico di: – Met Hasani Marco, – Drovandi Tommaso, entrambi tesserati come calciatori per la S.S.D. a r.l. Jolly Montemurlo, ai quali viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, del C.G.S. per quanto commesso in occasione della gara che ha visto, in data 2/4/2016, la propria squadra opposta a quella della Società U.S. Sporting Arno nell’ambito del Campionato Regionale Allievi, fascia “B”; – la Società S.S.D. a r.l. Jolly Montemurlo, per la responsabilità oggettiva derivante da detto comportamento prevista dall’art. 4, c. 2, del C.G.S..

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 39 del 23/12/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale n.10 / P – Stagione sportiva 2016/2017 – deferimento a carico di: - Met Hasani Marco, - Drovandi Tommaso, entrambi tesserati come calciatori per la S.S.D. a r.l. Jolly Montemurlo, ai quali viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, del C.G.S. per quanto commesso in occasione della gara che ha visto, in data 2/4/2016, la propria squadra opposta a quella della Società U.S. Sporting Arno nell’ambito del Campionato Regionale Allievi, fascia “B”; - la Società S.S.D. a r.l. Jolly Montemurlo, per la responsabilità oggettiva derivante da detto comportamento prevista dall’art. 4, c. 2, del C.G.S.. La richiesta di intervento al fine “di evitare il ripetersi di tali fatti” garbatamente rivolta dal Presidente della Società U.S. Sporting Arno al Presidente del C.R. Toscana e da questi inoltrato per competenza alla Procura Federale, ha determinato il deferimento indicato in premessa. C.U. N. 39 del 23/12/2016 1501 Ha infatti accertato l’Ufficio Inquirente con approfondita istruttoria che, nel corso della gara S.S.D. Jolly Montemurlo / U.S. Sporting Arno sopra rubricata, i due Calciatori deferiti, tesserati per la Società Iolly Montemurlo, hanno urinato nella borraccia dell’acqua da bere che il portiere della Società Sporting Arno aveva posto dietro la propria porta. Alla borraccia alla quale aveva, nel corso della gara, attinto un Calciatore della Società Arno che, per la nausea da cui è stato colpito, aveva successivamente chiesto la sostituzione. Accertata l’avvenuta notifica ai tesserati oggetto di deferimento da parte della Procura Federale dell’avviso di conclusione delle indagini, questo Tribunale ha posto in discussione per la data odierna la vicenda. Sono presenti: - Met Hasani Marco e Drovandi Tommaso, calciatori, entrambi assistiti dagli esercenti la potestà genitoriale in quanto minori Per la Società S.S.D. Jolly Montemurlo nessuno è presente pur in presenza di regolare convocazione. La Procura Federale è rappresentata dall’Avvocato Tullio Cristaudo, Sostituto il quale sottopone al vaglio del Collegio l’accordo intercorso, ai sensi dell’art. 23 del C.G.S., con i rappresentanti dei due calciatori deferiti in ordine al quale deposita relativo verbale. - Il Collegio, riunito in Camera di consiglio, esaminata la proposta della quale rileva la corretta formulazione, accertata la congruità delle sanzioni in essa indicate, ne dichiara l’efficacia, disponendo la chiusura del procedimento nei confronti dei Calciatori Drovandi Tommaso e Met Hasani Marco, proseguendolo nei confronti della Società S.S.D. a r.l. Jolly Montemurlo Il fatto. Nel corso della gara indicata in premessa, durante una pausa del gioco, un calciatore della Società Sporting Arno è andato a dissetarsi prelevando acqua dalla borraccia che il proprio portiere, abitualmente, reca con sé dopo averla ricevuta dal Dirigente Accompagnatore, e che deposita dietro la porta che difende. Su esplicita richiesta egli ha consegnato – dopo averla prelevata da una posizione che non era quella in cui egli l’aveva deposta – la borraccia ad un compagno di squadra il quale, dopo aver attinto un po’ d’acqua per rinfrescarsi, ha iniziato a bere sputando con immediatezza il liquido affermando non essere acqua ma urina. Gettava quindi via la borraccia e rientrava in campo per uscirne dopo qualche minuto perché afflitto da nausea. Il portiere della squadra nel ricostruire a posteriori la vicenda ha affermato che le uniche persone passate dietro la porta – percorso obbligato per raggiungere gli spogliatoi – erano due calciatori della Società Jolly Montemurlo, sostituiti a tre minuti l’uno dall’altro. L’Allenatore di detta squadra dopo aver minacciato l’intera squadra di fare analizzare il contenuto della borraccia della quale era venuto, con il consenso dell’Arbitro, in possesso, al fine di identificare i responsabili, riceveva una telefonata dal Calciatore Tommaso Drovandi il quale gli dichiarava di essere stato, in compagnia del Calciatore Met Hasani, l’autore della bravata. Il dibattimento. Il rappresentante della Procura Federale, intervenendo, afferma che il deferimento della Società è conseguenza – ex art. 4, c. 2 del C.G.DS. - del comportamento tenuto dai due Calciatori i quali hanno ammesso il fatto Chiede quindi irrogarsi alla Società Montemurlo, la sanzione pecuniaria dell’ammenda nella misura di € 100,00 (cento). La decisione. Nel premettere che la Società Jolly Montemurlo milita nel Campionato di serie D, il Collegio, come più volte affermato, ritiene che compete alle Società il far comprendere ai Calciatori – nella specie partecipanti al campionato Regionale Allievi e quindi aventi sedici anni di età – l’importanza e la necessità di essere consapevoli delle conseguenze dei propri comportamenti sportivi. Il fatto contestato è indubbiamente provato dalle dichiarazioni confessorie rese dai due Calciatori deferiti ed ad esso, secondo la normativa vigente, consegue la responsabilità della Società per la quale i Calciatori sono tesserati: il deferimento deve essere, quindi, necessariamente accolto. P . Q . M . il T.F.T. della Toscana infligge alla S.S.D. a r.l. Jolly Montemurlo la sanzione pecuniaria dell’ammenda che ritiene equo determinare, tenuto conto della categoria di appartenenza della Società e del fattivo comportamento dell’Allenatore, in € 200,00 (duecento). Ricorre quanto indicato dall’art. 23, c. 2, del C.G.S., Dispone, in applicazione dell’accordo intervenuto tra le parti, che a ciascuno dei Calciatori Met Hasani Marco e Drovandi Tommaso, venga inflitta la sanzione della squalifica per 3 (tre) giornate di gara.
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